CAPITOLO TERZO
2. La disciplina della ritrattazione
2.3. I requisiti di efficacia
La disciplina dei requisiti di efficacia della ritrattazione permette di cogliere la strettissima correlazione fra la ritrattazione e la disciplina processuale.
La prima condizione di efficacia posta dalla norma è che la ritrattazione abbia luogo nell’ambito dello stesso procedimento in cui si è verificata la falsità: la struttura di questa disciplina non può che riferirsi ai rapporti tra il procedimento in cui è stato commesso il falso e il procedimento penale che da questo origina, in cui si giudica della commissione del falso stesso272.
La ratio sottesa a tale requisito è evidente: “se scopo della ritrattazione è quello di ripristinare la validità dell’elemento probatorio inficiata dal mendacio, è chiaro che il meccanismo riparativo debba radicarsi nel procedimento in cui il falso è stato consumato, in quanto procedimento nel quale il materiale probatorio deve essere valutato.”273. Non solo. Di norma la ritrattazione avverrà in dibattimento – anche in considerazione dell’ampio termine temporale della chiusura del dibattimento – e ciò permette l’esercizio del diritto al contraddittorio delle parti presenti nel processo ove il falso è stato
dottrina, essendo la ritrattazione un istituto sostanziale, riferito dall’art 376 al colpevole, non vi erano ostacoli ad estenderne l’operatività in sede di interrogatorio e quindi in sede di esame dibattimentale”
270 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 278.
271 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 282.
272 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 237.
commesso274. In tal modo è garantita al massimo grado la rimozione della lesione al bene giuridico tutelato dalla ritrattazione.
Se fosse consentita la ritrattazione nel corso del processo per la falsità, il principio del contraddittorio sarebbe violato, poiché in tal modo la formazione dell’elemento probatorio avverrebbe all’infuori del processo in cui questo elemento deve essere utilizzato per la decisione.275 Ne consegue che la ritrattazione non sarebbe efficace nemmeno se il giudice del processo in cui la falsa dichiarazione è stata resa ne venisse a conoscenza e la utilizzasse ai fini della decisione276.
È possibile concludere – come sarà ribadito in seguito – che l’anima della ritrattazione sia la manifestazione del vero (non già la confessione della falsità commessa): l’obiettivo è il recupero della genuinità dell’elemento probatorio intaccato dalla falsa dichiarazione, recupero possibile solo attraverso l’espletamento del contraddittorio in riferimento a quello stesso elemento. Il luogo della ritrattazione non può che essere quello in cui l’elemento probatorio prende forma. In altri termini. “se il senso della disposizione fosse radicato nella semplice abiura, quest’ultima ben potrebbe esplicarsi anche in altra sede; ma il suo significato più profondo è di essere co-funzionale alla tutela del contraddittorio, sicché deve esplicarsi dove tale metodo è stato vulnerato (e, con esso, un elemento probatorio)”277
Da quanto detto finora – e a ulteriore conferma delle conclusioni esposte - discende l’irrilevanza degli esiti del procedimento per la falsità commessa. Rimane efficace la ritrattazione resa nel processo principale anche nel caso in cui il procedimento per il falso sia già concluso con una sentenza di condanna: essa sarà valutata nel giudizio di appello o in Cassazione278. L’opinione della dottrina prevalente279 propende per l’individuazione del
274 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 237.
275 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 238.
276 La dottrina è concorde: BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 238; DOMINIONI, I limiti cronologici della ritrattazione, in Riv. dir. proc., 1973, p. 513; PIFFER G., I delitti contro ‘amministrazione della giustizia, cit. p. 566; AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 155; di diverso avviso LA CUTE G., voce Falsa testimonianza, in Enc. Giur., vol XIII, Roma, 1989, p.8, che ammette la ritrattazione effettuata nel giudizio di falso.
277 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 239.
278 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 566.
