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Come sopra già detto, la cittadinanza indica dunque un rapporto di appartenenza che può essere declinato in vario modo: dalla cittadinanza come condizione statica di appartenenza ad un gruppo sociale si è passati nel tempo ad una formulazione maggiormente dinamica di tale concetto, per cui l’appartenenza si accompagna necessariamente alla partecipazione, mediante il riconoscimento di classi diverse di diritti: civili, politici e sociali. È stato dunque correttamente sostenuto come la cittadinanza non debba più intendersi quale precondizione per il godimento dei diritti quanto una conseguenza o uno sviluppo del diritto dell’uomo allo svolgimento della sua personalità137. La fondamentale importanza – nonché la ineludibilità – di tale status trova peraltro esplicito riconoscimento in numerosi documenti di diritto internazionale, tra cui ovviamente il Preambolo alla Convenzione dell’Aja del 1930 sul conflitto di leggi sulla cittadinanza138.

In ogni caso, evidente è la portata discriminatoria del concetto in questione posto che la determinazione di chi è parte di un determinato gruppo implica necessariamente ed

implicitamente l’individuazione - a contrario - di colui che parte di quella collettività non lo è139.

Per indentificare, però, chi gode di tale status di cittadino è necessario adottare criteri che permettano agevolmente e in modo uniforme di delineare la comunità dei cittadini. È pertanto la

137 In questo senso, Cuniberti (1997, passim), Rescigno (1997, 38), Luciani (1992, 203 ss.), Amirante (2003, 6 ss.), tutti

citati in Andrea MORRONE, “Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio”, in Quaderni costituzionali, Fascicolo 2, giugno 2015, p. 305.

138 Preamble to the 1930 Hague Convention on Conflict of Nationality Laws: “Considering that it is of importance to

settle by international agreement questions relating to the conflict of nationality laws;

Being convinced that it is in the general interest of the international community to secure that all its members should recognise that every person should have a nationality and should have one nationality only;

Recognising accordingly that the ideal towards which the efforts of humanity should be directed in this domain is the abolition of all cases both of statelessness and of double nationality; […]”.

139 Sulla funzione “selettiva" dell’attribuzione della cittadinanza – secondo i due scopi funzionale-economico e sociale-

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legge che – in ragione dei delicati equilibri sussistenti tra il singolo cittadino e l’ordinamento politico e giuridico – effettua una selezione, tenendo conto del bagaglio valoriale che si ritiene condiviso tra i cittadini nonché del grado di partecipazione all’indirizzo e gestione della cosa pubblica per i perseguimento di interessi condivisi. Se originariamente l’uniformità della cittadinanza veniva ricercata e stabilita all’interno dalle circoscritte (e pressoché omogenee) realtà politiche organizzate su base locale, l’affermarsi dello Stato-nazione ha comportato l’estensione dei diritti di cittadinanza ad un livello superiore – quello nazionale appunto –

mediante l’istituzione di corti, parlamenti e amministrazioni pubbliche unitarie140.

Il diritto di cittadinanza per nascita è dunque il criterio di appartenenza degli Stati indipendenti moderni, i quali – combinando regole e meccanismi legali differenti – stabiliscono chi sono i

soggetti facenti parte della propria comunità, del proprio popolo, su cui esercitare la sovranità141.

Numerosi sono comunque i metodi di acquisto della cittadinanza previsti nelle diverse normative nazionali in materia. Si passa dal dato fattuale della residenza sul territorio dello Stato per un determinato arco di tempo – se soddisfatto anche un certo numero prestabilito di requisiti - a quello legale dell’aver contratto matrimonio con chi cittadino lo è già, parlando in tal caso di ius communicatio. Molteplici sono inoltre le ipotesi di concessione per naturalizzazione e per beneficio di legge, dovendosi distinguere la prima dalla seconda per la necessaria emanazione di un apposito documento volto al riconoscimento del soddisfacimento di quei requisiti che nel beneficio di legge rilevano automaticamente. Tali previsioni entrano comunque in gioco qualora si abbia a che fare con soggetti maggiorenni, precedentemente dotati di altra cittadinanza. In tali ipotesi si è soliti parlare di una sorta di cittadinanza “premiale” poiché concessa a conclusione di

un percorso e qualora vengano ottemperati determinati criteri142.

Diverso è invece il caso in cui – per il neonato – debba essere determinata per la prima volta la cittadinanza, entrando in gioco di due criteri più comuni, e probabilmente più noti, dello ius sanguinis e dello ius soli.

2.1 Diritto per nascita vs diritto acquisito.

Con il primo, la cittadinanza dei genitori viene trasmessa al figlio, indipendentemente se nato o meno all’interno dei confini dello Stato della cui comunità entrerà a far parte. Questo modo di

140 Rainer BAUBÖCK, Democratic inclusion in dialogue, Manchester University Press, 2018, p. 76.

141 Si veda a proposito l’opinione maggioritaria della U.S. Supreme Court, espressa dal Justice O’Connor, nella sentenza

Landon v. Plasencia, 459 US 21, 1982, secondo cui: “This Court has long held that an alien seeking initial admission to

the United States requests a privilege and has no constitutional rights regarding his application, for the power to admit or exclude aliens is a sovereign prerogative”, esponendo in tal modo quella che viene definite come formulazione statica

della cittadinanza.

