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S EGUE L A DELIMITAZIONE DELLA NOZIONE AD OPERA DELLA C ORTE COSTITUZIONALE

1 L’ ASSERITA “ ESCLUSIVITÀ ” DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA TRA PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE E QUESTION

2. L A CENTRALITÀ DELLA NOZIONE DI TRIBUTO

2.1 S EGUE L A DELIMITAZIONE DELLA NOZIONE AD OPERA DELLA C ORTE COSTITUZIONALE

Data la centralità del concetto di “tributo” ai fini del riparto di giurisdizione, riveste un’utilità pratica notevole intendere cosa debba intendersi con tale nozione in questo ambito specifico.

Considerata, sulla base di quanto evidenziato nel paragrafo precedente, l’inesistenza di un concetto unitario di tributo, si tenterà di enucleare ed analizzare i criteri elaborati dalla Corte costituzionale con riguardo specifico all’ambito della giurisdizione tributaria.

Le maggiori criticità187 hanno riguardato fattispecie (solitamente individuate con acronimi quali, ad esempio, Cosap, Cimp, Tia, etc.), che assolvono a funzioni di rilievo soprattutto nell’ambito della finanza locale. Inoltre, nell’ottica del federalismo fiscale, ci si può attendere che tali tipi di prelievo possano crescere di numero, in virtù della possibilità riconosciuta agli Enti locali di “detributarizzare” alcune entrate trasformandole in corrispettivi privatistici, oltre alla possibilità per gli enti sub statali di intervenire con ulteriori entrate “proprie”.

Tutto ciò rende ancora più stringente la necessità di intendersi sulla nozione di “tributo”.

La Corte costituzionale ha di recente pronunciato decisioni di rilievo che contribuiscono non poco a far luce sul tema, oltre a rappresentare validi criteri per orientarsi nella zona grigia che potremmo definire del “quasi-

tributo”.

187 Sul punto: DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, cit., 5

Per poter discernere l’entrata tributaria da quella che non ha caratteristiche tributarie, il metodo correttamente affermatosi nella giurisprudenza costituzionale è quello dell’analisi puntuale dei tratti specifici dell’entrata presa in considerazione, per ricercarvi i “segni” del tributo.

Al di là di questa precisazione “metodologica”, i criteri individuati dalla Corte costituzionale alla stregua dei quali qualificare un’entrata pubblica come tributaria consistono nella doverosità della prestazione e (non essendo questa sufficiente, potendo aversi prestazioni coattive anche al di fuori del tributo) nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante188. Al di fuori di tali criteri, non assume, rilievo, ai fini di una corretta qualificazione, né il nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina, nè l’eventualità che il prelievo sia realizzato con strumenti privatistici e che la richiesta del servizio dipenda dalla volontà del privato, né la natura privatistica dell’ente investito del servizio pubblico189.

Negli ultimi anni sono state più volte sottoposte alla Corte costituzionale questioni di legittimità costituzionale in relazione a singole prestazioni che, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 546/1992, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

La Corte, a fronte della sostanziale identità delle questioni sollevate, pur seguendo un ragionamento uniforme nelle varie sentenze, è giunta ad esiti differenti nelle varie occasioni, a seconda della sussumibilità o meno delle

188Ex multis: Corte cost., sent n. 73 del 11.2.2005, nella qual occasione, con riguardo

al contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, si afferma che “Il contributo ha,

pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante”. Analogamente si sono espresse, le

sentenze n. 334 del 2006; n. 335 e n. 64 del 2008. Quest’ultima pronuncia, in particolare, proprio in virtù di quei criteri identificativi del tributo, ha sancito “la natura non tributaria

del Cosap”.

189 Si veda: L. DEL FEDERICO, Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici, cit.

In proposito si veda anche, Corte cost., ord. n. 123 del 9 gennaio 2007, che, valorizzando la nozione genericamente riferita ai tributi “comunque denominati” ha attribuito la natura tributaria a tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa ed il beneficio che il singolo riceve.

prestazioni di volta in volta considerate nella categoria di quelle aventi carattere tributario ovvero nel novero dei corrispettivi di altra natura.

La Corte, in altri termini, individuati una volta per tutti quei criteri di cui sopra alla stregua dei quali qualificare un’entrata come tributaria, ha proceduto, caso per caso a riscontrare se in concreto si sia o no in presenza di un tributo.

E così, la Corte Costituzionale ha disconosciuto la natura tributaria del Cosap190, dichiarando l’illegittimità dell’art. 2, comma 2 nella parte in cui devolve tale entrata alla giurisdizione tributaria; di conseguenza, tale prestazione rientra oggi nella giurisdizione del giudice ordinario e non delle Commissioni tributarie. Si segnala, però, come in tale occasione i Giudici costituzionali non procedano ad un’analisi specifica delle caratteristiche del Cosap, limitandosi a richiamare quanto la giurisprudenza di legittimità da tempo afferma in proposito. Riscontrato, infatti, come la Corte di Cassazione da tempo ne disconosca la natura tributaria, è agevole per la Corte

190 Così la Corte cost. nella sent. n. 64 del 2008, cit.: “… si perviene alla conclusione

della fondatezza della questione attraverso i seguenti due passaggi argomentativi: 1) la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non "snaturi" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale; 2) una volta che, conformemente a quanto asserito dal diritto vivente, sia esclusa la natura tributaria del COSAP, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria - ad opera della norma censurata - delle controversie relative a tale canone "snatura" la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice tributario e, conseguentemente, vìola l'evocato art. 102, secondo comma, Cost. …Con riguardo al … secondo passaggio argomentativo, concernente la natura non tributaria del COSAP, questa Corte deve preliminarmente prendere atto che la disposizione censurata è stata oggetto di numerose pronunce della Corte di cassazione. … In particolare, la Cassazione, … ha precisato che detto canone, da un lato, "è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo (TOSAP) in luogo del quale può essere applicato" e, dall'altro, "risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici”. La sentenza è stata oggetto di molteplici commenti, ex multis: MARINI,

