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CAPITOLO TERZO L’ITALIA

2. Le politiche nazionali e i diritti civil

2.4 Il diritto alla salute

Procedendo nella rassegna, per quanto concerne invece il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., la formulazione della disposizione costituzionale non lascia dubbi circa il riconoscimento e godimento di tale diritto a tutti gli individui, a prescindere dal loro status civitatis. A ciò deve poi affiancarsi la lettura dell’art. 2 del T.U. immigrazione il quale, si ribadisce, tutela e garantisce

il rispetto dei diritti fondamentali anche allo straniero presente sul territorio639; diritti inviolabili

nei quali può ben essere iscritto anche quello alla salute di cui in parola640.

635 Marilisa D’AMICO, “Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune

decisioni giurisprudenziali”, in Rivista AIC, n. 2, 2015, pubblicato online il 12 giugno 2015.

636 Giovanni CAVAGGION, op. cit., pp.327-328. 637 Ivi, p. 329.

638 Antonino SPADARO, “I valori dello Stato “laico” (…o “costituzionale”?)”, in Rivista AIC, n.2, 2011, pubblicato

online il 3 giugno 2011.

639 Con la sentenza n. 251/2002 la Corte Costituzionale ha sostenuto la tutela del nucleo inviolabile del diritto alla salute

anche allo straniero in qualità di diritto fondamentale dell’uomo.

640 Nonché la circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000 recante “Indicazioni applicative del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”.

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Vero è però che il legislatore ha previsto un trattamento differenziato tra stranieri regolarmente

soggiornanti e non, come disciplinato dagli artt. 34641 e 35 D. Lgs. n. 286/1998. Diversa è difatti

l’estensione della protezione assicurata. Se da un lato, allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno è garantita la piena parità di trattamento e l’uguaglianza rispetto al

cittadino italiano per quanto riguarda l’assistenza erogata dal servizio sanitario nazionale642;

dall’altro allo straniero non regolare sono assicurate unicamente le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (si pensi, ad esempio, alle vaccinazioni oppure alla profilassi). Anche allo straniero irregolare, quindi, è da riconoscersi un nucleo irriducibile del diritto alla salute,

indipendentemente dalla sua posizione di ingresso e permanenza sul territorio nazionale643. Allo

scoccare degli anni Duemila, l’Italia compiva una scelta di umanità che l’avrebbero portata ad essere la prima nazione al mondo a garantire il diritto alla salute per ogni persona comunque

presente sul territorio, sia in modo regolare che irregolare644.

Questioni interessanti si sono poste, in merito al diritto alla salute, dal punto di vista del multiculturalismo, in particolare con riferimento al pluralismo religioso.

Sono infatti configurabili delle ipotesi in cui il rifiuto di cure mediche è dettato da motivazioni e convinzioni religiose del paziente. In tal caso la giurisprudenza si è dimostrata attenta al rispetto del principio della autodeterminazione della personalità umana, tramite cui si concretizza la

dignità stessa645. Per tali ragioni, quindi, del tutto legittimo é stato ritenuto il rifiuto terapeutico

per motivi religiosi, ad eccezione del caso in cui il paziente - in stato di incoscienza – non sia in

641 Art. 34 T.U.: “Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena

uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: gli stranieri regolarmente soggiornanti […] e in minori stranieri non accompagnati […]”. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia ma la cui condizione non sia riconducibile alle categorie di cui all’art. 34 T.U. ha comunque l’obbligo di iscriversi al SSN oppure di sottoscrivere una apposita polizza assicurativa.

642 Tale principio è stato peraltro ribadito dalla Corte Costituzionale anche nel dichiarare la illegittimità dell’art. 80, co.

XIX, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001”) il quale escludeva dal godimento dell’indennità di accompagnamento per inabilità gli stranieri non titolari della carta di soggiorno nel territorio dello Stato, seppur regolarmente soggiornanti. La stessa norma è stata peraltro censurata nella parte in cui negava – per le medesime ragioni – l’indennità di accompagnamento (sent.n.11/2009) e l’assegno mensile di invalidità (sent. n.187/2010).

643 Corte Costituzionale, sent. n. 61/2011 anticipata dalla sent. n. 269/2010. Cfr. Alberto RANDAZZO, “La salute degli

stranieri irregolari: un diritto fondamentale ‘dimezzato’?”, in ConsultaOnline,

http://www.giurcost.org/studi/randazzo3.pdf.

644 Daniela PANIZZUT e Pierfranco OLIVANI, “Il diritto all’assistenza sanitaria in Italia per gli stranieri e la sua

fruibilità”, in Paolo MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), op. cit., p. 394.

645 Cassazione civile, sez. I, 15 Maggio 2019, n. 12998. Il caso di specie trattava degli appartenenti al culto dei Testimoni

di Geova, contrari – per motivi religiosi – alla sottoposizione a trasfusioni sanguigne. Per un approfondimento sul tema in relazione alla condizione di minore del paziente si rimanda altresì a Caterina DI COSTANZO, “Il dissenso alle emotrasfusioni a beneficio di una minore. Considerazioni in calce a un provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Firenze”, in Federalismi.it, pubblicato online il 25 settembre 2019.

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grado di esprimere il proprio volere, tale per cui il comportamento del personale medico –

adottato al fine di salvargli la vita – non può considerarsi passibile di censura penale646.

Casi concreti si sono posti in relazione ai seguaci del movimento religioso dei Testimoni di Geova, contrari per precetto alle trasfusioni di sangue. Ebbene, la giurisprudenza ha chiarito come – nell’ipotesi in cui non si possa avere una manifestazione di volontà espressa, inequivoca, attuale e informata da parte del paziente – non si incorre in alcuna violazione del diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato al rifiuto terapeutico allorché venga disposta una

terapia trasfusionale salvavita a favore dell’individuo in stato di incoscienza647. Circostanza

invece dissimile è quella concernete l’esistenza di un rifiuto esplicito alle cure (sia da parte del paziente che del suo amministratore di sostegno). In tal caso, difatti, deve ritenersi prevalente la scelta dell’individuo, alla luce del “[…] principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nellapersona umana un valore etico in sè e guarda al limite del "rispetto della persona umana" in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”648. La scelta consapevole e la volontà libera del singolo soggetto (in special modo se animate e sorrette da spirito e convinzioni religiose, filosofiche o di credo) debbono allora mantenere una posizione preminente, anche – se non soprattutto – nella fase terminale dell’esistenza umana.

2.5 Il diritto alle prestazioni e alle misure di assistenza sociali e il diritto all’abitazione