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Alla luce di quanto fin qui esposto, appare quindi assodato che il significato basilare nonché prevalente della cittadinanza risieda nell’adesione e appartenenza ad una data comunità

147 U.S. Supreme Court, United States v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649, 1898, Opinion of the majority of the Court

delivered by Justice Gray: “The Fourteenth Amendment of the Constitution, in the declaration that all persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside, contemplates two sources of citizenship, and two only: birth and naturalization. Citizenship by naturalization can only be acquired by naturalization under the authority and in the forms of law. But citizenship by birth is established by the mere fact of birth under the circumstances defined in the Constitution”.

148 Michel ROSENFELD & Andràs SAJO, op. cit., p.1011.

149 La legge 91/1992 vigente in Italia individua, invero, in aggiunta due ulteriori metodi di acquisto della cittadinanza per

naturalizzazione: per matrimonio con un cittadino italiano (art. 5) e tramite Decreto del Presidente della Repubblica per i casi previsti all’art. 9.

150 In realtà argomentazioni circa la cosiddetta “popolazione omogenea” appaiono persistere nelle motivazioni di alcune

corti costituzionali europee, soprattutto a sostegno di decisioni di annullamento di leggi volte a riconoscere il diritto di voto a non cittadini residenti nello Stato. Si possono, a tale proposito, citare le pronunce della Corte costituzionale tedesca (BVerfG 83, 37/60, 30/10/1990) e austriaca (VfGH G 218/03-16, 30/06/2004).

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politica152. A partire dall’innovazione giuridica prodotta dalla Rivoluzione francese del 1789 –

di cui il Codice Civile Napoleonico è chiaramente figlio – si diffuse infatti la concezione del concetto di cittadinanza sganciato dal legame di sudditanza e sottoposizione al sovrano per fare spazio, invece, ad una convinta affermazione del principio di uguaglianza, estirpando privilegi censitari e di sangue. L’individuo diviene dunque uomo in quanto portatore di diritti umani fondamentali ed inalienabili nonché cittadino, se preso nella sua capacità di partecipazione al potere sovrano. Il re cessa infatti di essere egli stesso incarnazione della sovranità (da intendersi quale possibilità di utilizzo della forza e coercizione); al suo posto si fanno largo delle embrionali forme di Stato democratico in cui la volontà generale riveste un ruolo fondamentale. Ciò che appare però necessario è l’abbandono dei particolarismi e degli interessi personali al fine di una deliberazione collettiva che sia volta al raggiungimento del bene comune. A tale discussione sono perciò ammessi i soli cittadini in quanto soggetti autonomi, capaci di influire e dominare la realtà esterna, riconosciuti come tali poiché liberi. È a partire da tali considerazioni che la cittadinanza è stata declinata secondo tre diversi angoli prospettici.

In primis, quello della partecipazione civica per cui tale status contiene una serie di situazioni (attitudes) che permettono al cittadino di integrarsi e contribuire attivamente alla comunità politica. Secondariamente, si ha poi un sistema di diritti che regolano la condivisione della sovranità, garantendo un’uguale possibilità di accedere alla gestione della cosa pubblica. Vi è infine un metodo di riconoscimento interpersonale, per cui le istituzioni e gli accordi democratici sono volti al mantenimento di reciproci rapporti di autentica accettazione intessuti tra gli individui153.

Il rapporto di cittadinanza va così a svilupparsi lungo due diverse direttrici: una verticale, stante ad indicare la permanente soggezione del cittadino allo Stato; l’altra orizzontale, relativa alle dinamiche venutesi ad instaurare tra i membri della comunità nazionale, finalmente posti sullo stesso piano, funzionali all’esercizio dei diritti e libertà riconosciuti.

Tale parità tra i cittadini si riflette innanzitutto nell’essere tutti ugualmente detentori di diritti non solo civili ma anche politici, a cui si ricollegano opportunità, privilegi, capacità e prerogative attraverso cui intraprendere percorsi di riconoscimento ed inclusione precedentemente preclusi. La potenzialità espansiva di tale status fa sì che il suo contenuto non sia fisso e ben determinato quanto in continua evoluzione. Un nucleo essenziale ed indefettibile di diritti insiti nella

152 Rogers SMITH, “Citizenship: Political”, in Neil J. SMELSER and Paul B. BALTES (eds), International Encyclopedia

of the Social & Behavioral Studies, 2001, p. 1857.

153 John PITSEYS, Démocratie et citoyenneté, 88 Dossier du CRISP, Novembre 2017, pp. 26-27. Tale tripartizione viene

rilevata anche nella voce «Citizenship» della Standford Encyclopedia of Philosophy, 2006, consultabile al https://plato.stanford.edu/entries/citizenship/.

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condizione di cittadino è comunque circoscrivibile. Tale nocciolo duro è infatti ad oggi rappresentato dal diritto di incolato, ovvero di libera circolazione all’interno dei confini statali e di altrettanto libero soggiorno e stabilimento sul territorio nazionale, a cui accedono: il diritto di elettorato attivo e passivo, sul quale costruire ulteriori diritti di matrice politica; il diritto di accedere a cariche ed incarichi pubblici, rivestendo così parte attiva nella complessa macchina

burocratica e amministrativa dello Stato e in conclusione il diritto alla protezione diplomatica154.

Emerge qui limpidamente come la cittadinanza non possa essere intesa unicamente quale condizione statica, presupponendo invece una dimensione attiva. Nello specifico, vi sono tre livelli: la partecipazione politica, la discussione pubblica e le pratiche di identificazione socio- politiche. Il cittadino è pertanto colui che, nell’esercizio della sovranità popolare, si inserisce nello spazio pubblico e nella discussione collettiva, esponendo le proprie idee, rappresentando le proprie esperienze di vita, paradigmatiche di modi di vivere familiari e culturali, e facendosi così

portatore di istanze e rivendicazioni di frazioni della comunità sociale di provenienza155.

I diritti di cittadinanza si fanno in tal modo canali di espressione e di affermazione dell’essere umano in quanto tale; mediante il confronto gli interlocutori si pongono sullo stesso piano, riconoscendosi come pari, e - nell’esercizio della virtù civica – esternano il loro essere uguali e liberi. Il pluralismo diviene in ultima istanza motore della democrazia, assicurando la partecipazione di tutti al governo della res publica e la condivisione della sovranità.

Sempre più difficile, se non impossibile, nei regimi moderni, è il riferimento alla democrazia diretta in tal senso. Appare invece ben più realistico pensare ad un popolo inclusivo, costituente una comunità politica che riconosca i partecipanti operanti al suo interno come legittimi, sul quale fondare le istituzioni della democrazia rappresentativa, in cui il governo spetta ai soggetti eletti per il tramite di elezioni democratiche e i cui meccanismi siano stati preventivamente stabiliti dai cittadini stessi.