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S EGUE LA FASE TRANSITORIA ED IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUT

“ COMUNQUE DENOMINATI ”

5. S EGUE LA FASE TRANSITORIA ED IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI TRIBUT

LOCALI

Occorre sottolineare che il d.lgs. n. 546/1992 ha disciplinato anche la fase transitoria del passaggio dal vecchio al nuovo contenzioso in materia di

95 Per l’Iciap la disciplina contenziosa era originariamente regolata dal d.l. 2 marzo

1989, n. 66, art. 4, comma 8, convertito dalla l. 24 aprile 1989, n. 144. Con il comma 2 dell'art. 42-ter della l. 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, le controversie in materia di Iciap sono state, invece, devolute alle Commissioni tributarie.

tributi locali96. Con l'art. 77 ha disposto espressamente che le controversie relative ai tributi locali per le quali era previsto il ricorso all'Intendente di finanza o al Ministro delle finanze, nel caso in cui alla data di insediamento delle nuove Commissioni non fossero state ancora definite continuassero “ad

essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71”.

Sulla scia di tali disposizioni, l'Amministrazione finanziaria con due circolari97 ha precisato che le controversie in materia di tributi locali, pendenti alla data del 1° aprile 1996, continuassero ad essere decise in sede amministrativa secondo la previgente normativa, mentre “i decreti ministeriali di decisione dei ricorsi gerarchici relativi alle predette controversie sono impugnabili dinanzi alle nuove Commissioni tributarie”.

Ulteriori sorprese si affacciavano all'orizzonte. I ricorsi in sede amministrativa hanno, infatti, subito un significativo scossone a seguito, inizialmente, di alcune innovazioni normative ed, in seguito, alla riforma del Ministero dell’economia e delle finanze.

Invero, sono state introdotte novità in ordine alla competenza per l'adozione dei provvedimenti decisori, relativamente ai ricorsi gerarchici in questione98.

In particolare, si è disposto che i dirigenti regionali, preposti ad uffici dirigenziali generali, decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti degli uffici gerarchicamente dipendenti.

Allo scopo di dare attuazione a detta disposizione, l’allora Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze99, ha stabilito che la decisione sui ricorsi gerarchici in questione era di competenza: del Direttore

96 Sul punto: S. CIANFROCCA, C. ROTUNNO, La lunga storia del contenzioso dei

tributi locali innanzi agli organi amministrativi, cit., 4342 ss.

97 Circ. n. 98/E del 23 aprile 1996, in il fisco, n. 18, 1996, 4526 e n. 291/E del 18

dicembre 1996.

98 Si allude alle modifiche apportate, all'art. 16, commi 1, lettera i), e 4 del d.lgs. 3

febbraio 1993, n. 29, dall'art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ed attualmente contenute nell'art. 16, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

regionale, se l’atto impugnato era stato emesso da uffici dipendenti da Direzioni regionali cui erano preposti dirigenti generali; del Direttore centrale competente per materia, se l’atto impugnato era stato emesso da uffici dipendenti dalle Direzioni regionali che non erano sede di dirigente generale (vale a dire le Direzioni regionali della Basilicata, Molise, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta).

Conseguentemente, nei casi in cui la competenza all’adozione del provvedimento decisorio del ricorso fosse stata del Direttore regionale delle Entrate, veniva disposta la trasmissione alle Direzioni regionali dell’allora Dipartimento delle Entrate dei fascicoli relativi ai ricorsi gerarchici già inoltrati alle Direzioni centrali100.

Non bisogna, poi, dimenticare che con l’attivazione dell’Agenzia delle Entrate, tutte le Direzioni regionali sono divenute strutture di vertice e che, quindi, tutti i Direttori regionali sono titolari del potere di decidere in merito ai ricorsi gerarchici contro i provvedimenti non definitivi emessi dagli uffici rientranti nella propria competenza territoriale101.

La nascita dei nuovi uffici ha fatto però sorgere molte perplessità in ordine all'individuazione dell’organo competente alla decisione dei ricorsi gerarchici pendenti, soprattutto perché dalla molteplicità delle norme che regolamentano il riordino dell’Amministrazione finanziaria102, non è dato reperire alcuna disposizione che affronta in maniera chiara questa specifica questione.

L'Avvocatura generale dello Stato, prendendo le mosse dal dettato dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali103, ha sostenuto che “l'ampia portata del citato art. 57, comma 1 del

100 Si deve, però, precisare che, a causa dell'intervenuta riforma del Ministero

dell'economia e delle finanze, attuata con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, detti uffici, a norma dell'art. 57 di tale decreto, sono confluiti nell'Agenzia delle Entrate.

101 Come precisato nella circolare n. 27/E del 27 marzo 2002, in il fisco, n. 14, 2002,

fasc. n. 2, 2032.

102 Oltre al citato d.lgs. n. 300 del 1999, il d.m. 28 dicembre 2000, il d.p.r. 26 marzo

2001, n. 107 ed il d.m. 21 novembre 2001

103 Vale a dire l’Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del

d.lgs. n. 300/1999 (laddove afferma che alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze) non possa che avere attribuito all'Agenzia delle Entrate (anche) la competenza a decidere i ricorsi gerarchici già di competenza del Ministero delle finanze”. In proposito,

l'Avvocatura ha sottolineato come l'art. 56 del d.lgs. n. 300 del 1999, “nell'individuare le attribuzioni [residuali] del Ministero delle finanze non fa

riferimento alla competenza a decidere i ricorsi gerarchici su tributi locali”.

Questa soluzione soddisfa una esigenza da sempre avvertita dalla maggioranza degli addetti del settore della fiscalità locale e cioè la questione della mancanza di terzietà dell’organo che si pronuncia sui ricorsi gerarchici in esame.

Molti dubbi si erano, infatti, nutriti in ordine alla garanzia di imparzialità degli organi dell’Amministrazione finanziaria in sede di decisione dei ricorsi tributari. Invero, pur essendo il procedimento caratterizzato da una successione anomala di ricorso gerarchico improprio - in quanto, nel primo grado di giudizio l'autorità decidente non è incardinata, rispetto all'ente locale, in una posizione di sopraordinazione - al quale segue una fase di ricorso gerarchico - quella tra l’ex Intendente di finanza ed il Ministro delle finanze - era innegabile che nel rapporto tra ente locale e Ministero dell’economia e delle finanze venissero oggettivamente a crearsi significative interazioni e vincoli tali da far venir meno la posizione di effettiva terzietà dell’organo giudicante.

Il perdurare di questa situazione, soprattutto dal momento in cui i ricorsi in materia di tributi locali erano ormai stati devoluti alle Commissioni tributarie, rischiava di determinare gravi conseguenze anche in relazione al principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e all’aspettativa di giustizia da parte del contribuente, il quale anche in fase amministrativa, ha diritto, in base al principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, ad un giusto processo.

dai Dipartimenti delle Entrate, delle Dogane, del Territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero.

6. S

EGUE

. I

TRIBUTI LOCALI NELLA DISCIPLINA DI CUI

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