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1 Il diverso coinvolgimento del sistema sindacale nelle politiche di flessibilizzazione.

La progressiva e sempre maggiore apertura verso forme contrattuali

temporanee e/o flessibili e, dunque, il processo di articolazione tipologica

e degli effetti derivanti dallo svolgimento di un’attività di lavoro

subordinato fu (ed è) una tendenza stimolata da cambiamenti strut turali e

di strategia del sistema economico e produttivo globale, ma anche da un

significativo mutamento culturale in atto nella società. Essa dunque,

rispondendo ad esigenze diffuse del mondo imprenditoriale, nonché ad

un sostanziale mutamento del contesto socio-culturale di riferimento, non

fu caratteristica tipica del solo sistema di diritto del lavoro italiano; al

contrario, fu una tendenza che interessò, sia pur con intensità e dando

luogo a distinte soluzione giuridiche, tutti i paesi europei

444

.

A questo proposito, modificando l’impostazione fin qui tenuta,

tesa a non operare una vera e propria comparazione tra ordinamenti,

bensì ad integrare elementi significativi dell’uno e dell’altro, si rende

necessario dedicare una considerazione in chiave diacronica alle

caratteristiche del sistema spagnolo. In Spagna, infatti, il processo seguì

caratteristiche in parte differenti, in ragione soprattutto della diversa

situazione politica (e di conseguenza anche socio-economica)

445

che

viveva il Paese a cavallo tra gli anni ’70 e gli ‘80

446

. Sono questi, infatti,

anni particolarmente difficili, in cui il complesso e delicato processo di

transizione da un sistema dittatoriale ad uno parlamentare di democrazia

rappresentativa - di cui la proclamazione della Costituzione del 1978

costituisce un passaggio fondamentale

447

- si tinge dei colori della

444

Sul punto, BOYER R. (dir.), La flexibilidad del trabajo en Europa, MTSS, Madrid, 1986; GHEZZI G.,LYON CAEN A.,MARTÍN VALVERDE A.,ALARCÓN CARACUEL M.R., El impacto del la crisis en el Derecho del Trabajo , TL., 1984, n. 1, pp. 71 e ss.; AA.VV., Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social, Publicacions Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991. Ivi, in relazione alla situazione spagnola degli anni ’80, il saggio citato anterioremente, CASAS

BAAMONDE M. E., Las nuevas formas de empleo en ..., op. cit.; DURAN LÓPEZ F., MONTOYA MELGAR A.,SALA FRANCO T, El ordenamiento laboral español y los limites a la autonomía de las partes y a las facultades de empresario, MTSS, Madrid, 1987. 445

Sul punto, anche, SARTORIUS N.,SABIO A., El final de la dictatura , Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2007, spec. Cap. I.

446

Scrive a tal proposito CASAS BAAMONDE M. E., La individualización de las relaciones laborales, RL, 1991, n. 20-21 (monográfico), pp. 129, “Desde el 1976, el Derecho del Trabajo español habría conocido los periodos de evolución que en otros ordenamientos europeos se pusieron en marcha con la reconstrucción económica subsiguiente a la finalización del segundo conflicto bélico”.

447 M

ARTÍN VALVERDE A., El Derecho del Trabajo de la crisis en España, REDT, 1986, pp. 165 e ss.

inarrestabile crisi economica che dilaga sul piano internazionale

448

.

L’uno e l’altra costituiscono fattori che simultaneamente risultano

determinati nei cambiamenti che il sistema giuridico spagnolo

sperimenterà a partire da questo momento.

Il ripristino della libertà sindacale, negata radicalmente

dall’istituzione del sindacato verticale franchista

449

, si realizza in Spagna

in un contesto di sostanziale difficoltà delle organizzazioni di

rappresentanza dei lavoratori. Costrette tra l’esigenza di riorganizzarsi

nel sistema costituzionale di pluralismo politico e sindacale della neonata

democrazia e quella di assecondare le necessità di rioraganizzazione del

sistema economico e produttivo dopo gli anni di autarchismo imposti dal

regime franchista, esse furono in grado di offrire scarsa resistenza alle

necessità (di flessibilità) imposte dalla crisi economica internazionale

450

.