Incostituzionalità della giurisdizione tributaria e rapporti pendenti, in Giur. trib., 2008, 380;

GLENDI, Limiti costituzionali all’espansione extra moenia della giurisdizione tributaria, in

Corr. trib., 18, 2008, 1445; LOVECCHIO, Un’interpretazione secondo Costituzione di

potenziale impatto su molte fattispecie, in Guida al diritto, 22, 2008, 40; BRUNETTI,

Giurisdizione tributaria: due pronunce della Corte costituzionale (ri)definiscono la competenza delle commissioni, in Giust. trib., 1, 2009, 19; BATISTONI FERRARA, La

giurisdizione speciale tributaria nell’ultima giurisprudenza della Corte costituzionale, cit.,

Costituzionale giungere alla conclusione accennata, prescindendo da qualunque altra valutazione nel merito.

In un’altra occasione191 ha confermato la natura tributaria del canone comunale per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). La Corte sottolinea come, per valutare se, in concreto, il CIMP sia o no un tributo occorre interpretarne la disciplina sostanziale alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcune entrate: criteri che si ribadisce, consistono nella doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione a un presupposto economicamente rilevante. Si evidenzia come, in mancanza di una giurisprudenza di legittimità sulla natura del CIMP, la Corte procede questa volta ad uno specifico esame delle caratteristiche del prelievo, al fine di individuarne la natura; e ciò diversamente da quanto fatto, con la sentenza n. 64 del 2008, in relazione al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Successivamente, investita anche della corretta qualificazione della tariffa di igiene ambientale (T.i.a.)192, la Corte, richiama i consueti criteri per intendere la natura (tributaria o meno) del prelievo in parola. I Giudici sottolineano come manchi, anche con riguardo a tale entrata, un’univoca giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale tariffa, anche se pare maggiormente attestato l’orientamento che le riconosce natura tributaria. Infatti, ad una pronuncia della Corte di cassazione civile che ha qualificato come non tributaria tale prestazione pecuniaria193 hanno fatto seguito più

191 Corte cost., sent. 8 maggio 2009, n. 141. Tra i primi commenti dedicati a tale

pronuncia, si veda: CARRASI, Doverosità della prestazione, mancanza di rapporto

sinallagmatico e collegamento alla spesa pubblica: la natura tributaria del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, in Giur. trib., 9, 2009, 757; LOVISETTI, La Consulta

riconosce la natura tributaria del CIMP, in Corr. trib., 30, 2009, 2466.

192 Corte cost. sent. n. 238 del 24 luglio 2009. In proposito: BEGHIN, Corte

costituzionale e TIA: un’occasione per riflettere sulla nozione di tributo, in Corr. trib., 38,

2009, 3097; GUIDO, Considerazioni a margine della recente qualificazione tributaria della

Tia operata dalla Corte costituzionale, in Rass. trib., 2009, 1107, LA ROCCA, Natura

tributaria della Tariffa di igiene ambientale, in il fisco, n. 35, 2009, 5798.

decisioni della stessa Corte di cassazione che, con varie motivazioni e differenze linguistiche, hanno invece ricondotto detta prestazione nel novero dei tributi194. La Corte conclude per la natura tributaria della Tia, al termine di un esame analitico che le consente di riscontare nel caso di specie i consueti requisiti.

Ora, volendo svolgere delle considerazioni su quanto esposto, si può cogliere sicuramente un dato: le sentenze riportate hanno adottato un’impostazione sostanzialmente uniforme. La Consulta, infatti, dopo aver preliminarmente chiarito che alla base della propria valutazione di fondatezza o meno delle questioni sottoposte alla sua attenzione vi è la verifica circa la natura (tributaria o non tributaria) delle prestazioni formanti oggetto delle questioni medesime e dopo aver rimarcato la preminenza dei profili sostanziali caratterizzanti ciascuna di esse, ha dichiarato di volersi attenere ai parametri della nozione di “tributo” precedentemente dalla stessa individuati (e consistenti nella “doverosità della prestazione”, nella “mancanza di un

rapporto sinallagmatico” e nel “collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante”).

Peraltro, la complessità di ciascuna delle pronunce della Corte con riguardo alle singole prestazioni esaminate richiede uno specifico approfondimento sul quale ci si soffermerà più avanti. Rimanendo, quindi, per ora, nell’ambito di notazioni di carattere generale, si sottolinea come, con riguardo proprio a tali criteri, si sono manifestate in dottrina perplessità circa la loro effettiva adeguatezza al considerato fine, “giacché, se può convenirsi

circa l’utilità del criterio riferentesi alla connotazione necessariamente coattiva delle prestazioni tributarie, non altrettanto è dato fare in relazione agli altri, essi appalesandosi o scarsamente stringenti o giuridicamente poco significativi”195.

 

194 Corte Cass., SS.UU., ord. n. 3171 del 2008; sent. n. 13902 del 2007 e n. 4895 del

2006; Cass., sent. n. 5298 e n. 5297 del 2009, n. 17526 del 2007.

195 Cfr. P. RUSSO, L’ampliamento della giurisdizione tributaria e del novero degli

 

2.1.1. L

A

DOVEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE

”,

LA

MANCANZA DI UN RAPPORTO SINALLAGMATICO

ED IL

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