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acquisto della cittadinanza, fondato sulla discendenza diretta, venne adottato per la prima volta

con il Codice Civile napoleonico del 1804143. La portata innovativa di tale previsione normativa

risiedeva nel principio di uguaglianza nella stessa affermato. Facendo derivare la trasmissione della cittadinanza per via di sangue, di padre in figlio, indipendentemente dal luogo di nascita, si spezzava infatti il legame esistente tra il soggetto ed un particolare luogo geografico, retaggio superstite della tradizione feudale. In tal modo, invece, venendo meno i particolarismi territoriali, si privilegiava il nesso intercorrente tra i cittadini stessi, costituenti una classe di persone portatrici di medesimi diritti, chiamate al rispetto degli stessi doveri e dunque tutti formalmente

uguali di fronte la legge144.

Diverso è invece il discorso che si articola intorno al criterio dello ius soli. In questo caso, infatti, la cittadinanza viene riconosciuta al soggetto per il semplice fatto di essere nato nel territorio dello Stato concedente. Come è già stato sopra parzialmente anticipato, tale regola – in un’accezione maggiormente risalente - risulta essere ancora espressione di un rapporto di sudditanza piuttosto che di cittadinanza, stando ad indicare la relazione immediata ed eterna tra

il monarca e tutti i soggetti nati all’interno dei confini del regno145. Ad oggi, con questo termine

si è piuttosto soliti indicare l’automatismo legale per cui a tutti i nati nel territorio di un determinato Stato viene attribuita di diritto la cittadinanza, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori. Si tratta dunque di un meccanismo di riconoscimento maggiormente estensivo, aperto anche a coloro che non hanno alcun legame con il Paese di cui acquisiscono la cittadinanza e che ciononostante divengono membri effettivi della relativa comunità politica. La formulazione probabilmente maggiormente nota in tal senso è quella contenuta nella frase di apertura al Quattordicesimo Emendamento alla Costituzione americana, anche detta “Citizenship Clause146”.

143 Art. 10 Code Civil des Français, 1804: ʺTout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français. Tout enfant né,

en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9ʺ.

144 Michel ROSENFELD & Andràs SAJO, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University

Press, 2012, p. 1009.

145 In tal senso esplicativo è il termine “ligeance” ovverosia di legame di fedeltà, di fratellanza sovrana feudale, impiegato

da Lord Coke nel Calvin's Case del 1608 per indicare il concetto di cittadinanza in nuce. La controversia verteva sullo status dell’attore, Sir Robert Calvin (nato in Scozia), quale cittadino o straniero e conseguentemente sulla sua capacità di perorare azioni personali o reali innanzi ad una Corte all’interno del Regno di Inghilterra. Nel risolvere tale nodo interpretativo, il giudice britannico si esprimeva impiegando tali parole: “Ligeance is a true and faithful obedience of the subject due to his Sovereign. This ligeance and obedience is an incident inseparable to every subject: for as soon as he is born he oweth by birth-right ligeance and obedience to his Sovereign. Ligeantia est vinculum fidei”.

146 “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United

States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.

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Comunque, com’è stato eminentemente rilevato dalla Corte Suprema Statunitense nella

sentenza Wong Kim Ark147 del 1898, due e solamente due sono le fonti di acquisizione della

cittadinanza: la nascita e la naturalizzazione. Se della prima si è più sopra discusso, alcune considerazioni merita la seconda.

Per naturalizzazione si intende una concessione della cittadinanza post-nascita, tanto da essere stata definita come una rinascita politica all’interno di una nuova comunità di

appartenenza148. Tale ammissione in qualità di membro della collettività di riferimento viene

fatta discendere non dalla nascita – essendo ad essa accessoria e sussidiaria – quanto alla sussistenza di variabili requisiti previsti dalla legge nazionale, quali l’aver mantenuto la residenza nel Paese per un determinato periodo, il dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua ovvero

della cultura nazionale ed infine l’assenza di condanne o precedenti penali149.

L’acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione risponde, in realtà, maggiormente alle necessità di una società fattasi sempre più fluida, in cui alla sedentarietà – nel senso di stabile permanenza nel luogo di origine – si contrappone una crescente mobilità in entrata ed in uscita dai confini nazionali. Sempre più frequentemente fanno ingresso nella comunità socio-politica soggetti “alieni” che parrebbero mettere in crisi quell’omogeneità presupposta e perpetrata dal

criterio della cittadinanza per nascita150. Quest’ultima necessita dunque di correttivi per far fronte

alle moderne complessità del reale, individuati ad esempio nella residenza. Il pregio di tale politica parrebbe risiedere nell’effettiva inclusione delle minoranze, segnando il passaggio da una società omogenea ad una variegata, in cui l’identità non risiede nella nascita quanto nella

comunanza di azione e di obbiettivi151.