• Non ci sono risultati.

TENUTA DEL SISTEMA

5. Un insieme eterogeneo

La natura multiforme della categoria rende difficoltoso tracciarne dei confini definiti. Non sembra qui opportuno analizzare tutte le speciali cause di non punibilità rintracciabili nel codice o nelle leggi collegate651, tuttavia, ai fini della presente indagine, ciò che interessa rilevare è come venga usato un tale strumento dal legislatore.

Si ricordano, comunque, le principali ipotesi che sono solitamente ricondotte alla categoria delle cause di non punibilità in senso stretto. Sono solitamente ricomprese nelle cause originarie le immunità personali stabilite dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale; la non punibilità dei prossimi congiunti che abbiano prestato assistenza ai partecipi di cospirazione o banda armata (art. 307 c.p.) o agli associati per delinquere (art. 418 c.p.); la non punibilità di alcuni delitti contro il patrimonio per rapporti di parentela e convivenza; la non punibilità delle offese contenute in documenti scritti o pronunciate i discorsi davanti alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598 c.p.).

Vi sono poi cause di non punibilità sopravvenuta, connesse a un comportamento del reo successivo alla commissione del fatto, per esemplificare: la desistenza volontaria nel tentativo (art. 56 c.p. comma terzo); la non punibilità per i reati di cospirazione o banda armata in caso di scioglimento o recesso (art 308 e 309 c.p.); la ritrattazione della falsa testimonianza (art 376 c.p.); la non punibilità del custode che procura la cattura dell’evaso (art. 387 c.p.) e, infine, la non punibilità del falsario che impedisce la contraffazione o la circolazione di monete o valori (art. 463 c.p.).

In passato era opinione diffusa in dottrina che la non imputabilità fosse una causa personale di esclusione da pena, si riteneva, infatti, che non potesse costituire un presupposto della colpevolezza, ma che fosse attinente all’aspetto della sola punibilità, perché esterna agli elementi del fatto.652 Non è il caso di approfondire le ragioni a sostegno di questa tesi. Ora è pacifico, soprattutto in seguito alla sentenza

651 Per una rassegna si veda PIOLETTI G., Punibilità (cause di esclusione della), cit., p. 527

652 Per tutti STORTONI L., Premesse ad uno studio sulla “punibilità”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 397.

della Corte Costituzionale n. 364 del 1988653, che una tale sistemazione dell’imputabilità non può essere ritenuta legittima654. Perché sussista la colpevolezza, infatti, deve essere possibile muovere un rimprovero al soggetto che ha violato la norma penale. Il che non è possibile, laddove manchi, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere; ne discende, dunque, che l’imputabilità trova la sua sistemazione all’interno del concetto di colpevolezza. Di più: ne costituisce un presupposto.

5.1. Cause originarie e sopravvenute

Non c’è mai stata armonia in dottrina rispetto ai singoli elementi che dovrebbero far parte delle cause di esclusione della punibilità. Il punto cruciale sta nella collocazione delle situazioni in cui la non punibilità derivi da un fatto successivo alla commissione del reato, in particolare quando questo sia costituito da un comportamento dello stesso soggetto agente655.

Vi era un’autorevole dottrina656 che faceva rientrare queste ipotesi nelle cause di estinzione del reato; sembra tuttavia che questo orientamento non concordasse con la lettera della legge: la disciplina dettata unicamente per l’estinzione non permette che vi siano ricondotte anche le cause di non punibilità sopravvenuta657. Senza considerare che avrebbe provocato ripercussioni notevoli dal punto di vista pratico, quali l’applicazione dell’art 182 c.p., da cui sarebbe conseguita l’efficacia meramente personale delle suddette cause.

Vi era, al contrario, anche chi rinveniva nelle cause di non punibilità sopravvenute le uniche componenti dell’insieme delle cause di non punibilità in senso stretto, escludendo quelle preesistenti al momento di commissione del reato. A questo proposito sembrava difficile, però, escludere dalla categoria almeno tre

653 Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Giur. cost. 1988, I, p. 1504.