279 DOLCE R., voce Falsa perizia o interpretazione, in Enc. dir., vol. XVI, Milano, 1967, p. 526; PIFFER G., I delitti contro ‘amministrazione della giustizia, cit., p. 177; AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 155. Di contrario avviso BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 240. Secondo l’Autore, infatti, “Non v’è motivo per escludere che la ritrattazione possa costituire motivo di revisione della condanna irrevocabile per falso ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.; è evidente che sopravviene alla condanna (perchè in caso contrario avrebbe spiegato i suo effetti) e nel contempo dimostra che il condannato deve essere prosciolto a norma del combinato disposto 631 e 530 c.p.p.. Dalla prospettiva politico-criminale non si giustifica la privazione a danno del soggetto del beneficio premiale (e quindi dell’incentivo a ripristinare la verità) quando sia ancora possibile
limite del passaggio in giudicato della condanna per la falsità: oltre tale limite la ritrattazione non potrebbe più dispiegare alcun effetto premiale.
La norma prevede un altro requisito di efficacia: che la ritrattazione intervenga non oltre la chiusura del dibattimento280.
Il riferimento al limite cronologico della ritrattazione è stato modificato con l’art. 11, comma 5, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306281, che l’ha sostituito con la locuzione “non oltre a chiusura del dibattimento”, rifacendosi al contenuto della disposizione di cui all’art. 524 c.p.p.
Tale limite cronologico risponde, evidentemente, all’esigenza di eliminare la falsità prima che possa influenzare la decisione del giudice e cioè prima del consolidamento degli elementi di prova282. Il che risulta perfettamente in linea con la natura e la ratio dell’istituto: la chiusura del dibattimento è l’ultimo momento utile per riparare la lesione al bene giuridico che, laddove il convincimento del giudice venisse corrotto dalla falsità del materiale probatorio su cui si fonda, diventerebbe definitiva.
L’art. 523, comma 6, c.p.p.283 stabilisce la possibilità per il giudice del dibattimento di interrompere la discussione per l’assunzione di nuove prove, laddove questo risulti assolutamente necessario. In questo caso permane la possibilità di ritrattare, poiché la discussione non si è ancora conclusa, trattandosi appunto di mera sospensione, e la chiusura del dibattimento non è ancora avvenuta.284
Può accadere che, dopo la fine della discussione, il giudice disponga l’acquisizione di nuove prove. La ritrattazione eventualmente avvenuta in questa sede è da ritenersi valida, dovendosi considerare tale provvedimento nella sostanza equivalente alla revoca di
nell’unico procedimento che rileva per la ratio del’istituto, cioè quello a quo; le sorti del procedimento ad quem, come visto, sono del tutto indifferenti per il teleologismo della ritrattazione”.
280 L’art. 524 c.p.p. individua la chiusura del dibattimento nel momento in cui il presidente del collegio o il giudice del Tribunale in composizione monocratica dichiara chiuso il dibattimento alla fine della discussione.
281 L’originaria formulazione dell’art. 376 era la seguente: «Nei casi preveduti dagli artt. 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratta il falso e manifesta il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia rinviato a cagione della falsità»
282 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 566.
283 Art. 523, comma 6, c.p.p: : «la discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell’art. 507».
284 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 244 secondo il quale la ritrattazione potrebbe integrare proprio il caso di assoluta necessità che legittima l’interruzione della discussione e l’assunzione della nuova prova; PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 566.
quello di chiusura del dibattimento. Tanto che, infatti, successivamente all’assunzione delle nuove prove dovrà aver luogo la riassunzione delle conclusioni delle parti.285
È inoltre possibile la ritrattazione nel giudizio di appello qualora, ovviamente, in sede di appello sia disposta la riapertura del dibattimento, potrà esserci valida ritrattazione solo se l’autore della dichiarazione sia stato sentito per la prima volta in appello e non se abbia già deposto nel giudizio di primo grado. In quest’ultimo caso il termine cui si riferisce la norma sarebbe da individuare nella chiusura del dibattimento di primo grado286. Il che ha senso, giacché, ritenendo il contrario, si produrrebbe una dilatazione spropositata del termine per ritrattare, in contrasto con la ratio della norma.
