La progressiva e sempre maggiore apertura verso forme contrattuali
temporanee e/o flessibili e, dunque, il processo di articolazione tipologica
e degli effetti derivanti dallo svolgimento di un’attività di lavoro
subordinato fu (ed è) una tendenza stimolata da cambiamenti strut turali e
di strategia del sistema economico e produttivo globale, ma anche da un
significativo mutamento culturale in atto nella società. Essa dunque,
rispondendo ad esigenze diffuse del mondo imprenditoriale, nonché ad
un sostanziale mutamento del contesto socio-culturale di riferimento, non
fu caratteristica tipica del solo sistema di diritto del lavoro italiano; al
contrario, fu una tendenza che interessò, sia pur con intensità e dando
luogo a distinte soluzione giuridiche, tutti i paesi europei
444.
A questo proposito, modificando l’impostazione fin qui tenuta,
tesa a non operare una vera e propria comparazione tra ordinamenti,
bensì ad integrare elementi significativi dell’uno e dell’altro, si rende
necessario dedicare una considerazione in chiave diacronica alle
caratteristiche del sistema spagnolo. In Spagna, infatti, il processo seguì
caratteristiche in parte differenti, in ragione soprattutto della diversa
situazione politica (e di conseguenza anche socio-economica)
445che
viveva il Paese a cavallo tra gli anni ’70 e gli ‘80
446. Sono questi, infatti,
anni particolarmente difficili, in cui il complesso e delicato processo di
transizione da un sistema dittatoriale ad uno parlamentare di democrazia
rappresentativa - di cui la proclamazione della Costituzione del 1978
costituisce un passaggio fondamentale
447- si tinge dei colori della
444
Sul punto, BOYER R. (dir.), La flexibilidad del trabajo en Europa, MTSS, Madrid, 1986; GHEZZI G.,LYON CAEN A.,MARTÍN VALVERDE A.,ALARCÓN CARACUEL M.R., El impacto del la crisis en el Derecho del Trabajo , TL., 1984, n. 1, pp. 71 e ss.; AA.VV., Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social, Publicacions Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991. Ivi, in relazione alla situazione spagnola degli anni ’80, il saggio citato anterioremente, CASAS
BAAMONDE M. E., Las nuevas formas de empleo en ..., op. cit.; DURAN LÓPEZ F., MONTOYA MELGAR A.,SALA FRANCO T, El ordenamiento laboral español y los limites a la autonomía de las partes y a las facultades de empresario, MTSS, Madrid, 1987. 445
Sul punto, anche, SARTORIUS N.,SABIO A., El final de la dictatura , Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2007, spec. Cap. I.
446
Scrive a tal proposito CASAS BAAMONDE M. E., La individualización de las relaciones laborales, RL, 1991, n. 20-21 (monográfico), pp. 129, “Desde el 1976, el Derecho del Trabajo español habría conocido los periodos de evolución que en otros ordenamientos europeos se pusieron en marcha con la reconstrucción económica subsiguiente a la finalización del segundo conflicto bélico”.
447 M
ARTÍN VALVERDE A., El Derecho del Trabajo de la crisis en España, REDT, 1986, pp. 165 e ss.
inarrestabile crisi economica che dilaga sul piano internazionale
448.
L’uno e l’altra costituiscono fattori che simultaneamente risultano
determinati nei cambiamenti che il sistema giuridico spagnolo
sperimenterà a partire da questo momento.
Il ripristino della libertà sindacale, negata radicalmente
dall’istituzione del sindacato verticale franchista
449, si realizza in Spagna
in un contesto di sostanziale difficoltà delle organizzazioni di
rappresentanza dei lavoratori. Costrette tra l’esigenza di riorganizzarsi
nel sistema costituzionale di pluralismo politico e sindacale della neonata
democrazia e quella di assecondare le necessità di rioraganizzazione del
sistema economico e produttivo dopo gli anni di autarchismo imposti dal
regime franchista, esse furono in grado di offrire scarsa resistenza alle
necessità (di flessibilità) imposte dalla crisi economica internazionale
450.