Tanto da far parlare di una sorta di subalternità dei sindacati rispetto al

sistema partitico, ovvero di una plasticità del sistema sindacale,

preoccupato più che altro del riconoscimento del proprio ruolo

istituzionale fuori e dentro dell’impresa

451

. In realtà, almeno in un

primissimo momento, è indubbio che le esigenze dettate dalla “transición

democrática” erano inevitabilmente più forti di quelle derivanti dalla

difficile congiuntura economica di portata internazionale, al buon esito

della quale le organizzazioni sindacali orientarono prioritariamente la

loro azione. Allo stesso tempo, è altrettanto vero che i sindacati ottennero

il riconoscimento del loro ruolo istituzionale all’interno del rinnovato

quadro democratico solo nella misura in cui si dimostrarono disposti ad

accettare le politiche di contenzione salariale e di risanamento economico

imposte dal Governo di transizione (la Unión Cristiana Democrática –

UCD - di Adolfo Suárez)

452

.

448

PALOMEQUE LÓPEZ M.C., Un compañero de viaje histórico del Derecho del trabajo: la crisis económica, RPS, 1984, n. 15, pp. 15 e ss.

449

Operato già a partire dal 1977, attraverso l’emanazione di un complesso di provvedimenti che portarono al ripristino della libertà sindacale ed al riconoscimento del diritto di sciopero, poi consacrati definitivamente nella Costituzione del 1978 e regolati dallo Estatuto de los Trabajadores (Promulgato con la l. 10 marzo 1980, n. 8, in attuazione dell’art. 35, comma 2 della Costituzione (CE) e dalla Ley Orgánica de Libertad Sindical (l. 8 agosto 1985, n. 11 – LOLS -). Sul punto, GONZÁLEZ ORTEGA S., La difícil coyuntura ..., op. cit., pp. 8 e ss. Sul dibattito che precedette l’emanazione dell’Estatuto de los Trabajadores spagnolo a prima ancora la sua previsione costituzionale (art. 35, comma 2 CE), e sulle influenza esercitate dallo Statuto dei Lavoratori italiano del 1097, si rinvia a ZUFIAUR NARVAIZA J. M., Los contextos del Estatuto de los Trabajadores…, op. cit.,

450

MARTÍN VALVERDE A., El Derecho del Trabajo ..., op. cit., p. 166. 451

CASAS BAAMONDE M.E.,BAYLOS GRAU A.,ESCUDERO RODRÍGUEZ R., Flexibilidad legislativa y contractualismo en el Derecho del Trabajo español, RL, 1987, n. 23, p. 12. 452

In questo senso, se per un verso, l’esclusione dalla partecipazione all’elaborazione dei Pactos de la Moncloa, firmati unicamente dai principali partiti politici, testimonio questa sorta di subalternità del sistema sindacale a quello politico, per l’altro, è anche vero che la loro stipulazione fu possibile anche e soprattutto grazie al consenso indiretto

Nonostante l’intervento regolatore “forte” da parte dello Stato sul

sistema sindacale post- franchista (con attribuzione ai sindacati

opportunamente selezionati attraverso il criterio della maggiore

rappresentatività di forza normativa ed efficacia soggettiva erga omnes –

art. 82, comma 3 dell’Estatuto de los Trabajadores del 1980 (ET) -),

l’obiettivo della flessibilizzazione del sistema normativo si realizza

dunque nel quadro di un forte squilibrio che vede i sindacati costretti ad

accettare una sostanziale riduzione del garantismo individuale

453

e

l’introduzione di massicce dosi di flessibilità

454

– Acuerdo Marco

Inteconfederal (AMI) del 1980 e Acuerdo Nacional de Empleo (ANE)

del 1981 -, in cambio di una partecipazione assai relativa alla

determinazione delle politiche economiche e sociali pubbliche

455

.

che ricevettero da parte delle principali organizzazioni sindacali del Paese. Sul punto, BAYLOS A., Istituzionalizzazione sindacale e prassi neocorporative: il caso spagnolo (1977-1987), in VARDARO G (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi …, op. cit., pp. 537 e ss.: ZUFIAUR NARVAIZA J.M., Los contextos del Estatuto de los Trabajadores, in RUESGA BENITO S. M., VALDÉS DAL-RÉ F., ZUFIAUR NARVAIZA J. M. (coord.), Trasformaciones laborales en España. A XXV a años de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, MTAS, Madrid, 2005, pp. 31 e ss. e spec. pp. 43 e ss. a cui si rinvia anche per l’analisi del contenuto e degli effetti prodotti dai Pactos de la Moncloa . 453

Un garantismo individuale quello franchista, per altro, paternalistico e sostanzialmente ineffettivo in quanto promosso nel contesto di un sistema autoritario e antidemocratico che negava e reprimeva il conflitto e, con esso, ogni concreta possibilità di reale organizzazione collettiva.

