CAPITOLO TERZO
2. La disciplina della ritrattazione
2.4. I requisiti di efficacia nel processo civile
Qualche cenno al secondo comma dell’art. 376.
Questa parte della norma non ha subito alcuna modifica. La condizione di validità della ritrattazione del mendacio commesso nell’ambito di una causa civile è che sulla domanda giudiziale non sia ancora stata pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. La dottrina303 è unanime nel ritenere che l’espressione causa civile indichi qualsiasi procedimento diverso da quello penale. Con “sentenza definitiva” il legislatore ha voluto riferirsi alla sentenza che decida il merito della questione; poiché non è richiesto il requisito del passaggio in giudicato, tale espressione ricomprende la sentenza di primo grado, quella in grado di appello e quella emessa in sede di rinvio. La ratio è sempre la medesima: come contropartita dell’impunità si richiede la rimozione degli effetti del reato prima che questi possano causare un pregiudizio, anche se non definitivo, alla decisione del giudice304.
Anche in questo caso, come per la ritrattazione delle falsità commesse nell’ambito del procedimento penale, costituisce un limite cronologico, ai fini dell’efficacia, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di falso305.
A differenza del primo comma dell’art. 376 c.p., la disciplina della ritrattazione della falsità commessa nel processo civile, non prevede che essa debba avvenire all’interno dello stesso procedimento. Tuttavia si segnala un risalente orientamento306 – confermato dalla coeva giurisprudenza di legittimità – che riteneva implicito tale requisito e che quindi riteneva operante la stessa condizione anche per il secondo comma dell’art. 376. Le
302 In questo senso AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 156; PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 570.
303 Per tutti: AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 154; PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 570; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 388; PAGLIARO A., Principi di diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit.; ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale – Parte speciale, cit., p. 457.
304 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 571.
305 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 572, di contrario avviso BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 248, per le ragioni già esposte supra, alla nota n. 40.
306 Si rinvia ai numerosi riferimenti, sia giurisprudenziali che dottrinali, citati in BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 250.
critiche a tale orientamento ponevano l’accento, in primo luogo, sul contrasto con il dato testuale307 e, in secondo luogo, sul fatto una simile posizione si basasse sulla confusione della sede della ritrattazione con il termine. Ciò come se il secondo comma dell’art. 376 con la locuzione “prima che sulla domanda sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile” intendesse riferirsi a entrambe i requisiti che, d’altra parte, al primo comma sono però chiaramente distinti308.
L’orientamento opposto si basava sul tenore letterale della norma (che non prevede quel requisito) e sulla ratio della stessa, poiché la diversità della disciplina trova fondamento nella diversità di struttura dei processi civile e penale. Quest’ultimo finalizzato all’accertamento del reato e all’attuazione della conseguente pretesa punitiva dello Stato, l’altro diretto alla tutela d’interessi privati, attraverso una giusta composizione della controversia309. Ora la giurisprudenza, in accordo con la dottrina, è costante nel riconoscere piena validità anche alla ritrattazione avvenuta durante il procedimento penale riguardante la falsità commessa in sede civile310.
3. La condotta
L’art. 376 c.p. subordina l’efficacia della ritrattazione al simultaneo ricorrere delle due fasi precise e distinte di cui si compone la condotta ritrattatoria: la ritrattazione del falso e la manifestazione del vero. Due elementi cumulativi ed essenziali, al fine dell’operare della causa di non punibilità311.
A tal fine non è sufficiente la semplice dichiarazione di aver mentito: non basta a far scattare la disciplina della ritrattazione che un soggetto dichiari di aver in precedenza detto il falso; tale condotta integra solo una parte di quella tipizzata dall’art. 376312. Ciò non comporta, ovviamente, che la ritrattazione del falso debba essere esplicita, ben potendo essere desunta dalla manifestazione del vero313.
307 RUGGERO, voce Falsa testimonianza, cit., p. 527.
308 DOMINIONI, I limiti cronologici della ritrattazione, cit., p. 515.
309 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 248.
310 Sul punto ampiamente PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 573; AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 152.
311 Così BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 289. L’Autore nota, infatti, come non si possa dubitare che la congiunzione “e”, che separa i due segmenti della condotta, imponga la concomitanza di tali ritrattazione e manifestazione”.
312 Così AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 149-150; nello stesso senso BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 293.
È espressamente richiesto dalla norma che alla confessione del mendacio segua, nel momento immediatamente successivo, un’altra condotta: la manifestazione del vero.314 Nessuna efficacia di esclusione della punibilità, dunque, se l’ammissione di aver dichiarato il falso, o aver omesso il vero, non sia accompagnata, contestualmente, dalla rivelazione del vero315: vi è l’obbligo, per beneficiare dell’impunità, di riferire tutti gli elementi di cui si è a conoscenza o, laddove si ignori il reale svolgimento dei fatti, di operare una rettifica puntuale delle precedenti dichiarazioni316.
