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MULTICULTURALISMO E DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Teorie e ricostruzioni dottrinali sul multiculturalismo

1.1 Problematiche relative al multiculturalismo

Con il termine “multiculturalismo”, dunque, si intendono quelle politiche volte al riconoscimento della validità di diversi modi di vita coesistenti in un’unica comunità sociale, atte alla promozione di negoziazioni e transazioni fruttuose e positive tra i diversi sistemi culturali che ivi si trovano ad interagire. Il dibattito ed il dialogo, inoltre, vengono sviluppati all’interno

del perimetro tracciato da un unico e condiviso sistema generale di diritti e di doveri237.

Numerose sono però le problematiche e le critiche mosse a tal tipo di approcci.

Innanzitutto, è stato rilevato dalla dottrina come – di base – gli stessi principi fondamentali e la formulazione dei diritti umani, quali la libertà, la dignità e l’uguaglianza, siano forieri di una particolare simbologia e tradizione, religiosa prima ancora che giuridica. Le radici di tali concetti sono state in particolare rinvenute nella dottrina cristiana, la cui teologia sviluppò fin dagli arbori

il parallelismo tra persona umana ed essere morale dotato di libertà e dignità238. Tali attributi solo

con l’Illuminismo si trasformarono da virtù a diritti, spogliandosi della propria connotazione religiosa. Ciononostante, il nocciolo duro – riconducibile al ceppo culturale occidentale – appare ancora oggi, a parere di molti, irriducibile e insopprimibile, e pertanto inconciliabile con un metodo neutrale di risoluzione dei conflitti interculturali. La stessa cultura dei diritti umani fondamentali risulta, in fondo, un’espressione univoca del mondo occidentale. Contraddittorio risulterebbe quindi il voler risolvere le dicotomie interculturali facendo ricorso a principi e diritti espressione del sistema valoriale di una soltanto delle due visioni culturali.

Ciò appare ancora più evidente se si pensa alle metodologie di attacco al multiculturalismo operato facendo leva sulla dimensione simbolica della politica, da sempre atta a raggiungere il

consenso assumendo la dimensione culturale a marcatore di identità conflittuali239.

Una possibile soluzione a tale problematica è stata comunque individuata nella ridefinizione

dei caratteri della cultura dei diritti fondamentali240 sulla base del diritto internazionale così da

innestare un dialogo241 interculturale neutro e paradigmatico fin dal principio. Opportuna appare

237 Cfr. Anthony GIDDENS, L’Europa nell’età globale, Laterza, 2007, pp. 316.

238 Marcelo CAMPOS GALUPPO, Monica SETTE LOPES, Karine SALGADO, Thomas BUSTAMANTE, Lucas

GONTIJO (edited by), Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Challenges in Complex Societies.

Proceedings of the 26th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy in Belo Horizonte, 2013, Nomos Verlagsgesellschaft, 2015, 103.

239 Cfr. Pietro FANTOZZI, Valentina FEDELE, Sabrina GAROFALO (a cura di), Le sfide del multiculturalismo. Tra

teorie e prassi, Rubbettino, 2015, pp. 202.

240 Cfr. Tecla MAZZARESE, op. cit.

241 Fondamentale risulta essere il raggiungimento di un consenso spontaneo e consapevole, di un punto di incontro tra gli

interlocutori basato sul confronto delle diverse sensibilità giuridiche e l’abbandono di concetti giuridici universali e portato avanti tramite il metodo del dialogo interculturale così come formulato dall’antropologo americano Clifford Geertz. Il dialogo diviene dunque momento di chiarificazione e comprensione reciproca che si conclude con il raggiungimento di un’intesa comune. Cfr. Leonardo MARCHETTONI, I diritti umani tra universalismo e particolarismo, Giappichelli Editore, 2012, pp. 306.