654 Con questa decisione ha trovato conferma la c.d. concezione normativa della colpevolezza.

655 VASSALLI G., Punibilità, cit., p. 609.

656 Per tutti PANNAIN R., Manuale di diritto penale, Torino 1950, p 456.

657 In effetti, come notava VASSALLI G., Punibilità, cit., p. 609, “il concetto di cause estintive del reato è assunto sia dal codice penale che dal codice di procedura penale in senso tecnico e rigoroso in tutta una serie di disposizioni, sì che sembra difficile estendere la disciplina dettata per i relativi istituti a situazioni alle quali la stessa legge dà il diverso nome di cause di non puniblità”.

ipotesi658 presenti nel codice penale: rispettivamente gli artt. 307, 418 e 649 c.p. La ragione giustificatrice è da rinvenirsi, in tutte le ipotesi, nel vincolo di parentela; come se l’ordinamento non volesse porre un soggetto in una situazione senza uscita: disobbedire alla norma penale o “tradire” un prossimo congiunto. C’è anche chi, come si è detto, ravvisa in queste ipotesi una specie di reato proprio in negativo, tuttavia l’obiezione fondata sulla punibilità dei concorrenti sembra non lasciare spazio a questa interpretazione: possono essere ricomprese in questa anche le cause originarie, come il rapporto di parentela659.

Certamente sono riconducibili alla categoria dei fattori escludenti la punibilità anche le cause sopravvenute: quelle derivanti da un comportamento del reo di segno opposto rispetto a quello tenuto al momento della commissione del reato.660 Queste incidono sull’applicazione della pena, pur presupponendo l’accertamento di un fatto qualificato come reato e sono caratterizzate dalla presenza di elementi costanti. Deve, innanzitutto, trattarsi di un comportamento di segno opposto a quello che costituisce reato; deve inoltre essere volontario, non indotto da coercizione esterna, ma non rileva l’effettivo pentimento del soggetto, che può agire anche in base a un mero calcolo di opportunità, al solo scopo di guadagnarsi l’impunità. Tale comportamento rileva soltanto se porta all’eliminazione della lesione al bene giuridico causata dal reato o se riesce ad attenuarne la portata.

La norma incriminatrice e quella che prevede la non punibilità sono contemporaneamente vigenti, riguardo a un fatto che, costituendo già reato ai sensi della prima, può non essere seguito da pena se occorrano le condizioni per la non punibilità. Questo assetto “contribuisce alla realizzazione del principio di sussidiarietà che, oltre a limitare l’intervento penale, ha una funzione di depenalizzazione in concreto”661. Il che è, inoltre, perfettamente in linea con il principio di offensività; inoltre, la rinuncia a punire reati la cui portata lesiva sia in seguito eliminata contribuisce a rafforzare l’idea del diritto penale come ultima ratio.

658 Cfr VASSALLI G., Punibilità, cit., p. 609. L’Autore proponeva una lunga analisi arrivando a ritenere, per esclusione, che l’insieme delle cause di non punibilità originarie fosse costituito da tre norme.

659 Si pensi, a titolo esemplificativo agli artt. 649 e 307 c.p.

660 Come, ad esempio, gli artt. 376 e 387 c.p.

5.2. Natura oggettiva e soggettiva

Un’altra delle possibili classificazioni interne alla categoria attiene all’operare oggettivo o soggettivo delle cause di esclusione della mera punibilità.

In riferimento alle cause soggettive, il riscontro della loro esistenza è supportato anche dal dato normativo: si pensi all’art 648 c.p. che qualifica espressamente come reato il fatto commesso da un soggetto non punibile. Sono tali tutte quelle situazioni che attengono a una caratteristica personale del soggetto, un esempio per tutti: il vincolo di parentela.

Per quanto attiene alle cause oggettive, autorevole dottrina notava già in passato che “così come esistono condizioni positive della punibilità, le quali operano spesso in senso oggettivo, nei confronti di quanti abbiano concorso nel fatto, parimenti possono esistere condizioni negative della punibilità stessa, operative per determinati reati e concernenti tutti i possibili autori del fatto”.662 Il problema attiene all’analisi delle singole norme: è condivisibile l’osservazione che non sia auspicabile un eccessivo ampliamento della categoria. Tale estensione produrrebbe degli effetti

in malam partem, circa l’ammissibilità dell’interpretazione analogica e

l’inapplicabilità della disciplina dell’errore dirimente sull’esistenza oggettiva della causa di non punibilità.663.

Tuttavia, non ci sono particolari ragioni per negare che possano esistere valutazioni di opportunità politica che non siano connesse al fatto da un punto di vista oggettivo o soggettivo, ma che siano riferibili a tutti gli autori del fatto. Il dato normativo non offre argomentazioni contrarie a quest’affermazione. L’art. 119 stesso opera una simile distinzione fra circostanze oggettive e soggettive di esclusione della pena.664 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 599.

662 VASSALLI G., Punibilità, cit., p. 630.

663 VASSALLI G., Punibilità, cit., p. 620.