L’analisi delle innovazioni introdotte nel sistema dalla Costituzione
repubblicana del 1948 può essere condotta, ovviamente, da una pluralità
di prospettive diverse. Senz’altro, la sua elaborazione fu connotata
dall’esigenza di dare risposta ad un duplice ordine di esigenze: la
necessità di un generale rinnovamento del sistema giuridico e
istituzionale capace di rappresentare, sostenere e promuovere il mutato
quadro culturale di riferimento ed il rinno vamento dei valori fondanti il
nuovo ordine democratico pacificato e di esprimere, anche
giuridicamente, la contrapposizione con il sistema precedente. La
Costituzione repubblicana, dunque, rappresenta al tempo stesso la
reazione al sistema totalitario ed antidemocratico fascista (ma anche a
quello strettamente liberale ottocentesco) e la volontà di una rifondazione
della società che adesso si vuole democratica
205, solidale e plurale.
La centralità che il lavoro ha acquisito nella società viene raccolta
dalla Costituzione – che dichiara espressamente di volersi fondare
proprio su di esso (art. 1)
206-. Il lavoro diventa – nel progetto
costituzionale - titolo e porta d’accesso ad una nuova cittadinanza
denominatore: il riconoscimento della supremazia dell’imprenditore e del fondamento gerarchico dell’attività di lavoro nell’impresa”. Per un commento all’impostazione del Codice del 1942, SCOGNAMIGLIO R., Il codice civile e il diritto del lavoro, in AA.VV., Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni , II, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 1235 e ss. Più recentemente, CARINCI F., Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, WP C.S.D.E.L. “Massimo D’Antona”, n. 2007, n. 54, spec. pp. 10 e ss. disponibile sul sito internet www.uncit.it. Sulla funzionalizzazione agli interessi dell’impresa del tempo di vita e di lavoro del lavoratore, GAETA L., Tempo di non- lavoro e corporativismi in Italia e in Germania, in VARDARO G. (a cura di), Diritto del lavoro e corporativismi …, op. cit. pp. 255 e ss.
205
Principio democratico viene efficacemente riassunto nell’art. 1 Cost. nel quale esso si esprime e trova attuazione attraverso l’attribuzione della sovranità al popolo. Analogamente anche l’articolo di apertura della Costituzione spagnola (CE): “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho …la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado...”
206
Scrive a tal proposito SCOGNAMIGLIO R., Il lavoro nella normativa costituzionale, ora in ID, Scritti giuridici, Cedam, Padova, 1996, II, p. 835, “la lettera e la ratio della norma denotano con sufficiente evidenza come si sia voluto a suo mezzo determinare, non solo la forma dello Stato repubblicano, ma anche la sua sostanza e con essa il dato principale di ogni suo valore e fine”.
qualificata socialmente. Riconosciuto come diritto
207, la sua tutela e
garanzia effettiva da parte dello Stato - tanto nella sua dimensione
individuale, quanto in quella collettiva - (art. 4)
208e la sua protezione in
tutte le forme e applicazione (art. 35) si giustificano ora soprattutto in
ragione del fatto che viene considerato strumento principale di
espressione e di pieno sviluppo della persona, e per suo tramite,
dell’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2). Si assume insomma che
l’effettiva realizzazione del principio democratico costituzionalmente
sancito debba passare e passi necessariamente anche dal riconoscimento
del valore e della garanzia del (diritto al) lavoro a tutti i cittadini
209.
Ma la centralità del lavoro si spiega anche in ragione del fatto che
si tratta di un valore ritenuto essenziale non solo in relazione con la
promessa della garanzia di una “vita libera (anche dal bisogno)
210e
dignitosa” (artt. 36 e 38) del singolo individualmente considerato, bensì
anche del “progresso materiale e spirituale della società” nel suo
207
In contrapposizione, cioè, all’impostazione liberale che, considerandolo quale mera libertà, lo aveva tutelato in via meramente negativa, senza perciò compromettere i poteri pubblici anche ad una tutela più propriamente positiva e promozionale. Scrivono a tal proposito i giudici della Corte di Cassazione italiana nella sentenza 12 ottobre 1978, n. 4577, “Il lavoro è dal legislatore costituente considerato non soltanto come fondamento dello Stato (art. 1, comma 1), ma anche come diritto soggettivo dei singoli (art. 4, comma 1), tale da essere mezzo di sviluppo della persona e ne è stata pertanto sancita una protezione privilegiata … Da ciò consegue la legittimità costituzionale di ogni intervento che il legislatore operi sull’autonomia negoziale per far sì che il diritto al lavoro sia reso effettivo e che le modalità del suo svolgimento e la sua remunerazione siano adeguatamente tutelate”.
208
Il diritto al lavoro è riconosciuto nella Costituzione spagnola all’art. 35, comma 1: “Todos los españoles tienen … el derecho al trabajo”. Per la duplice prospettiva – individuale e collettiva – del riconoscimento del diritto si veda la STC 2 luglio 1981, n. 22.
