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Le discipline regionali in materia di rappresentanza dei gruppi di interesse: le leggi della regione Toscana e della regione Molise

4 Caso (NC – NC): entrambi i giocatori decidono di non collaborare, non ottenendo nessun guadagno e nessuna perdita Il gruppo decide di fornire

4.4 Le discipline regionali in materia di rappresentanza dei gruppi di interesse: le leggi della regione Toscana e della regione Molise

La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha attribuito alle regioni ulteriori poteri legislativi in riferimento a materie di loro esclusiva competenza; tale riconoscimento dei poteri regionali ha rafforzato l’azione dei gruppi sulle Istituzioni regionali. Quando la materia rientra in quelle riservate in via residuale alle regioni o quando si tratti di materie concorrenti, il dialogo e la negoziazione, diretti ad influenzare le decisioni pubbliche coinvolgono i membri degli organi regionali, che diventano i diretti destinatari della pressione dei gruppi. Le regioni sono anche un importante punto di mediazione per le istanze dirette alle Istituzioni centrali, dato che i referenti regionali possono interagire direttamente con quelli centrali e farsi portavoce degli interessi sollevati a livello locale327. In considerazione dell’assenza di una normativa in materia di relazioni istituzionali a livello centrale, le regioni stanno diventando un importante punto di riferimento anche per l’azione di lobbying nei confronti delle Istituzioni comunitarie in quanto riescono a veicolare gli interessi locali direttamente, senza avvalersi dell’appoggio dello Stato, promovendo le proprie richieste nell’ambito delle materie di competenza europea, a volte anche attraverso l’apertura di sedi operativa direttamente a Bruxelles.

La mancanza di una normativa nazionale in materia di relazioni istituzionali non ha impedito alle regioni neanche di agire indipendentemente dal legislatore nazionale per dotarsi di una propria normativa regionale. A tale proposito la regione Toscana e la regione Molise si sono dotate di proprie discipline in materia di rappresentanza e di promozione di interessi nei confronti delle Istituzioni regionali. La Toscana ha adottato la legge328 “Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana”, che prevede l’accreditamento dei gruppi di interesse in un apposito registro (art. 2) con

327 M. Cammelli, Regioni e rappresentanza degli interessi, il caso italiano in Stato e mercato, vol.:29, 1990,

pp. 151 e ss.

328 Legge Regionale n.5 del 2002, seguita dal regolamento di attuazione dell’Ufficio di Presidenza del

l’obiettivo di assicurare la trasparenza dell’attività politica e amministrativa e la garanzia di accesso e di partecipazione dei gruppi a tale attività (art. 1).

La legge toscana offre prima di tutto una limitazione alla partecipazione degli interessi particolari, disponendo che “Il Consiglio regionale può recepire le richieste dei gruppi di interesse, ove siano compatibili con gli interessi della collettività” (art. 1 co. 2). In secondo luogo dispone che i gruppi accreditati nel registro possono rappresentare e perseguire interessi “pertinenti alle loro finalità” (art. 3 co.1) attraverso richieste che possono riferirsi sia agli atti già proposti all'esame del Consiglio sia a quelli ancora da proporre, in un’ottica di programmazione legislativa (art. 3 co.2). I termini “rappresentare e perseguire” riconducono all’ultimo disegno di legge della Camera in materia di lobbying e di relazioni istituzionali, che propone un’azione di influenza dei gruppi attraverso il trasferimento di informazioni329 ai componenti del Parlamento.

Nel caso si tratti di progetti di legge già presentati, i rappresentanti di interesse possono chiedere di essere ricevuti dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria; nel caso l’intervento riguardi progetti ancora da presentare, le richieste formali dei gruppi, accompagnate dalla relativa documentazione devono essere trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del Consiglio, attraverso modalità di relazione liberamente scelte ma trasparenti (art. 3 comma 2)330. Tali modalità di trasparenza oltre a riguardare le modalità di relazione dei rappresentanti, vengono garantite dall’accreditamento volontario dei gruppi all’interno degli appositi registri e dall’accreditamento automatico “delle categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.”(art. 2). La legge non si limita a garantire trasparenza all’azione dei gruppi ma dispone anche sanzioni per quelli che adottano “forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto” (art. 3). Sembra quindi che l’unica influenza ammissibile dalla legge sia quella informativa; qualsiasi

329 Come affrontato in precedenza, il disegno di legge 6325, parla di “rappresentare e perseguire” attraverso

“proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione” (art. 1 co. 2)

330 L’articolo della legge precisa infatti che le proprie modalità di relazione devono manifestarsi “...nel

influenza che esula dal trasferimento delle informazioni incidendo sulla libertà di giudizio e di voto dei decisori istituzionali, come ad esempio il trasferimento di denaro o di altri beni, è sanzionabile. Le sanzioni consistono nell’esclusione temporanea o permanente degli iscritti colpevoli dal registro (art. 4).

Anche il Molise con la legge “Norme per la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa del Consiglio regionale del Molise”331 riconosce l’accesso e la partecipazione dei gruppi di interesse (art. 1) all’attività politica ed amministrativa della regione, istituendo un apposito registro di accreditamento (art. 2). Le limitazioni e le modalità di tutela dell’interesse da parte dei gruppi sono le medesime della legge regionale della Toscana, che viene riprodotta in tutte le sue parti nella legge del Molise.

Entrambi le discipline, pur essendo più complete dell’ultimo disegno di legge statale in materia di relazioni istituzionali, presentano un limite dal punto di vista dei gruppi abilitati a presentare le proprie richieste al Consiglio regionale. L’art. 2 co. 3 di entrambe le discipline regionali dispone che i gruppi per essere accreditati al registro “devono essere organizzati in associazioni o fondazioni anche non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee”. Tale disposto sembra limitare la tipologia dei gruppi ai quali si rivolge la normativa nazionale, quando parla di “gruppi, associazioni, enti, società o imprese” (art. 1 co. 2 A.C. 6325 Leg.: XIV)

4.5 Implicazioni dell’assenza di discipline nazionali in materia di relazioni

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