Quanto al primo segmento della condotta, la confessione di aver mentito, si è detto che non necessariamente deve essere esplicita. Tale condotta, tuttavia non può consistere in una vaga, nel senso di non univoca, smentita delle precedenti affermazioni, che si risolva nella mera messa in dubbio di quello che in precedenza era stato affermato come certo317.
Lo stesso si dica per le “circostanze in cui il colpevole sostituisca solo parzialmente la dichiarazione mendace con quella vera, o in quelle in cui confessi la propria reticenza ma non manifesti il vero, od infine in quelle in cui sostituisca la falsa versione dei fatti con vaghe affermazioni”318, quali l’aver smarrito il ricordo dei fatti a causa del trascorrere del tempo.
A questo punto ci si potrebbe chiedere cosa succederebbe se il falso testimone abbia dichiarato il falso ma non conosca nulla dei fatti, in particolare se questi possa ritrattare limitandosi a confessare che nulla sa. Ebbene, la risposta sembra debba essere affermativa, se si considera che, in effetti, l’affermazione di non sapere nulla corrisponde effettivamente al vero. Il soggetto ritratta le precedenti affermazioni e rivela che egli non è
314 AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 150; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 389; PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit. p. 564.
315 Sulla questione riguardante la nozione di vero cui la norma fa riferimento, in particolare se debba trattarsi del vero oggettivo o di quello soggettivo (cioè quello che il dichiarante ritiene tale, pur non essendolo) si rimanda a quanto detto supra. Tale questione prende le mosse dalle riflessioni riguardo alla condotta che può integrare il reato di falsa testimonianza: se cioè si debba qualificare come tale la dichiarazione del soggetto che non sa di dire il falso, tuttavia, rende delle dichiarazioni che poi si rivelano essere difformi da ciò che realmente è accaduto.
316 AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 149.
317 RUGGERO G., Profilo sistematico della falsità in giudizio, Napoli, 1974, p. 248 Secondo l’Autore la ritrattazione del falso “deve comportare il riconoscimento, diretto o indiretto, ma sempre univoco, della falsità, totale o parziale, di una precedente attestazione, e non esaurirsi nel rettificare dichiarazioni errate o colmare semplici dimenticanze”.
318 AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 150 all’Autore si rimanda anche l’indicazione degli estremi delle decisioni riguardo alla richiamata giurisprudenza. In dottrina si rimanda a FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 389, PAGLIARO A., Principi di diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit., p. 280; ROMANO B., Delitti contro l’amministrazione della giustizia, Milano, 2000, p. 126.
a conoscenza di elementi utili al processo, il che integra la condotta di manifestazione del vero, che non deve necessariamente essere di contenuto positivo, ma può anche consistere nell’affermazione di non essere in possesso di alcuna informazione. In questo modo la lesione all’interesse processuale della scoperta della verità è comunque rimossa, in conseguenza dell’eliminazione dal materiale probatorio delle false affermazioni rese in precedenza.
L’efficacia premiale della ritrattazione discende, dunque, non dalla confessione del mendacio commesso in precedenza, quanto, piuttosto, dall’idoneità della condotta ritrattatoria a rimuovere la falsità, ripristinando la veridicità del materiale probatorio introdotto nel processo penale319.
La ritrattazione, dunque, condivide e conferma la finalità dei delitti presupposto: la tutela della genuinità del materiale probatorio che dovrà formare oggetto di valutazione da parte del giudice320. Essa, è norma posta a tutela del il primo dei due momenti processuali della formazione della prova e dell’utilizzo del suo contenuto da parte del giudice per giungere al proprio convincimento321. Se fosse, infatti, sufficiente la sola confessione del falso e, dunque “la mancata utilizzazione della prova nella formazione del convincimento impedisse la lesione tipica del diritto, il tempestivo riconoscimento del falso, escludendo la testimonianza incriminata dall’insieme degli elementi probatori, dovrebbe da solo condurre alla non punibilità. Così non è per la disciplina della ritrattazione per la quale è richiesta anche la manifestazione del vero. Il non scaturire la non punibilità dalla mancata lesione del secondo momento dell’attività giudiziaria prova, quindi, che non è esso l’essenziale oggetto della tutela”322.
Ciò detto, si può apprezzare il ruolo fondamentale, se non addirittura necessario, che la ritrattazione riveste all’interno del sistema dei delitti contro l’amministrazione della giustizia323. La ritrattazione assolve, infatti, due funzioni: quella, di carattere pragmatico, di rafforzare la tutela del bene giuridico leso dal mendacio giudiziale e quella di carattere
319 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 295, l’Autore fa notare che “la struttura della ritrattazione appare quindi imperniata sul requisito oggettivo, più che su quello soggettivo; o meglio, trova la sua ratio in siffatto requisito, perché quello soggettivo da se non è in grado di motivare la concessione della non punibilità al reo”.
320 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 295.
321 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 296.
322 RUGGERO G., voce Falsa testimonianza, cit., p. 535-536.
323 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 296. Alla stessa conclusione giunge LA CUTE G., voce Falsa testimonianza, cit., 1989, p. 10.
politico-criminale di contribuire a chiarire l’oggettività giuridica dei delitti di false dichiarazioni324