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un’operazione di deideologizzazione del pensiero intorno ai diritti umani stessi, così che non sia

più identificabile con la sola cultura egemone e tipica dell’Occidente242. Centrale risulta essere

l’uomo in quanto individuo situato all’interno di una realtà fattuale, al quale debba essere garantita l’effettiva protezione dei propri diritti attraverso un processo di positivizzazione degli

stessi243 che sia suscettibile ai mutamenti sociali nel tempo e nello spazio. Anche i diritti umani

fondamentali quindi si spogliano del velo di immutabilità e staticità, tradizionalmente riconosciutagli, per mostrarsi nella loro potenzialità cangiante e mutevole dovuta alla malleabilità del loro contenuto positivo in relazione al contesto politico, sociale e culturale in cui si trovano

ad essere calati. Di fatto si tratta di applicare la cosiddetta politica dell’inclusione dell’altro244

basata su di una lettura laicamente pluralista dei diritti, sulla libertà di scelta e, infine, sulla

proclamazione della pari dignità245 di ogni individuo e del suo sistema valoriale di riferimento.

Inoltre, ulteriori criticità sono state riscontrate nel potenziale disgregatore della società insito nei progetti di multiculturalismo. In questo caso, le argomentazioni vertono sui rischi che politiche regolatrici dei fenomeni di pluralismo culturale non correttamente adottate possono comportare. In modo particolare, si pensa alla parcellizzazione estrema della società contemporanea a causa di strategie di riconoscimento indiscriminato, capaci di frammentare la comunità. Si prospetta quindi il passaggio dall’unità sociale alla coesistenza di plurime comunità, separate e chiuse in sé stesse, le quali finiranno però per limitare la libertà stessa dei singoli

individui facenti parte in ragione della preservazione della loro cultura specifica246.

Per non incorrere in scenari di tal tipo, necessaria risulta dunque – come sopra già chiarito – un’azione statale volta a garantire la tutela della diversità che sia contraria alla mera astensione da qualsiasi interferenza con la libertà culturale sia del singolo che del gruppo. Si tratta quindi di un attivarsi al fine di elaborare le soluzioni più consone alla risoluzione del caso concreto, nel

rispetto dei portati valoriali e culturali in ballo247.

Infine, ulteriore questione problematica è stata rinvenuta nella non automatica coincidenza tra effettività legale e forza integrativa concreta delle disposizioni costituzionali in punto di pluralismo culturale. Il fatto che determinati principi siano previsti nelle leggi fondamentali non

242 Salvatore BONFIGLIO, Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, G. Giappichelli Editore,

2016, p.106.

243 Ivi, p.128.

244 Cfr. Jürgen HABERMAS, Leonardo CEPPA, L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica, Feltrinelli, 1998. 245 Sul concetto di dignità si rimanda all’ampia trattazione contenuta in Paolo RIDOLA, Diritto comparato e diritto

costituzionale europeo, G. Giappichelli Editore, 2010, pp. 77-138. Inoltre, non può non citarsi il pensiero di Dworkin

secondo cui la dignità umana è strettamente collegata all’imperativo categorico kantiano inteso quale valore oggettivo dell’esistenza umana. Naturalmente, in base a tale ricostruzione, il concetto di dignità finisce per essere condizionato dalla moralità e dunque non universalmente concepibile.

246 Domenico AMIRANTE, Vincenzo PEPE, op. cit., pp. 79-81. 247 Paola PAROLARI, op. cit., p.243.

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assicura infatti la riuscita del loro proposito nella realtà248. Se è vero che le norme costituzionali

possono dare il via ad un processo volto alla convivenza e al dialogo multiculturale, l’esito di tale procedimento dipenderà però unicamente dalla presa esercitata sulla società. Pertanto, di fondamentale importanza si rivela essere la promozione e creazione di una “community of principle”, ritenuta valida e legittima da parte di tutti i membri della comunità, al di là delle

differenze in punto di identità politica249. Omettendo ogni richiamo alla tradizione e all’eredità

storico-culturale dei diversi gruppi, il focus dell’azione normativa è dunque da individuarsi nell’analisi del dissenso e nell’interpretazione circa il modo di comprendere gli standard e i comportamenti contemporanei. Lo scopo è infatti quello di giungere all’elaborazione di assiomi

che possano costituire la base su cui erigere una novella comunità di principi250.

1.2 Lo Stato aperto e sovranità liquida: crisi della dimensione territoriale e popolare