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MULTICULTURALISMO E DIRITTI DI CITTADINANZA

2. Multiculturalismo e cittadinanza: un connubio problematico.

2.3 I doveri del non-cittadino

Accanto al novero dei diritti deve altresì citarsi quello dei doveri cui il cittadino è chiamato a rispondere, obblighi in parte estesi anche a chi non gode della condizione di cittadinanza.

Nello specifico, particolare riferimento può essere fatto al dovere di concorrere al pagamento

delle finanze pubbliche mediante il pagamento dei tributi411. Il concorso coattivo alle spese

pubbliche viene infatti concepito quale conseguenza necessaria del vivere in società e

dell’organizzazione collettiva della comunità412 tale per cui deve configurarsi un vero e proprio

dovere di solidarietà economica e sociale. Sono chiamati a contribuire, però, solamente coloro che hanno una propria capacità contributiva, rappresentata dalla capacità lavorativa. Si innesca così il meccanismo mediante il quale non solo il cittadino lavoratore ma anche lo straniero lavoratore sono chiamati al pagamento dei tributi, in ragione di una propria condizione soggettiva e non astratta, in base ad una sua caratteristica concreta e calata nella realtà quotidiana e non meramente identitaria e culturale. Il non-cittadino si inserisce allora all’interno di una determinata comunità ancora prima del riconoscimento formale dello status civitatis, mediante l’apporto di energie e di risorse che possano contribuire al benessere collettivo. La contribuzione alle finanze pubbliche appare quindi come prodromico e funzionale alla conquista della cittadinanza da parte dello straniero. Apportando il proprio sostegno alle casse statali si diviene in fondo azionisti della Repubblica così da acquistarne i diritti civili e politici tipici della

cittadinanza413. Accanto alla accezione più formale dell’istituto della cittadinanza – consistente

410 E. Wayne ROSS, “Negotiating the Politics of Citizenship Education”, in PSOnline, 2004, pp. 249-251.

411 Art. 53 della Costituzione italiana: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

412 Mario BERTOLISSI, Autonomia e responsabilità sono un punto di vista, Jovene Editore, 2015, p. 568. 413 Ivi, p. 569.

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nell’istaurazione di un legame giuridico sussistente tra l’individuo e lo Stato – esiste infatti una sfumatura maggiormente sociologica, da individuarsi nella possibilità di coinvolgimento e

nell’impegno alla partecipazione del singolo nel contesto sociale di riferimento414.

Non può comunque negarsi come – al di là della sopravvenuta importanza acquisita dalla cosiddetta “residenza fiscale” per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi tributari – anche il criterio della nazionalità, o meglio della cittadinanza, mantenga una perdurante rilevanza. Se infatti innegabile è la tendenza al raggiungimento di una piena corrispondenza tra la responsabilità fiscale e la capacità di essere destinatario delle utilità finanziate tramite la spesa pubblica, ciò che ancora stenta ad affermarsi è la possibilità per lo straniero di partecipare alle decisioni in materia fiscale e di bilancio. Le considerazioni suesposte in punto di difficoltà per il non-cittadino di accedere ai diritti politici possono difatti ulteriormente svilupparsi in relazione al tema tributario, soprattutto alla luce della stretta relazione – anche simbolica – tra

l’imposizione/pagamento del tributo e la democrazia rappresentativa415. Evidente è difatti

l’asimmetria per lo straniero residente, che nella maggior parte dei casi, si trova ad essere chiamato a rispondere al “sacrificio tributario”, in nome della tenuta del patto sociale e in ragione del benessere comune, senza però poter partecipare al processo di formazione consensuale circa

le forme di finanziamento della res publica416.

