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CAPITOLO TERZO L’ITALIA

2. Le politiche nazionali e i diritti civil

2.6 Il doveri costituzional

In punto di doveri costituzionali, invece, la questione può restringersi fondamentalmente a tre articoli della Costituzione, ovvero alle disposizioni di cui agli artt. 52, 53 e 54 della Carta Fondamentale. Se piuttosto pacifica appare la applicabilità del dovere di concorrere alle spese

pubbliche attraverso il prelievo tributario a prescindere alla cittadinanza del soggetto658,

altrettanto non può dirsi a riguardo del dovere di difesa della patria – tradizionalmente collegata alla prestazione del servizio militare – ed al dovere di fedeltà alla Repubblica. Il fondamento dei doveri costituzionali sarebbe da individuarsi – secondo autorevole dottrina – addirittura all’art. 2 della Costituzione, il quale, del tracciare un progetto solidaristico su cui costruire la vita costituzionale o meglio repubblicana, presuppone l’assolvimento di quegli obblighi necessari per

la tenuta della collettività e per la intessitura di relazioni sociali nonché civiche659.

É in tale ottica integrativo-relazionale che assume rilievo la configurabilità dei doveri del non- cittadino, calato all’interno di un contesto comunitario non originario ma al cui sviluppo risulta

655Giuseppe MONTEDURO “Dinamiche della globalizzazione: i conflitti sociali per i diritti di cittadinanza”, in Rivista

Italiana di Conflittologia, Isssue 34, 2017, pp. 48-77.

656 In tal senso, Barbara PEZZIN, “Una questione che interroga l’uguaglianza”, in Associazione Italiana dei

Costituzionalisti, op. cit., pp. 210 e ss.

657 Ibidem.

658 Valerio ONIDA, “Lo statuto costituzionale del non cittadino”, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, op. cit.,

p. 14.

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coinvolto dal semplice intrattenimento volontario di relazioni sociali. Eminente è allora la dimensione simbolica dei doveri costituzionali, che riguarda non tanto l’uomo quale detentore di una determinata cittadinanza quanto l’uomo calato all’interno di una comunità precipuamente situata.

Alla luce di quanto detto, il dovere di fedeltà pone allora interrogativi in relazione alla pretesa di adesione dello straniero ad una compagine di principi espressione del modello socio-

tradizionale di riferimento660, oltre che all’insieme delle leggi vigenti ma culturalmente neutre.

L’art. 52 Cost., infatti, evoca immediatamente la sua massima estensione possibile, ovvero quella del sacrificio della propria vita per la patria, situazione ben configurabile nella vigenza del servizio di leva obbligatoria. Proprio a tale proposito, la Corte Costituzionale nel 1999 era stata

chiamata a pronunciarsi in merito all’assoggettamento dell’apolide al servizio militare661 e la

pronuncia resa fornì l’occasione alla Consulta per tratteggiare una nuova dimensione e una rinnovata concezione di comunità nazionale, aggiornata in relazione agli sviluppi sociali e non più fondata sul connotato della cittadinanza. Questa novella collettività si fonda, invece, sulle dinamiche sociali nascenti dall’intricato dispiegarsi dei diritti e doveri costituzionali, per cui il nucleo essenziale deve individuarsi nel principio di solidarietà capace di connettere gli individui tra loro e garantire il rispetto dei diritti fondamentali. La difesa della patria, pertanto, non può più essere concepita unicamente come sforzo eroico in caso straordinario di conflitto bellico, calandosi invece nella quotidianità ed estrinsecandosi nell’impegno sociale cui tutti – indipendentemente dallo status civitatis – siamo chiamati ad adempiere in virtù del vivere insieme.

Sulla stessa linea di pensiero si inserisce il dibattito circa la possibilità o meno per il non-

cittadino di svolgere il servizio civile662, concepito quale nuova modalità di contribuire alla difesa

non armata della patria di cui all’art. 52 Cost. Esso infatti dovrebbe essere letto congiuntamente

all’art. 54 della Costituzione663 per potersi arrivare ad affermare – come oramai pacificamente

ritenuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza – che per difesa della patria debba sostanzialmente intendersi la fedeltà ed il rispetto dei valori fondamentali della Repubblica e

660 Ivi, p. 252.

661 Corte Costituzionale, sent. n. 172/1999.

662 Se inizialmente, con le leggi nn. 772/1972 e 230/1998, il servizio civile era stato previsto in sostituzione del servizio

di leva per coloro che si dichiaravano obiettori di coscienza, con la legge n. 64/2001 esso ha acquisito una propria autonomia concettuale, essendo peraltro nel frattempo venuto meno l’obbligo di leva, per cui l’espletamento del servizio civile è ad oggi del tutto volontario.

663 Detto requisito di fedeltà e di rispetto delle virtù civiche pare combinare in sé due aspetti: quello della identificazione

tramite l’appropriazione di valori comuni civici e quello della appartenenza etnica. Dal prevalere dell’uno sull’altro dipenderà la propensione per la concessione della cittadinanza in virtù del solo legame etnico-culturale ovvero per l’acquisto di tale condizione su basi strettamente giuridiche. Cfr. Ignazio SANNA, op. cit., p. 26.

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l’adesione sincera ai principi costituzionali fondanti l’intero ordinamento giuridico italiano664. In

particolare, per tali ragioni, si è ben presto arrivati a interpretare la difesa della Patria non in quanto imposizione e affermazione della autorità statale quanto quale momento espressivo della socialità umana, posto che – mediante l’assolvimento del servizio civile – l’individuo volontariamente si prodiga e coopera per la tutela dei valori della comunità, anche qui alla luce

del principio solidaristico665. Evidente diviene dunque il fil rouge che lega l’art. 52 all’art. 2 Cost.

il quale espressamente garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La difesa della patria assume allora pieno significato solamente qualora si guardi al situarsi precipuo ed al relazionarsi del soggetto all’interno di una comunità, ragion per cui del tutto irragionevole diviene la esclusione dello straniero dal poter partecipare ai progetti di servizio civile. Come è stato correttamente osservato,

dalla Consulta prima e dai giudici di legittimità poi666, l’unico requisito legittimamente

prevedibile nel limitare l’accesso del non-cittadino al servizio civile è quello della regolarità del proprio soggiorno sul suolo italiano, non potendosi invece prevedere ulteriori criteri potenzialmente ostacolanti il pieno sviluppo e l’inclusione dell’individuo all’interno del contesto

sociale ospitante667.

Si può quindi affermare che i doveri di cui agli artt. 52 e 54 Cost. necessitino di essere letti attraverso la lente della contemporaneità, tenendo in considerazione il mutare della compagine sociale nazionale e, soprattutto in un’ottica di inclusione e partecipazione civica imprescindibile per lo sviluppo e la tenuta della collettività in senso solidaristico, avendo cura di tutelare i valori fondamentali costituzionali.