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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA

Gli Organi economico-amministrativi sono competenti non solo in materia di tributi, ma anche di altre prestazioni patrimoniali imposte, quali le entrate di diritto pubblico non tributarie, nonché delle spese pubbliche.

Al fine di meglio circoscrivere la “materia” devoluta a tali Organi, è necessario precisare che non vi rientrano gli atti di natura tributaria degli Enti locali (fondamentalmente i Comuni). Questa esclusione trova il proprio fondamento nell’autonomia degli Enti locali (riconosciuta anche dalla

434 Artt. 12 e ss. decreto reale di approvazione dei regolamento sui reclami

Costituzione spagnola) che risulterebbe lesa laddove la competenza giurisdizionale su questi atti fosse devoluta ad Organi amministrativo-statali.

Avverso, infatti, i provvedimenti di imposizione di tributi locali si può esperire il “ricorso di revisione” (“reposiciòn”) e, contro la conseguente decisione, adire in appello i tribunali amministrativi (“Tribunales contenzioso-

administrativos”).

Infine, ai Tribunali Amministrativi spetta la cognizione delle controversie tra privati, nelle quali, quindi, non è parte la Pubblica amministrazione, che però riguardano l’interpretazione di norme tributarie quali le controversie sulla rivalsa dell’Iva, sulla ritenuta d’acconto e sull’azione nei confronti del sostituto d’imposta da parte del sostituito435.

Il procedimento innanzi al Tribunale Amministrativo (TEA) non richiede il mandato ad un avvocato, né ad altra figura professionale (“procurador”).

Atto introduttivo del procedimento è il ricorso al quale possono essere allegati documenti oppure in cui, come normalmente avviene, il ricorrente può limitarsi a chiedere che si prenda atto che il ricorso è stato proposto. In questo secondo caso, i documenti si depositano in seguito all’esame del fascicolo depositato dall’Amministrazione finanziaria.

Il termine per presentare il ricorso è di trenta giorni che decorre dalla data di notificazione dell’atto impugnato.

La legge stabilisce la durata massima del procedimento in un anno, decorso il quale si forma il silenzio rigetto, cioè un atto non scritto che è impugnabile in appello.

Il contribuente può però attendere la decisione espressa, che deve essere comunque emessa.

In base ad un principio generale del diritto amministrativo spagnolo, il ricorso non sospende l’esecuzione dell’atto impugnato. Di conseguenza assume grande rilievo la decisione con la quale è disposta tale sospensione.

435 Si veda: C. PALAO TABOADA, Il processo tributario in Spagna, in Riv. Dir. trib.

In questo ambito si è registrato un significativo mutamento nell’orientamento dei Tribunali: inizialmente tali Organi amministrativi non concedevano la sospensione, in quanto, essendo il tributo una prestazione patrimoniale imposta dallo Stato che è solvente per sua natura, si riteneva che l’esecuzione non potesse mai causare un danno di impossibile o difficile risarcimento, previsto dalla legge che disciplina la sospensione. Successivamente i Tribunali hanno iniziato a riconoscere che l’esecuzione può causare un danno oltre che grave, anche irreparabile (come nel caso del fallimento di un’azienda). Ciò ha comportato che oggi la sospensione è considerata un atto dovuto, se è prestata idonea garanzia (attraverso una cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa). La sospensione può però essere concessa dal Tribunale, anche in assenza di garanzie, in considerazione delle circostanze concrete.

Nel caso di accoglimento del ricorso, il costo necessario per le garanzie è rimborsato al ricorrente con i relativi interessi. Il rimborso è parziale, se la decisione accoglie solo in parte il ricorso436.

Il procedimento amministrativo in materia tributaria, così brevemente descritto, è oggetto da tempo di notevoli critiche. Considerato che bisogna esaurire il procedimento amministrativo per poter adire l’organo giurisdizionale, diffuso è il convincimento secondo il quale il procedimento costituisce un rilevante ostacolo per poter introdurre il processo con ricorso. La durata complessiva, specie per le questioni più delicate, è in genere considerata eccessiva437.

Queste considerazioni risultano fondate se i motivi dei ricorsi essenzialmente riguardano i vizi di legittimità delle norme regolamentari applicate, perchè ai Tribunali economico-amministrativi (e ciò è discutibile) non è consentito dichiarare, sia pure incidenter tantum, tale illegittimità. In tal caso il procedimento amministrativo risulta puramente formale ed inutile. La

436 E’ interessante rilevare che la Corte Suprema ha deciso che la sospensione concessa

in sede di procedimento amministrativo si estende anche al processo tributario, se si fonda su idonee garanzie.

LGT novellata ha introdotto alcune misure allo scopo di snellire il procedimento, tra le quali la previsione di un nuovo procedimento abbreviato davanti ad Organi monocratici e relativo a questioni palesemente semplici (ed anche nel caso in cui il ricorso si basa esclusivamente sull’illegittimità di regolamenti, il che equivale ad ammettere l’inutilità del ricorso amministrativo in tale ipotesi).

Si è autorevolmente sostenuto438 che una soluzione potrebbe essere quella di trasformare i TEA in Organi pienamente giurisdizionali, istituendo così una giurisdizione tributaria, alla stregua di quanto previsto in Italia con le Commissioni tributarie ed in Germania con i Finanzgechte (Tribunali finanziari)439.

2.2. I

L RICORSO AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

;

I TRIBUTI

LOCALI

Avverso le decisioni emesse dai Tribunali economico-amministrativi è proponibile ricorso dinanzi agli Organi giurisdizionali (contenzioso amministrativo). Non c’è una giurisdizione speciale tributaria, sebbene alcune sezioni di tali organi siano specializzate nella materia tributaria. Più precisamente, contro le pronunce dei Tribunali economico amministrativi regionali e locali è competente, in unico grado, il Tribunal superior de justicia

del territorio (Tribunali regionali), organi giurisdizionali competenti per

territorio.

Contro le decisioni del Tribunale economico amministrativo centrale, invece, è ammesso ricorso avanti l’audiencia nacional (organo giurisdizionale

438 C. PALAO TABOADA, Il processo tributario in Spagna, cit., 21 ss.

439 Per approfondimenti sull’attività dei Tribunali economico-amministrativi si rinvia

a E. ANDRÉS AUCEJO, V. ROYUELA MORA, Analisis estaditicode la litigiosidad en los

Tribunales Econòmico-Administrativos Regionales y Central, Instituto de Estudios Fiscales,

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