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2 – Le interrelazioni con la giustificazione sul piano etico e sociale

Sempre più spesso e con sempre maggiore articolazione di

argomentazioni il recupero del ruolo del contratto nel diritto del lavoro

viene proposto anche partendo dalla necessità di rivedere, nel senso

ancora una volta di aggiornare, la considerazione giuridica della

posizione del lavoratore in un moderno sistema di diritto del lavoro.

E così, si sostiene che il “ritorno” al contratto quale veicolo

privilegiato di espressione dell’autonomia del singolo debba essere

perseguito sulla base della necessità, variamente esplicitata, di

riaffermare il singolo nei confronti dello Stato, delle sue istituzioni

tutelari e delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori che, in

nome di vere o presunte esigenze protettive, avrebbero costruito, nel

corso del tempo, un complesso di norme che, invece di proteggere il

lavoratore, avrebbero finito per soffocarlo, impedendogli la realizzazio ne

nel lavoro.

Attraverso l’imposizione di una disciplina tanto individuale

quanto collettiva costruita sulla base di un lavoratore medio e astratto, si

dice, si sarebbe dato vita un ordine giuridico autoritario e dispotico che

avrebbe finito per sovrapporsi e dunque “contrapporsi alle autentiche

aspirazioni ed esigenze del lavoratore in carne ed ossa, inducendo

conformismo di comportamenti ed estraniazione del singolo rispetto alle

proprie fondamentali istanze di vita”

552

; un diritto anonimo e massificato

quello del lavoro, che, anche quando animato da buoni propositi, avrebbe

finito per disconoscere le specificità del singolo

553

, per frustrarne le

esigenze di affermazione della propria differenza, della propria identità,

per “colonizzarne” il comportamento, costringendolo a conformarsi ai

modelli di vita imposti, onde poter accedere alle tutele offerte dai

meccanismi regolatori

554

. Il processo di pesante giuridificazione

insomma avrebbe dato luogo ad una sorta di eterogenesi dei fini: avviato

552

SIMITIS S., Il diritto del lavoro e …, op. cit., pp. 89 e ss. Si veda anche, D’ANTONA

M., L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, in CARUSO B.SCIARRA S., (a cura di), Massimo D’Antona. Opere, I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 117; CASAS

BAAMONDE M.E., La individualización de las relaciones laborales, RL, 1991, n. 20-21 (monográfico), p. 126 e ss.

553

SIMITIS S., La legge Le Chapelier tra storia e attualità, DLRI, 1990, spec. pp. 765 e ss.

554

ORSI BATTAGLINI A., Diritto amministrativo, in MENGONI, PROTO PISANI, ORSI

BATTAGLINI, L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo, DLRI, 1990, pp. 54 e ss. SIMITIS S., Il diritto del lavoro …, op. cit., pp. 89 e ss.

allo scopo di assicurare al lavoratore quel minimo di autodeterminazione

(anche nel lavoro) indispensabile alla salvaguardia della propria dignità e

libertà, avrebbe finito per sfociare in un fenomeno patologico di

negazione aprioristica della rilevanza della volontà e della capacità di

autodeterminazione del singolo.

In questo senso, l’istanza verso il recupero del ruolo

dell’autonomia individuale muove essenzialmente dalla necessità di

attribuire nuova centralità al lavoratore in quanto singolo, connotato da

specifici bisogni ed aspirazioni che, si ritiene, non possono più essere

rappresentati e tutelati adeguatamente da un diritto del lavoro

standardizzato e massificato. L’individualizzazione è proposta, dunque,

in primo luogo, come espressione delle esigenze di autodeterminazione

nel lavoro, autodeterminazione “intesa come libertà di determinare e

mantenere, nel rapporto di lavoro, la propria identità”

555

e, dunque, la

propria “differenza”, impedita dalla massificazione e standardizzazione

delle condizioni di lavoro imposte da un diritto eteromono e

collettivizzato. Ciò a cui si aspira è una maggiore partecipazione del

lavoratore in quanto singolo alla determinazione del punto di incidenza

del diritto del lavoro, tanto di fonte legale che collettiva, sulla propria

autonomia decisionale ed esistenziale

556

.

Se il diritto del lavoro delle origini nasce come reazione alla

concezione individualistica e formalistica del diritto civile in funzione

della necessità di veder riconosciuta (e corretta) la sostanziale

disuguaglianza di potere e libertà tra le parti del rapporto di lavoro, il

“ritorno al contratto individuale” serve oggi dunque quale veicolo di

espressione non di una disuguaglianza verticale (tra datore e prestatore di

lavoro), bensì orizzontale, tra lavoratori; serve insomma a denunciare

l’esistenza di una pluralità di interessi diversi quando non anche

contrapposti tra appartenenti alla medesima classe

557

.

