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I principi che regolano le relazioni tra la Commissione europea i gruppi di pressione

4 Caso (NC – NC): entrambi i giocatori decidono di non collaborare, non ottenendo nessun guadagno e nessuna perdita Il gruppo decide di fornire

3.3 L’accesso dei gruppi di interesse al processo decisionale comunitario

3.3.3 I principi che regolano le relazioni tra la Commissione europea i gruppi di pressione

Considerando la citata Comunicazione del 1992 della Commissione in materia di gruppi di pressione, sembra che il principale obiettivo che l’istituzione comunitaria si pone in relazione ai suoi rapporti con i gruppi sia quello di garantire un corretto e trasparente comportamento dei rappresentanti di interesse, i quali non devono assumere atteggiamenti aggressivi, come la vendita di progetti e documenti ufficiali o l’utilizzo fraudolento dei simboli comunitari. Inoltre, l’esigenza di trasparenza è ribadita anche in un’altra Comunicazione della Commissione – n. 2274 del 1992 “Increased trasparency in the Work of the Commission” – incentrata sulla trasparenza. Nel rispetto di tale obiettivo, i principi previsti nella Comunicazione n. 2272 sono: 1. amministrazione trasparente, in base alla quale le relazioni tra Commissione e gruppi devono essere aperte e chiare negli intenti; 2. garanzia di pari opportunità, in base alla quale, qualsiasi gruppo interessato, indipendentemente dalla sua grandezza e dai suoi obbiettivi, deve avere l’opportunità di essere ascoltato dalla Commissione; 3. informazione perfetta, per la quale i funzionari comunitari devono essere a conoscenza dell’identità dei soggetti che li contattano, dei loro precisi obiettivi e delle finalità che intendono raggiungere con il loro contatto; 4. evoluzione della regolazione, in base alla quale la Commissione rimane disponibile a modificare la propria impostazione nei confronti dei gruppi, per avvicinarsi a quella di altre Istituzioni comunitarie; 5. procedimento semplice, in base al quale la commissione deve adottare processi semplici che implichino la minore quantità possibile di risorse umane e finanziarie.

Gli stessi principi di trasparenza sono stati enunciati nel Libro Verde “The

European Transparency Iniziative”, del 3 Maggio 2006, in base al quale, l’Iniziativa ha come obiettivi una maggior trasparenza finanziaria, quindi un maggior controllo sui finanziamenti comunitari, una maggior indipendenza istituzionale e una regolamentazione migliore delle attività di lobbying.

La trasparenza dell’azione di influenza, in base alla prima Comunicazione del 1992, può essere ottenuta realizzando due strumenti, da adottarsi nel rispetto dell’autoregolazione dei gruppi. Prima di tutto il meccanismo del Direttorio delle organizzazioni di interesse, posto a garanzia della trasparenza dei gruppi di pressione. La Comunicazione prevede la creazione di due grandi insiemi in riferimento alle due macroaree nelle quali i gruppi si dividono: profit e non-profit; tali insiemi devono essere pubblici e consultabili su internet. Il Direttorio delle organizzazioni senza scopo di lucro, viene creato dalla stessa Commissione, con l’obiettivo di unificare e integrare le informazioni rilevanti, già possedute dalla Commissione sui gruppi non-profit, ed in particolare il nome dell’organizzazione, la sede operativa, la data di costituzione, la natura giuridica, la struttura, i nomi dei dirigenti e/o responsabili, i nomi dei membri ed i principali obbiettivi. Viene inoltre previsto che il Direttorio possa includere anche i gruppi che lavorano con altre Istituzioni comunitarie, al fine di servire come riferimento informativo generale e non solo come strumento della Commissione. L’inserimento nel Direttorio non implica alcun riconoscimento ufficiale o privilegio dalla Commissione e l’organizzazione è in ogni caso responsabile dell’informazione trasmessa. Una prima versione di Direttorio, con informazioni fornite volontariamente, si ebbe nel 1997 con più di 600 organizzazioni senza scopo di lucro che coprivano più di cento settori di attività; il direttorio venne poi pubblicato nel 1999 su Internet con più di 800 associazioni, con la possibilità di incrementare le informazioni della banca dati direttamente in rete. Questo Direttorio viene attualmente chiamato CONECCS, ovvero Consultation, the European Commission and Civil Society, ed include la maggior parte delle associazioni non - profit274.

Per il Direttorio delle organizzazioni con scopo di lucro, la Commissione si richiama alla difficoltà di definire esattamente quali siano i gruppi che debbano o meno essere iscritti in tale elenco. Per questo, invita gli stessi gruppi di interesse

profit, che si ritengono tali, a definire il proprio direttorio, inserendoci le

informazioni rilevanti.