La modifica normativa che ha individuato il termine per ritrattare nella chiusura del dibattimento, pur essendo stata introdotta assieme agli articoli 371 bis (False informazioni al pubblico ministero e 371 ter (False informazioni al difensore), mal si coordina con queste disposizioni e soprattutto con la previsione della sospensione del procedimento penale per la falsità di cui all’art. 371 bis c.p. La scelta del momento cronologico della chiusura del dibattimento è, evidentemente, tarata sul contenuto originario dell’art. 376 c. p., che richiamava i delitti di falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione287 e cioè le condotte di false dichiarazioni rese durante l’istruttoria dibattimentale. I reati di cui agli artt. 371 bis e 371 ter, invece, puniscono falsità avvenute in momenti anche molto distanti dall’istruttoria dibattimentale e “non necessariamente destinati a interferire su di essa”288.
Sembra doversi accogliere il rilievo di chi sostiene l’inadeguatezza di questo termine riguardo ai reati di false informazioni al pubblico ministero, favoreggiamento personale realizzato mediante mendacio alla polizia giudiziaria289 e false dichiarazioni al difensore290. La natura di queste fattispecie di reato è, infatti, tale da rendere possibile che essi siano commessi anche nelle fasi iniziali delle indagini preliminari. “onde il termine entro il quale è possibile realizzare una valida ritrattazione appare eccessivamente
285 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 244, secondo l’autore, infatti, “la ritrattazione si fonda e si forma […] sulle prove”; così anche PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 567-568.
286 In questo senso PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 567-568; BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 244; DOLCE R., voce Falsa perizia o interpretazione, cit., p. 526 contra DI GIOVINE O., voce Testimonianza (Falsità di) in Digesto disc. pen., XIV, 1999, p. 298.
287 Dello stesso avviso BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 245.
288 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 245.
289 Dell’estensione, operata dalla Corte costituzionale, della ritrattazione alle ipotesi del reato di favoreggiamento-mendacio si è già detto supra, al capitolo 2.
ampio”291; potendosi comunque verificare uno sviamento o un appesantimento delle indagini, causato dalla falsa dichiarazione.
Il tutto è, poi, accentuato dalla sospensione del procedimento per falso, prevista per i delitti di false informazioni al pubblico ministero e false informazioni al difensore. La ragione si rinviene nella necessità di raccogliere elementi probatori relativi alla falsità, cosa che – diversamente da ciò che attiene al reato di falsa testimonianza, dove il falso emerge dal confronto col materiale probatorio già acquisito al dibattimento – potrebbe richiedere più tempo nella fase delle indagini preliminari, laddove il quadro indiziario potrebbe essere ancora indefinito292.
In dottrina293 si è rilevato che “l’eccessivo slabbramento del termine per ritrattare può francamente risultare criminogeno, o comunque eccessivamente sbilanciato nel favorire il reo”294. Se, da un lato, la sospensione del giudizio per la falsità evita che siano esercitate indebite pressioni sul dichiarante - come avveniva sotto la vigenza del c.d. arresto monitorio – è anche vero che questa, unita all’ampiezza del termine, finisce per rendere vano lo stimolo – determinato dall’impunità – che dovrebbe indurre l’autore del mendacio alla ritrattazione.
Sembrerebbe, in effetti, auspicabile, come rilevato da alcuni Autori295, una diversa previsione dei termini per la ritrattazione per i reati di falsa testimonianza e perizia interpretazione, rispetto agli altri reati di falso, per i quali sarebbe più appropriato individuare il termine nella chiusura delle indagini preliminari.
Con la modifica all’art. 376 c.p. a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992, il legislatore si è limitato a eliminare dal testo della norma i riferimenti agli istituti
291 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 567; PISA, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive. Modifiche al codice penale, in, Dir. pen. proc., 2001, p. 296 e BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 245; l’Autore rileva, infatti, che “la possibilità di ritrattare il mendacio fino alla chiusura del dibattimento appare problematica, perché l’illecito potrebbe essere commesso al principio delle indagini preliminari, permanere e spiegare i suoi effetti nel corso delle stesse, radicarsi nelle determinazioni conclusive, propagarsi per tutto il dibattimento per essere neutralizzato solo in limine al suo termine, se non dopo per effetto degli artt. 523, comma 6, e 507 c.p.p.”.
