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Il diritto alle prestazioni e alle misure di assistenza sociali e il diritto all’abitazione Passando ora alla trattazione degli altri diritti sociali, l’art 41 T.U equipara al cittadino

CAPITOLO TERZO L’ITALIA

2. Le politiche nazionali e i diritti civil

2.5 Il diritto alle prestazioni e alle misure di assistenza sociali e il diritto all’abitazione Passando ora alla trattazione degli altri diritti sociali, l’art 41 T.U equipara al cittadino

italiano lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno per quanto riguarda la fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale649. La norma traccia dunque nettamente il perimetro degli stranieri aventi diritto all’assistenza sociale, escludendo una fetta consistente di non-cittadini:

nella specie, i titolari di soggiorno per motivi lavorativi650 o familiari. Tale distinzione è stata

646 Cassazione civile, sez. III, sentenza del 23/02/2007 n. 4211. 647 Cassazione civile sez. III, sentenza del 15/09/2008, n. 23676. 648 Cassazione civile sez. I, sentenza del 15/05/2019, n. 12998.

649 Questa la formulazione della norma a seguito della riforma operata tramite l’art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n.

388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” con cui è stato introdotto il criterio della durata almeno annuale del titolo di soggiorno al fine della fruizione dell’assistenza sociale da parte dello straniero. Rientrano nei provvidenze economiche e agli assegni sociali di cui all’art. 80 il sostegno per l’inclusione attiva, la carta acquisti ordinaria, l’assegno di maternità, l’assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, l’assegno per il nucleo familiare numeroso, l’assegno di natalità, l’assegno nucleo familiare per i familiari residenti all’estero, il bonus alla nascita e il bonus asilo nido. Cfr. Graziella ROMEO, “Il cosmopolitismo pragmatico della corte costituzionale tra radicamento territoriale e solidarietà”, in Rivista AIC, n.1, 2018, pubblicato online il 30 marzo 2018.

650 Tanto più che l’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE sul permesso unico di soggiorno riserva ai lavoratori dei Paesi terzi

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però scardinata dalla Corte Costituzionale la quale è intervenuta plurime volte, ribadendo la

irragionevolezza di un tale trattamento differenziato651.

Questo non significa però che la Corte stessa non abbia ammesso, in casi circoscritti, la possibilità di prevedere trattamenti differenziati tra italiani e stranieri in punto di godimento di alcune misure sociali. È questo il caso della paventata illegittimità del requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per lungo periodo affinché gli stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni potessero accedere all’assegno sociale di cui alla legge n. 335/1995. Ebbene – ivi decidendo - la Consulta ha ritenuto inammissibile la questione di illegittimità costituzionale che era stata sollevata in proposito dall’organo rimettente sostenendo che non vi era nel caso di specie alcuna disparità di trattamento, posto che il requisito temporale riguardava tutti i potenziali fruitori del beneficio652.

Il Testo Unico immigrazione prevede poi chiaramente – all’art. 40 – l’accesso dello straniero

regolarmente soggiornante agli alloggi sociali653.

Quello che parrebbe un riconoscimento limpido di un diritto al non-cittadino, si offusca però guardando meglio alla moltitudine di norme in materia di edilizia popolare che – per quanto riguarda lo straniero – pongono criteri di fatto limitativi all’accesso all’edilizia popolare,

prevedendo, tra gli altri, significativi requisiti di residenza stabile pregressa654. Ad esempio, per

la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’accesso ai servizi di intermediazione sociale e di agevolazione creditizia la norma prevede criteri più stringenti limitandone l’accesso ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno oppure di permesso di soggiorno almeno biennale che al contempo esercitino regolare attività lavorativa, autonoma o subordinata che sia. Di fatto, quindi, a fronte della recessione del criterio della cittadinanza, che assicurava quel legame solido esistente tra il fruitore dell’alloggio sociale e la comunità, il legislatore ha fatto ricorso al criterio della residenza, ovviando in tal modo alla tagliola della Corte Costituzionale ma perseguendo (ed ottenendo) il medesimo risultato. Tra l’altro, deve rilevarsi come tale criterio sia stato altresì

n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Tale principio ha trovato inoltre conferma di recente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea la quale – con la sentenza “Kerly Del Rosario Martinez Silva c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Comune di Genova” (C‑449/16) del 21 giugno 2017 – ha incluso il diritto agli assegni ai nuclei familiari con tre figli alle prestazioni di sicurezza sociale di cui al succitato regolamento.

651 Si citano le sentenze nn. 454/1998, 306/2008, 11/2009, 22/2015 e 230/2015 con cui la Corte ha riconosciuto il diritto

all’assistenza sociale anche agli stranieri. Da ultima, con l’ordinanza n. 95/2017, la Corte Costituzionale ha riconosciuto l’assegno di maternità anche ai possessori di permesso unico di lavoro.

652 Corte Costituzionale, ord. n. 180 del 15 luglio 2016. Si veda anche Elisabetta FRONTONI, Giovanna PISTORIO, op.

cit., p. 59.

653 Per una panoramica sulla edilizia popolare in Italia si rimanda a Alvise DIVARI, “DE SOCIAL HOUSING #an italian

brief history”, in Nomos - le attualità nel diritto, n. 1, 2019.

654 Art. 11 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, istitutivo di un Piano nazionale di edilizia abitativa. Cfr. Francesco

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pensato in un’ottica di stabilità e reciprocità dei rapporti tra il singolo straniero e la collettività nella distribuzione di diritti e doveri.

Dunque, emerge come, per quanto concerne i diritti sociali nell’esperienza italiana, l’impiego deviato del criterio della cittadinanza (a volte mascherato da residenza) abbia finito in molti casi per disattendere due dei principi cardine di cui si nutre e su cui è costruito lo Stato democratico di cui la cittadinanza è simbolo e vessillo, ovvero l’equità e la giustizia sociale, generando nuove

forme di conflitto e disattendendo i prefissati obbiettivi di integrazione sociale655.

Degna di nota risulta altresì la questione dei cosiddetti diritti sociali speciali dello straniero656,

poiché riconosciuti solamente al non cittadino in virtù della sua qualità di migrante. Orbene, nel T.U. vengono chiaramente sanciti due diritti sociali peculiari: l’assistenza ai valichi di frontiera (art. 10 co. V) e il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 18). Tali diritti racchiudono un favor nei confronti del non-cittadino pensato come rimedio per il superamento di quegli ostacoli – sociali, giuridici e politici – potenzialmente in grado di impedire una piena

realizzazione e sviluppo dell’autonomia personale657, intrisi dunque del principio di uguaglianza

di cui all’art.3 della Costituzione.