Discorso parzialmente diverso deve essere invece fatto per quanto riguarda il dovere

costituzionale di difendere il Paese e di prestare servizio militare417. In questo caso, infatti, una

differenza di trattamento nei confronti dello straniero appare del tutto giustificata e ragionevole alla luce del rapporto soggettivo e specifico esistente tra l’individuo e la Nazione, trattandosi di un legame sentimentale prima ancora di giuridico. Si parla infatti più comunemente di dovere di fedeltà allo Stato (solitamente alla Repubblica). Appare comunque difficile poter configurare l’esistenza di un qualche affetto dello straniero residente nei confronti del Paese di residenza,

414 Laura FRANCESCHETTI, Gianfranco G. NUCERA (a cura di), Immigrazione. Inclusione, cittadinanza, legalità,

Editoriale Scientifica, 2014, pp. 19-20.

415 Si fa qui riferimento al principio del necessario consenso al tributo, che molta fortuna ha avuto nella sua iconica

formulazione anglofona del “No taxation without representation”, anche noto come “patto fiscale”. In forza di tale principio, l’imposizione di nuove e la riscossione delle imposte in generale debbono essere preventivamente condizionate dal consenso dei cittadini, ragion per cui l’affermazione di tale principio è stato tradizionalmente considerato come uno dei momenti fondamentali nel passaggio dallo Stato assoluto a quello democratico. Il consenso popolare in materia risulta difatti fondamentale non solo nel ridurre l’ambito di azione dell’autorità sulle libertà individuali quanto anche nel imprimere e dettare la direzione politica dello Stato stesso. Cfr. Enrico CORALI, Cittadini, tariffe e tributi. Principi e

vincoli costituzionali in materia di prestazioni patrimoniali imposte, Giuffré,2009, pp.3-4 nonché Francesco SAITTO,

“No taxation without representation: il dibattito sul potere di tassare alle origini dell'esperienza costituzionale statunitense e la sua eredità”, in Diritto Pubblico, n. 2, 2013, pp. 641-678.

416 Andrea MONDINI, “Lo status tributario dello straniero”, in Giandonato CAGGIANO, op. cit., pp. 542-544.

417 Art. 52 Costituzione italiana: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei

limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.”

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percepito quale terra ospitante a cui – anche a causa della transitorietà della situazione domiciliare – raramente possono trasporsi i sentimenti e i legami sussistenti con la madre-patria. Tale ragionamento non pare invece applicabile al caso in cui lo straniero abbia manifestato in qualche modo una volontà di aderire agli obblighi imposti dallo Stato, avendo ad esempio presentato

domanda di naturalizzazione418, richiesta che “spezza” il rapporto con lo Stato di provenienza a

favore di quello di approdo.

Ancora, ulteriormente labile e sfumata appare la ammissione del non-cittadino alla prestazione di servizi di utilità pubblica, rispondenti al principio di solidarietà sociale, solitamente rappresentate dal servizio civile volontario. In questi casi, la partecipazione dello straniero è stata negli ultimi anni riconosciuta come legittima alla luce della noverazione del suddetto principio di solidarietà sociale tra i valori fondamenti e cardine dell’ordinamento democratico e della

convivenza sociale, nonché tra i diritti fondamentali dell’uomo419. Permettere allo straniero di

svolgere attività di pubblica utilità è stato altresì interpretato come un mezzo per favorire l’integrazione dello stesso all’interno della collettività, includendolo nelle opere di sensibilizzazione e difesa del patrimonio nazionale e di promozione della solidarietà sociale. Ciò risulta soprattutto vero qualora si abbracci una declinazione del concetto di cittadinanza che possa dirsi “dinamica”, ovvero sociale, poiché attenta all’appartenenza di un individuo ad una comunità, testimoniata dalla partecipazione di questi alle attività che ne forgiano l’essenza,

indipendentemente dal possesso ed esercizio dei diritti politici420. La tendenza parrebbe quindi

quella di una virata verso una condizione di cittadino che non sia sintomatica della condivisione di medesimi valori identitari e culturali quanto di uno stesso progetto sociale e perseguimento del bene comune.