454

“…perché l’esperienza storica suggerisce che l’efficacia generale del contratto collettivo non può non essere oggetto di uno scambio politico e l’equiparazione del contratto alla legge un privilegio oneroso”. ROMAGNOLI U., Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 130. Si veda anche BAYLOS GRAU A., La institucionalización de la actuación sindical come elemento de mediación frente a la crisis, REDT, 1985, n. 21, pp. 27 e ss.

455

“Los primeros pactos bilaterales (acuerdos-marco interconfederales) fueron, en su esencia, pactos o compromisos institucionales, preocupados por democratizar, modernizar y consensuar la nueva organización de las relaciones laborales, activar la presencia en las mismas de la autonomía negocial de las partes y fortalecer, así, el protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales”. CASAS BAAMONDE M. E.,Las nuevos formas de empleo en el derecho del trabajo español: evolución y tendencias, in AA.VV., Transformaciones del derecho del trabajo: nuevas formas de empleo y concertación social, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991, p. 46 e, nello stesso volume, LÓPEZ PEÑA A., Concertación social y sindicatos: estrategias sindicales hacia un nuevo modelo de concertación en España, spec. pp. 212 e ss.; LANDA

ZAPIRAIN J. P., Perspectivas de la concertación después de la crisis: un marco de negociación descentralizada, pp. 369 e ss. che parla a tal proposito di una modello di concertazione sociale “autoritario e subordinado”, in contrapposizione ad un modello di conncertazione “democrático”. Questo modello subì importanti trasformazioni a partire dalla fine degli anni ’80 (Sciopero generale del 14 dicembre 1988). Dopo alcuni anni di incertezza, divisioni e crescente conflittività sociale, indotta tra l’altro dal proposito del Governo di operare ulteriori flessibilizzazioni/deregolazioni in materia di mercato del lavoro (RD-Ley n. 1/1992, fortemente criticato in ambito sindacale, relativo all’introduzione di misure urgenti per la promozione dell’occupazione e la protezione contro la disoccupazione prima, e Riforma dell’ET del 1994, poi), il dialogo riprende fruttuosamente solo nel corso del 1996. Sul punto, si rinvia a BAYLOS GRAU A.,

Sul presupposto che “un sindacato reso più forte dal conferimento

di poteri legali avrebbe dovuto compensare l’incremento di potere

imprenditoriale in un mercato del lavoro meno protetto e regolamentato a

livello individuale”

456

(ovvero, in una prospettiva rovesciata,

considerando la legislazione garantista del lavoro ereditata dal regime

franchista quale forma di compensazione della soppressione dei diritti dei

lavoratori sul fronte collettivo

457

), le politiche concertative che si attivano

anche in Spagna in questo periodo realizzano insomma uno scambio

impari tra sostanziale (rinuncia alla critica del sistema di produzione e

soprattutto) accettazione da parte sindacale del ridimensionamento del

garantismo sul piano individuale e riconoscimento istituzionale del

soggetto sindacale più rappresentativo (essenzialmente quale attore di

contrattazione).

Sebbene anche in questo contesto, le politiche del lavoro post-

franchiste seguono obiettivi politici e di politica del diritto spesso

meramente sperimentali e disorganici, la legislazione spagnola della crisi,

al pari di quanto avviene quasi contemporaneamente anche in Italia, si

orienta chiaramente verso una importante flessibilizzazione delle

modalità di accesso al mercato del lavoro; flessibilizzazione anche qui

intesa - in senso restrittivo – quale adattamento della strumentazione

normativa alle pretese imprenditoriali di ristrutturazione e

riorganizzazione economica e produttiva e di riduzione del costo del

lavoro. Ma il ruolo assegnato all’autonomia collettiva è

significativamente diverso e sostanzialmente deteriore

458

.

La riarticolazione del tipo di contratto di lavoro subordinato

standard, operata anche in questo Paese attraverso l’introduzione di

modalità contrattuali c.d. atipiche rispetto al modello a tempo pieno e

durata indeterminata, pur in parte concertata con le principali

organizzazioni sindacali spagnole (UGT e CC.OO)

459

, non attribuisce a

Concertazione sociale e contrattazione in Spagna: modelli a confronto, LD, 2002, pp. 3 e ss. MONTOYA MELGAR A., El diálogo social en el Derecho del Trabajo , RMTAS, 1997, n. 13, pp. 141 e ss.