Tanto da far parlare di una sorta di subalternità dei sindacati rispetto al
sistema partitico, ovvero di una plasticità del sistema sindacale,
preoccupato più che altro del riconoscimento del proprio ruolo
istituzionale fuori e dentro dell’impresa
451. In realtà, almeno in un
primissimo momento, è indubbio che le esigenze dettate dalla “transición
democrática” erano inevitabilmente più forti di quelle derivanti dalla
difficile congiuntura economica di portata internazionale, al buon esito
della quale le organizzazioni sindacali orientarono prioritariamente la
loro azione. Allo stesso tempo, è altrettanto vero che i sindacati ottennero
il riconoscimento del loro ruolo istituzionale all’interno del rinnovato
quadro democratico solo nella misura in cui si dimostrarono disposti ad
accettare le politiche di contenzione salariale e di risanamento economico
imposte dal Governo di transizione (la Unión Cristiana Democrática –
UCD - di Adolfo Suárez)
452.
448
PALOMEQUE LÓPEZ M.C., Un compañero de viaje histórico del Derecho del trabajo: la crisis económica, RPS, 1984, n. 15, pp. 15 e ss.
449
Operato già a partire dal 1977, attraverso l’emanazione di un complesso di provvedimenti che portarono al ripristino della libertà sindacale ed al riconoscimento del diritto di sciopero, poi consacrati definitivamente nella Costituzione del 1978 e regolati dallo Estatuto de los Trabajadores (Promulgato con la l. 10 marzo 1980, n. 8, in attuazione dell’art. 35, comma 2 della Costituzione (CE) e dalla Ley Orgánica de Libertad Sindical (l. 8 agosto 1985, n. 11 – LOLS -). Sul punto, GONZÁLEZ ORTEGA S., La difícil coyuntura ..., op. cit., pp. 8 e ss. Sul dibattito che precedette l’emanazione dell’Estatuto de los Trabajadores spagnolo a prima ancora la sua previsione costituzionale (art. 35, comma 2 CE), e sulle influenza esercitate dallo Statuto dei Lavoratori italiano del 1097, si rinvia a ZUFIAUR NARVAIZA J. M., Los contextos del Estatuto de los Trabajadores…, op. cit.,
450
MARTÍN VALVERDE A., El Derecho del Trabajo ..., op. cit., p. 166. 451
CASAS BAAMONDE M.E.,BAYLOS GRAU A.,ESCUDERO RODRÍGUEZ R., Flexibilidad legislativa y contractualismo en el Derecho del Trabajo español, RL, 1987, n. 23, p. 12. 452
In questo senso, se per un verso, l’esclusione dalla partecipazione all’elaborazione dei Pactos de la Moncloa, firmati unicamente dai principali partiti politici, testimonio questa sorta di subalternità del sistema sindacale a quello politico, per l’altro, è anche vero che la loro stipulazione fu possibile anche e soprattutto grazie al consenso indiretto
Nonostante l’intervento regolatore “forte” da parte dello Stato sul
sistema sindacale post- franchista (con attribuzione ai sindacati
opportunamente selezionati attraverso il criterio della maggiore
rappresentatività di forza normativa ed efficacia soggettiva erga omnes –
art. 82, comma 3 dell’Estatuto de los Trabajadores del 1980 (ET) -),
l’obiettivo della flessibilizzazione del sistema normativo si realizza
dunque nel quadro di un forte squilibrio che vede i sindacati costretti ad
accettare una sostanziale riduzione del garantismo individuale
453e
l’introduzione di massicce dosi di flessibilità
454– Acuerdo Marco
Inteconfederal (AMI) del 1980 e Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)
del 1981 -, in cambio di una partecipazione assai relativa alla
determinazione delle politiche economiche e sociali pubbliche
455.
che ricevettero da parte delle principali organizzazioni sindacali del Paese. Sul punto, BAYLOS A., Istituzionalizzazione sindacale e prassi neocorporative: il caso spagnolo (1977-1987), in VARDARO G (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi …, op. cit., pp. 537 e ss.: ZUFIAUR NARVAIZA J.M., Los contextos del Estatuto de los Trabajadores, in RUESGA BENITO S. M., VALDÉS DAL-RÉ F., ZUFIAUR NARVAIZA J. M. (coord.), Trasformaciones laborales en España. A XXV a años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, MTAS, Madrid, 2005, pp. 31 e ss. e spec. pp. 43 e ss. a cui si rinvia anche per l’analisi del contenuto e degli effetti prodotti dai Pactos de la Moncloa . 453
Un garantismo individuale quello franchista, per altro, paternalistico e sostanzialmente ineffettivo in quanto promosso nel contesto di un sistema autoritario e antidemocratico che negava e reprimeva il conflitto e, con esso, ogni concreta possibilità di reale organizzazione collettiva.