Nell’ambito di questa impostazione, le critiche al processo di

giuridificazione non si spingono mai fino a proporre un intervento dello

Stato meramente tecnocratico e neutrale, ovvero, peggio, il mero ritorno

a strategie negoziali individuali ed al mercato quali strumenti regolativi

esclusivi dei rapporti sociali ed economici. Semmai si propone una

razionalizzazione degli interventi, una “individualizzazione” del diritto

del lavoro che sia in grado di “riscoprire l’individuo” dentro la massa

555

D’ANTONA M., L’autonomia individuale e …, op. cit., pp. 120 e ss. 556

È quella che SUPIOT A., Crítica del derecho del trabajo ..., op. cit., p. 196 definisce “argomentazione sociale”.

557

In tale senso, CASAS BAAMONDE M. E., La individualización del las relaciones laborales, RL, 1991, n. 20-21 (monográfico), pp. 402 e ss.; DUEÑAS HERRERO L. J., ¿Transgresión o transformación en el ..., op. cit., p. 11.

informe dei lavoratori

558

e, soprattutto, di arrestarsi là dove l’intervento

protettivo rischia di trasformarsi in una struttura di dominio e

oppressione

559

. Si propone cioè un ripensamento critico delle ragioni

storiche che hanno portato all’esautorazione della lex voluntatis in favore

della voluntas legis, tanto ai fini della qualificazione del rapporto, quanto

a quelli della determinazione del contenuto del contratto, nonché

l’utilizzo di tecniche regolative conformative della volontà negoziale che

puntino all’utilizzo di meccanismi di incentivazione delle parti

individuali verso comportamenti ritenuti preferibili, piuttosto che

sull’imposizione autoritaria di obblighi imperativi di comportamento

560

.

Certo non manca una critica serrata degli sperperi dello Stato

sociale, assistenziale e clientelare, nonché dell’uso improprio degli

strumenti del diritto del lavoro in funzione dell’acquisizione e della

gestione del consenso politico. Ma tali critiche vengono funzionalizzate

all’esigenza di un recupero “della coerenza, dell’articolazione e della

praticabilità” degli interventi legislativi stessi

561

e, più in generale, di una

seria riflessione sull’identità e le funzioni del diritto del lavoro

nell’attualità.

L’ammodernamento della disciplina lavoristica auspicato riguarda

insomma una maggiore adesione e considerazione di questa alla

crescente complessità dell’ambito nel quale è destinata ad operare, in

modo tale da scongiurare semplicistiche assimilazioni tra situazioni che

chiedono di conservare la propria differenza ovvero peggio, in una sorta

di eterogenesi dei fini, la frustrazione degli interessi e delle aspirazioni

dei propri destinatari. Ciò che si domanda si avvicina in modo più o

meno sensibile all’auspicio dell’affermazione di una “nuova concezione

dell’uguaglianza: da intendersi non solo come una neutralizzazione delle

disparità di potere sociale (versione classica), ma come pari opportunità

di scegliere e mantenere, nel rapporto di lavoro, la propria identità e, con

essa, la propria differenza (versione postclassica)”

562

.

558 D’A

NTONA M., Uguaglianze difficili, in CARUSO B. SCIARRA S., (a cura di), Massimo D’Antona. Opere, Giuffrè, Milano, 2000, I, p. 165, parla di “(apparente) rivincita del citoyen di fronte ai fallimenti, veri o presunti, del diritto «tutelare» commisurato alla condizione concreta dell’homme situé (che nel nostro caso é rappresentato dall’idealtipo di lavoratore salariato”.

559

ORSI BATTAGLINI A., Diritto amministrativo …, op. cit., pp. 55 e ss. 560

Sul punto si rinvia ancora a D’ANTONA M., L’autonomia individuale e …, op. cit., pp. 135 e ss. GHERA E., Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, DLRI, 1979, p. 362.

561

DE LUCA TAMAJO R., Garantismo legislativo e mediazione …, op. cit., pp. 1 e ss. e Id, Statuto dei lavoratori e diritto del lavoro della crisi, in DE LUCA TAMAJO R., CESSARI A. (a cura di), Dal garantismo al controllo…, op. cit., pp. 25 e ss.

562 D’A

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