292 MOCCIA S. - SCHIAFFO F, voce False informazioni al pubblico ministero, in, Enc. giur., vol. XIII, Roma, 1996, p. 1; RANZATTO, Non ritrattabili le dichiarazioni alla polizia giudiziaria non delegata dal pm, in Dir. pen. proc., 2000, p. 1611.
293 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 246.
294 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 246, dello stesso avviso PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 567; RANZATTO, Non ritrattabili le dichiarazioni alla polizia giudiziaria non delegata dal pm, cit., p. 1611.
295 BOTTALICO F., La ritrattazione. Struttura e funzione fra diritto penale e processo, cit., p. 246; ; PISA, Maggiori poteri agli avvocati nella legge in materia di indagini difensive. Modifiche al codice penale, cit., p. 296; RANZATTO, Non ritrattabili le dichiarazioni alla polizia giudiziaria non delegata dal pm, cit., p. 1611.
divenuti incompatibili con il codice di rito introdotto nel 1988296. Il legislatore del ’92 non ha fornito una disciplina in materia di ritrattazione per tutti i riti in cui manchi la fase dibattimentale.
Il problema non si pone riguardo ai riti speciali che prevedano la chiusura del procedimento in una fase prodromica al dibattimento. Quale può essere l’udienza preliminare: in questa sede potranno essere ascoltate le deposizioni che integrino la fattispecie di ritrattazione di dichiarazioni precedenti “poiché l’espressa previsione di un termine riferito alla fase dibattimentale, implica necessariamente che la ritrattazione è possibile anche nelle fasi a essa prodromiche”297. Trattasi di un caso di applicazione analogica in bonam partem, dovendosi escludere che l’applicabilità della ritrattazione possa essere negata sulla base del tipo di rito prescelto, discriminazione che risulterebbe senza dubbio irragionevole298.
Qualche perplessità potrebbe sorgere nell’ipotesi del giudizio abbreviato, in seguito alle modifiche apportate dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 che, oltre ad aver reso obbligatorio il rito del giudizio abbreviato se richiesto dall’imputato, ha introdotto in capo al giudice il potere di assumere prove. Ciò implica che, avendo il giudice la facoltà di assumere dichiarazioni di testimoni, indagati o imputati in procedimento connesso, ci si debba interrogare sull’applicabilità dell’art. 376 alle deposizioni rese nel giudizio abbreviato"299. In seguito alle modifiche legislative di cui si è detto, quindi, si deve concludere in senso positivo in merito all’applicabilità della ritrattazione, individuando il limite temporale nel momento di chiusura della discussione. 300 Ciò considerando come tali modifiche abbiano accentuato le similitudini intercorrenti fra il giudizio abbreviato e quello dibattimentale, “in quanto entrambi realizzano una piena cognizione del merito del processo, sfociante in una sentenza, ed entrambe possono costituire sede di formazione della prova”301.
Da ultimo: la ritrattazione tardiva (resa oltre il termine di cui all’art. 376, primo comma) potrà essere valutata ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante prevista
296 Si trattava della chiusura dell’istruzione con sentenza di non luogo a procedere e del rinvio del dibattimento a cagione della falsità.
297 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 168, in argomento si veda anche ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit., p. 490.
298 AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 152.
299 PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 568.
300 Così AMARELLI G., La ritrattazione e la ricerca della verità, cit., p. 156; PIFFER G., I delitti contro l‘amministrazione della giustizia, cit., p. 569; FIANDACA G. - MUSCO E., Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 388; PAGLIARO A., Principi di diritto penale. Parte speciale, vol. II, cit., p. 380;
dall’art 62 n. 6302. Con una notazione: a tal fine dovrà valutarsi la sussistenza dell’elemento soggettivo della spontaneità, di grado più intenso rispetto a quello della mera volontarietà, richiesto dall’art. 376.