454
“…perché l’esperienza storica suggerisce che l’efficacia generale del contratto collettivo non può non essere oggetto di uno scambio politico e l’equiparazione del contratto alla legge un privilegio oneroso”. ROMAGNOLI U., Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 130. Si veda anche BAYLOS GRAU A., La institucionalización de la actuación sindical come elemento de mediación frente a la crisis, REDT, 1985, n. 21, pp. 27 e ss.
455
“Los primeros pactos bilaterales (acuerdos-marco interconfederales) fueron, en su esencia, pactos o compromisos institucionales, preocupados por democratizar, modernizar y consensuar la nueva organización de las relaciones laborales, activar la presencia en las mismas de la autonomía negocial de las partes y fortalecer, así, el protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales”. CASAS BAAMONDE M. E.,Las nuevos formas de empleo en el derecho del trabajo español: evolución y tendencias, in AA.VV., Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991, p. 46 e, nello stesso volume, LÓPEZ PEÑA A., Concertación social y sindicatos: estrategias sindicales hacia un nuevo modelo de concertación en España, spec. pp. 212 e ss.; LANDA
ZAPIRAIN J. P., Perspectivas de la concertación después de la crisis: un marco de negociación descentralizada, pp. 369 e ss. che parla a tal proposito di una modello di concertazione sociale “autoritario e subordinado”, in contrapposizione ad un modello di conncertazione “democrático”. Questo modello subì importanti trasformazioni a partire dalla fine degli anni ’80 (Sciopero generale del 14 dicembre 1988). Dopo alcuni anni di incertezza, divisioni e crescente conflittività sociale, indotta tra l’altro dal proposito del Governo di operare ulteriori flessibilizzazioni/deregolazioni in materia di mercato del lavoro (RD-Ley n. 1/1992, fortemente criticato in ambito sindacale, relativo all’introduzione di misure urgenti per la promozione dell’occupazione e la protezione contro la disoccupazione prima, e Riforma dell’ET del 1994, poi), il dialogo riprende fruttuosamente solo nel corso del 1996. Sul punto, si rinvia a BAYLOS GRAU A.,
Sul presupposto che “un sindacato reso più forte dal conferimento
di poteri legali avrebbe dovuto compensare l’incremento di potere
imprenditoriale in un mercato del lavoro meno protetto e regolamentato a
livello individuale”
456(ovvero, in una prospettiva rovesciata,
considerando la legislazione garantista del lavoro ereditata dal regime
franchista quale forma di compensazione della soppressione dei diritti dei
lavoratori sul fronte collettivo
457), le politiche concertative che si attivano
anche in Spagna in questo periodo realizzano insomma uno scambio
impari tra sostanziale (rinuncia alla critica del sistema di produzione e
soprattutto) accettazione da parte sindacale del ridimensionamento del
garantismo sul piano individuale e riconoscimento istituzionale del
soggetto sindacale più rappresentativo (essenzialmente quale attore di
contrattazione).
Sebbene anche in questo contesto, le politiche del lavoro post-
franchiste seguono obiettivi politici e di politica del diritto spesso
meramente sperimentali e disorganici, la legislazione spagnola della crisi,
al pari di quanto avviene quasi contemporaneamente anche in Italia, si
orienta chiaramente verso una importante flessibilizzazione delle
modalità di accesso al mercato del lavoro; flessibilizzazione anche qui
intesa - in senso restrittivo – quale adattamento della strumentazione
normativa alle pretese imprenditoriali di ristrutturazione e
riorganizzazione economica e produttiva e di riduzione del costo del
lavoro. Ma il ruolo assegnato all’autonomia collettiva è
significativamente diverso e sostanzialmente deteriore
458.
La riarticolazione del tipo di contratto di lavoro subordinato
standard, operata anche in questo Paese attraverso l’introduzione di
modalità contrattuali c.d. atipiche rispetto al modello a tempo pieno e
durata indeterminata, pur in parte concertata con le principali
organizzazioni sindacali spagnole (UGT e CC.OO)
459, non attribuisce a
Concertazione sociale e contrattazione in Spagna: modelli a confronto, LD, 2002, pp. 3 e ss. MONTOYA MELGAR A., El diálogo social en el Derecho del Trabajo , RMTAS, 1997, n. 13, pp. 141 e ss.
