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L E DIFFERENZE TRA C OSAP E C IMP

L A GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE LOCALI NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

2. I L RICONOSCIMENTO DELLA NATURA TRIBUTARIA DEL CANONE PER L ’ INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITAR

2.1. L E DIFFERENZE TRA C OSAP E C IMP

Il giudice delle leggi359 pone in evidenza una serie di differenze tra Cimp e Cosap, con l’obiettivo di evitare che, nel caso di mezzo pubblicitario installato su beni pubblici, la natura del Cosap “trascini” anche quella del Cimp, la qual cosa era stata adombrata dal giudice rimettente360.

Al riguardo la Corte rimarca che nel Cimp, a differenza del Cosap, manca del tutto “un rapporto sinallagmatico, sia esso di diritto privato

comune o speciale, tra il soggetto tenuto al pagamento del canone per la pubblicità e il Comune”361 e a sostegno di tale affermazione la Corte svolge una serie di osservazioni.

Mentre il Cosap, infatti, si riconnette ad una concessione amministrativa (il provvedimento con cui l’Ente attribuisce al concessionario diritti di cui altrimenti non sarebbe titolare), il Cimp, invece, ad “un'autorizzazione” ad effettuare iniziative pubblicitarie incidenti sull'arredo urbano o sull'ambiente (art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997), in quanto l'autore di tali iniziative è già titolare del diritto ad esercitarle362. Il rilascio dell'autorizzazione è funzionale ad un controllo preventivo sull'attività del privato e, come tale, non costituisce una controprestazione del Comune rispetto al pagamento del canone, né può essere considerato controprestazione

358 CARRASI E., Doverosità della prestazione, mancanza di rapporto sinallagmatico

e collegamento alla spesa pubblica: la natura tributaria del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, cit., 753.

359 Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 141, cit.

360 Commissione tributaria provinciale Genova, sez. IV, ordinanza n. 272 del 04-08-

2008.

361 Corte cost., sent. n. 141/2009, cit.

362 Sulla nozione di concessione ed autorizzazione amministrativa, cfr. P. VIRGA,

l'uso dell'arredo urbano o dell'ambiente, “perché il Comune, nella specie, non

è titolare di diritti propri su di essi, idonei ad essere scambiati sul mercato con atti di autonomia privata, ma è solo ente esponenziale dei relativi interessi pubblici”.

L’esistenza, dunque, di similitudini tra Cosap e Cimp non elimina la radicale diversità tra i due canoni, giacché nel primo caso, chi occupa il bene pubblico è tenuto a pagare una somma che assume una valenza privatistica (di corrispettivo, se l'occupazione è regolare, ossia avviene sulla base di una concessione all'uso del bene; di indennità se l'occupazione è invece abusiva, indennità comunque correlata all'entità del corrispettivo), senza assumere alcuna funzione distributiva ex art. 53 Cost., tipica invece dei tributi. Tale valenza privatistica non è contraddetta dalla previsione di sanzioni amministrative in aggiunta all’indennità di occupazione abusiva, perché l'occupazione sine titulo di beni pubblici realizza, oltre ad un illecito civile, un illecito amministrativo consistente nella violazione delle norme relative ai beni pubblici in regime di concessione. Nel Cimp, invece, al pagamento del canone non corrisponde - sostiene la Corte – “alcuna controprestazione da

parte del Comune, perché né il consenso all'incidenza della pubblicità sull'arredo urbano o sull'ambiente, né il rilascio di autorizzazioni alle iniziative pubblicitarie possono qualificarsi come corrispettivi contrattuali a carico del Comune”.

Né, infine, è rilevante che la legge non escluda il cumulo di Tosap o Cosap con l'imposta sulla pubblicità nel caso di pubblicità realizzata occupando beni pubblici363, mentre la tariffa del Cimp è invece espressamente comprensiva di TOSAP o COSAP364, trattandosi, come esattamente rimarca la Corte, di elemento che “non incide sulla sopra rilevata analogia tra il

presupposto del Cimp e quello dell'imposta sulla pubblicità” e che comunque

363 Art. 9, comma 7, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall'art. 145, comma

55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria per il 2001).

364 Art. 62, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 10,

“non fa venir meno la distinzione concettuale tra il fatto dell'installazione di

mezzi pubblicitari ed il fatto dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche”.

Volendo svolgere delle brevissime considerazioni finali sulla pronuncia della Corte, anche in luce di quanto affermato in merito alle differenze tra Cosap e Cimp, si rileva quanto segue.

La sentenza emessa in materia di Cimp ha sicuramente il pregio di aver operato un’autonoma disamina della natura giuridica dello stesso, in ciò nettamente differenziandosi dalla sentenza n. 64 del 2008, nella qual occasione la Corte ha operato semplicemente un rinvio al “diritto vivente” della giurisprudenza di legittimità sulla natura del Cosap365.

E’ interessante notare, poi, come la Corte, con riguardo a due entrate entrambe portanti il nome di “canone”, giunga a conclusioni diametralmente opposte in relazione alla loro natura.

Ciò, oltre a rappresentare una riconferma dell’irrilevanza del criterio nominalistico, ci permette di cogliere come la natura tributaria o meno di un entrata (e quindi della giurisdizione connessa) non può che derivare da un’analisi specifica e concreta dell’entrata “in esame”.

Per valutare, infatti, se, in concreto, il Cimp sia o meno un tributo, la Corte effettivamente ne analizza le caratteristiche strutturali e funzionali alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie le entrate, criteri che consistono nella doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti, e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione a un presupposto economicamente rilevante366. E’ proprio sulla base dell’esame condotto che la Corte conclude, ed in modo condivisibile, per la natura tributaria del Cimp e, di conseguenza, per la legittimità costituzionale della attribuzione alla cognizione delle Commissioni tributarie.



365 Cfr.: M. LOVISETTI, La consulta riconosce la natura tributaria del cimp, cit.,

2466 ss.



3. L

A

T

ARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

:

L

EVOLUZIONE

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