456 Cfr. D’A

NTONA M., Politiche di flessibilità e mutamenti del diritto del lavoro: Italia e Spagna, ESI, Napoli, 1990, pp. 9-25 ora in CARUSO B., SCIARRA S. (a cura di), Massimo D’Antona. Opere, Giuffrè, Milano, 2000, III, pp. 287 e ss.

457

In tal senso, Informe de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social, Más y mejor empleo en un nuevo escenario socioeconómico: por una flexibilidad y seguridad laborales efectivas, 31 gennaio 2005, disponibile sul sito internet: www.mtas.es, p. 16. 458

Scrive a tal proposito, OJEDA AVILÉS A., Autonomía colectiva y autonomía individual, RL, 1991, n. 20-21, p. 36: “no puede decirse, como ha dicho Giugni para el italiano, que no se ha producido una desregulación, sino un refuerzamiento del papel normativo del sindicato: nuestras leyes y sobretodo nuestra más reciente jurisprudencia ha desregulado a fondo, llevándonos a una situación en donde la norma estatal y la colectiva se debilitan de manera difusa en beneficio de la individual: se constata un fuerte impulso del contrato de trabajo en medios de tendencias contrarias, en un movimiento de acordeón cuya resultante se deja mías adivinar que discernir”.

queste ultime poteri di autorizzazione, regolamentazione e controllo

quantitativo e qualitativo della flessibilità paragonabili a quelli che quasi

contemporaneamente stavano sperimentando i sindacati italiani

460

. Il

rapporto si instaura direttamente tra legge ed autonomia privata

individuale, senza la necessità di una preventiva mediazione sindacale. In

altre parole, la legge incide direttamente sulla conformazione del mercato

del lavoro, attribuendo all’autonomia delle parti (rectius, alla volontà

individuale del datore di lavoro) il potere di avvalersi degli strumenti di

flessibilità da essa introdotti

461

- infra, paragrafo seguente -.

Ne risulta un evidente tentativo più o meno consapevole di

marginalizzazione della dimensione collettiva della flessibilità e del ruolo

delle organizzazioni sindacali, che produce una progressiva

individualizzazione, decollettivizzazione dei rapporti di lavoro

flessibili

462

e finisce per vanificare in grande misura proprio quel

compromesso tra riduzione del garantismo individuale

463

e

riconoscimento del ruolo istituzionale delle principali organizzazioni

sindacali che costituiva presupposto e contropartita (sindacale) della

flessibilizzazione del mercato del lavoro.

460 E

SCUDERO R., Relazioni industriali: contrattazione collettiva o individuale?, LD, 1987, pp. 674. Sul punto anche, BAYLOS A., Derecho del trabajo: modelo para armar, Trotta, Madrid, 1991, p. 71.

461

CASAS BAAMONDE M.E.,BAYLOS GRAU A., Organización del trabajo y autonomía individual: la desregulación del convenio colectivo, RL, 1988, pp. 8 e ss. BAYLOS A., Diritto del lavoro e politica …, op. cit., pp. 12 e ss. in cui si sottolinea come la “pubblicizzazione” delle politiche occupazionali comporta una sostanziale marginalizzazione degli attori collettivi, i quali, anche nel contesto di metodi di concertazione delle politiche pubbliche in materia, sono chiamati unicamente a ratificare il progetto politico e sociale già sostanzialmente definito dal Governo. 462

Sul tema la bibliografia è assai ampia. Si rinvia agli autori citati alla nota n. 214 di questo Capitolo.

463 Significativi, in tal senso, sono gli interventi in materia di flessibilizzazione dei licenziamenti, di mobilità funzionale ovvero sulla modificazione sostanziale delle condizioni di lavoro sostanzialmente rimessa alla discrezionalità imprenditoriale; interventi che, insieme a quelli in materia di contratti di lavoro a termine che verranno analizzati un po’ più da vicino nel testo, determineranno la sostanziale messa tra parentesi del principio della stabilità nel posto di lavoro e, con esso, “una funcionalización casi total del mecanismo contractual al interés de una de las partes con la consiguiente ruptura del equilibrio obligacional”. GONZÁLEZ ORTEGA S., La difícil coyuntura …, op. cit., p. 24. A proposito delle aperture (legali e soprattutto giurisprudenziali) al gioco dell’autonomia privata delle parti individuali del contratto di lavoro nella determinazione dell’oggetto dello stesso, PÉREZ DE LOS COBOS ORIUHEL F., Autonomía individual y determinación del objeto del contrato de trabajo , AL, 1992, n. 21, pp. 373 e ss.

IV. 2. – Le specificità del processo di articolazione tipologica

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