456 Cfr. D’A
NTONA M., Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro: Italia e Spagna, ESI, Napoli, 1990, pp. 9-25 ora in CARUSO B., SCIARRA S. (a cura di), Massimo D’Antona. Opere, Giuffrè, Milano, 2000, III, pp. 287 e ss.
457
In tal senso, Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social, Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas, 31 gennaio 2005, disponibile sul sito internet: www.mtas.es, p. 16. 458
Scrive a tal proposito, OJEDA AVILÉS A., Autonomía colectiva y autonomía individual, RL, 1991, n. 20-21, p. 36: “no puede decirse, como ha dicho Giugni para el italiano, que no se ha producido una desregulación, sino un refuerzamiento del papel normativo del sindicato: nuestras leyes y sobretodo nuestra más reciente jurisprudencia ha desregulado a fondo, llevándonos a una situación en donde la norma estatal y la colectiva se debilitan de manera difusa en beneficio de la individual: se constata un fuerte impulso del contrato de trabajo en medios de tendencias contrarias, en un movimiento de acordeón cuya resultante se deja mías adivinar que discernir”.
queste ultime poteri di autorizzazione, regolamentazione e controllo
quantitativo e qualitativo della flessibilità paragonabili a quelli che quasi
contemporaneamente stavano sperimentando i sindacati italiani
460. Il
rapporto si instaura direttamente tra legge ed autonomia privata
individuale, senza la necessità di una preventiva mediazione sindacale. In
altre parole, la legge incide direttamente sulla conformazione del mercato
del lavoro, attribuendo all’autonomia delle parti (rectius, alla volontà
individuale del datore di lavoro) il potere di avvalersi degli strumenti di
flessibilità da essa introdotti
461- infra, paragrafo seguente -.
Ne risulta un evidente tentativo più o meno consapevole di
marginalizzazione della dimensione collettiva della flessibilità e del ruolo
delle organizzazioni sindacali, che produce una progressiva
individualizzazione, decollettivizzazione dei rapporti di lavoro
flessibili
462e finisce per vanificare in grande misura proprio quel
compromesso tra riduzione del garantismo individuale
463e
riconoscimento del ruolo istituzionale delle principali organizzazioni
sindacali che costituiva presupposto e contropartita (sindacale) della
flessibilizzazione del mercato del lavoro.
460 E
SCUDERO R., Relazioni industriali: contrattazione collettiva o individuale?, LD, 1987, pp. 674. Sul punto anche, BAYLOS A., Derecho del trabajo: modelo para armar, Trotta, Madrid, 1991, p. 71.
461
CASAS BAAMONDE M.E.,BAYLOS GRAU A., Organización del trabajo y autonomía individual: la desregulación del convenio colectivo, RL, 1988, pp. 8 e ss. BAYLOS A., Diritto del lavoro e politica …, op. cit., pp. 12 e ss. in cui si sottolinea come la “pubblicizzazione” delle politiche occupazionali comporta una sostanziale marginalizzazione degli attori collettivi, i quali, anche nel contesto di metodi di concertazione delle politiche pubbliche in materia, sono chiamati unicamente a ratificare il progetto politico e sociale già sostanzialmente definito dal Governo. 462
Sul tema la bibliografia è assai ampia. Si rinvia agli autori citati alla nota n. 214 di questo Capitolo.
463 Significativi, in tal senso, sono gli interventi in materia di flessibilizzazione dei licenziamenti, di mobilità funzionale ovvero sulla modificazione sostanziale delle condizioni di lavoro sostanzialmente rimessa alla discrezionalità imprenditoriale; interventi che, insieme a quelli in materia di contratti di lavoro a termine che verranno analizzati un po’ più da vicino nel testo, determineranno la sostanziale messa tra parentesi del principio della stabilità nel posto di lavoro e, con esso, “una funcionalización casi total del mecanismo contractual al interés de una de las partes con la consiguiente ruptura del equilibrio obligacional”. GONZÁLEZ ORTEGA S., La difícil coyuntura …, op. cit., p. 24. A proposito delle aperture (legali e soprattutto giurisprudenziali) al gioco dell’autonomia privata delle parti individuali del contratto di lavoro nella determinazione dell’oggetto dello stesso, PÉREZ DE LOS COBOS ORIUHEL F., Autonomía individual y determinación del objeto del contrato de trabajo , AL, 1992, n. 21, pp. 373 e ss.