Il secondo strumento proposto dalla Commissione per la soddisfazione dei principi contenuti nella Comunicazione è il codice di condotta. Tradizionalmente le relazioni tra la Commissione ed i gruppi di interesse si sono sviluppate sulla base di regole di condotta, a volte formali a volte implicite; l’intenzione della Commissione è quella di garantire che tutte le organizzazioni che interagiscono con i funzionari europei condividano e rispettino tali regole. Per questo fornisce alcuni principi di riferimento affinché ogni gruppo possa stilare il proprio codice di condotta riferendosi ad essi. Prima di tutto il gruppo deve fornire una corretta presentazione pubblica della propria organizzazione, tale da non confondere o ingannare il pubblico sulla propria reale identità, con qualsiasi logo, nome o simbolo o forma di espressione, in particolare quelli utilizzati dalla Commissione. Il secondo luogo, il comportamento dei gruppi di pressione deve ispirarsi al migliore standard professionale possibile, che garantisca onestà e competenza in tutte le relazioni con la Commissione. I gruppi devono quindi astenersi ad agire in situazioni nelle quali sia inevitabile o prevedibile un conflitto di interesse. Inoltre il rappresentante deve dichiarare qualsiasi precedente contatto abbia realizzato con altri funzionari della Commissione sullo stesso tema o su uno relazionato a questo, deve astenersi dall’offrire o dall’accettare qualsiasi impiego che coinvolga i funzionari della Commissione e non deve offrire niente in cambio delle informazioni ricevute dai membri della Commissione. Come terzo monito del codice di condotta, i gruppi, una volta ottenuto il contatto con l’Istituzione comunitaria, non devono ottenere informazioni con mezzi disonesti, non devono modificare in modo ingannevole le informazioni ottenute e non devono realizzare un commercio lucrativo delle copie dei documenti della Commissione.

Proprio la regola d’indipendenza nell’esercizio delle proprie funzioni, ha portato la Commissione a stabilire dei precisi obblighi anche a carico dei singoli Commissari, delineati in tre documenti: il codice di condotta dei Commissari, il codice di condotta riguardante le relazioni fra i Commissari ed i servizi, il codice di condotta sulle regole deontologiche dei funzionari. La politica di maggior trasparenza e accessibilità degli organi decisionali, intrapresa dalla Commissione, in

armonia con la dichiarazione sul diritto d’accesso all’informazione annessa al Trattato di Maastricht275 è in linea con l’interesse della Commissione a regolare il

lobbying. La prima necessità avvertita dalla Commissione è proprio quella che i

gruppi rispettino un codice deontologico; a tale esigenza i gruppi europei stanno cercando di adattarsi attraverso una Guida ai gruppi d’interesse europei - Directory

of Interest Groups - che permette una facile individuazione dei gruppi con i quali la

Commissione può avviare un dialogo aperto e trasparente, in quanto hanno aderito al rispetto di un codice di condotta.

La Commissione, pur non offrendo privilegi nell’accesso alle informazioni, ha creato inoltre un registro di associazioni professionali, organizzato per attività - commercio, agricoltura, industria e servizi in generale - nel quale figurano i gruppi di interesse senza scopo di lucro che hanno accettato di rispettare il codice di condotta dettato dalla Commissione. Tale tendenza alla creazione di raggruppamenti dei gruppi di interesse in una o più organizzazioni di riferimento è favorita a patto che l’organizzazione garantisca l’apertura a tutti i rappresentanti dei gruppi di pressione, con una sottoscrizione proporzionata alle dimensioni del gruppo. In riferimento ai gruppi profit, alcuni tra i raggruppamenti di organizzazioni, che al momento hanno accettato di adottare codici di condotta ispirati ai principi previsti nella Comunicazione della Commissione sono Society of

European Affairs Practitionners (SEAP)276 e European Public Affairs

Consultancies Association (EPACA)277.

275 dove si afferma che “la trasparenza del processo decisionale rafforza la natura democratica delle

Istituzioni e la fiducia del pubblico nell’amministrazione”

276 SEAP è un’associazione non-profit fondata nel 1997 e i suoi obiettivi sono quelli di promuovere

l’apertura, la trasparenza e alti standard etici nel rapporto tra le Istituzioni Europee e le figure professionali. La partecipazione a SEAP è individuale e volontaria ed è aperta a tutti i professionisti del settore che perseguono gli obiettivi dell’organizzazione e che ne sottoscrivono il codice di condotta

277 EPACA è un organo di rappresentanza commerciale nato nel 2005 per le società di pubbliche relazioni

che lavorano con le Istituzioni Europee; l’adesione all’EPACA prevede la firma del codice di condotta professionale

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