209
Nonostante la Costituzione ponga come presupposto e fine ultimo dell’intervento normativo quello della centralità e della pari dignità sociale di ogni persona, molti dei diritti fondamentali in essa proclamati si costruiscono sulla categoria assai più restrittiva di cittadino . La conseguenza è evidentemente quella di una diversa modulazione del riconoscimento di quegli stessi diritti quando si tratti di “non-cittadini” (fatta salva ovviamente la disciplina in materia di libertà di circolazione dei cittadini dell’UE). Sul punto, MOLINA NAVARRETE C., MONEREO PÉREZ J.L., Los derechos sociales de los inmigrantes en el marco de los derechos fundamentales de la persona: puntos críticos a la luz de la nueva reforma «pactada», Rev. Rel. Lab., 2003, n. 8, pp. 99 e ss.; BAYLOS
GRAU A.,Inconstitucionalidad de la Ley de Extranjería del PP: la libertad sindical de los extranjeros, disponibile sul sito internet: www.fundacionsindicaldeestudios.org. Più in generale, anche OLIVAS E., Desordenes sociales y ajustes constitucionales, in LIMA
TORRADO J., OLIVAS E., ORTÍZ ARCE DE LA FUENTE A. (coord.), Globalización y derecho: una aproximación desde Europa y América Latina, Dikynson, Madrid, 2007, pp. 477 e ss. Si consenta pure il rinvio a CASTELLI N., Politiche dell’immigrazione e accesso al lavoro nella legge Bossi-Fini, LD, 2003, pp. 289 e ss.
210
APARICIO J., La seguridad social en la Constitución, in SEMPERE NAVARRO A.V. (dir.), El modelo social en la Constitución Española, MTAS, Madrid, 2003, pp. 787 e ss.
complesso
211ed, in questo senso, acquista anche la connotazione di un
“dovere” sociale (art. 4, comma 2) che si affianca a quelli “inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale” di cui all’art. 2.
D’altra parte, il riconoscimento della pari dignità sociale di ogni
essere umano che diventa “valore di fine in sé”
212, se in negativo
impedisce di collocare diversamente il cittadino- lavoratore in ragione
delle condizioni sociali ed economiche di appartenenza (art. 3, comma
1
213), importa anche, in positivo, il riconoscimento e la garanzia di un
complesso di diritti fondamentali - “i diritti inviolabili” di cui parla l’art.
2 -, attribuiti al lavoratore in primo luogo nella sua qualità di persona
214,
“sia come singolo (artt. 4 e 13 e ss.)
215, sia - in nome dell'istanza
pluralistica recepita dal Costituente - nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità (artt. 19, 20 e 29). Tali diritti fondamentali, per
così dire universali, si specificano poi in relazione anche alla qualità di
lavoratore della persona (artt. 35, 36, 37, 38, comma 2 e artt. 39, 40, 46).
L’impronta, dal sapore giusnaturalistico, della solenne, generale
ma astratta dichiarazione di diritti riconosciuti al soggetto in quanto
persona ed in quanto lavoratore
216sembra in qualche modo sanzionare
211
“Come già spiegava Mortati, il nesso tra l’art. 2 e l’art. 4 Cost. si coglie anche nel parallelismo della loro struttura: alla correlazione, posta dal primo dei due articoli «fra diritti individuali e doveri di solidarietà» fa riscontro, nel secondo, la posizione, prima del diritto (comma 1) e poi del dovere di lavoro (comma 2), secondo un’esigenza che è, del resto, intrinseca alla stessa concezione del lavoro inteso come valore sociale – oltre che come valore personale – fondamentale”. ALAIMO A., Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti: un diritto “aperto” e “multilivello”, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 60/2008, disponibile sul sito internet
www.unict.it. 212
MORTATI C., Il lavoro nella Costituzione … , op. cit., p. 7. 213
Analogamente art. 10 Costituzione spagnola. “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo del la personalidad, el respecto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
214
Si tratta di quei diritti che la dottrina spagnola qualifica come “no laborales” o “inespecificos” (PALOMEQUE LÓPEZ M.C., ÁLVAREZ DE LA ROSA M., Derecho del trabajo ..., op. cit., pp. 104 e ss.) e che, se facenti parte di quelli ricompresi nella Sección primiera del Capítulo Segundo del Título Primero CE, godono di una tutela qualificata al poter essere fatti oggetto di un ricorso individuale al Tribunal Constitucional (“recurso de amparo”) che ne assicura il riconoscimento nell’ambito di una relazione interprivata. Sul punto DEL REY GUANTER S., Contrato de trabajo y derechos fundamentales, in ALARCÓN CARACUEL M. R. (coord.), Constitución y derecho del trabajo: 1981-1991 (Análisis de diez anos de jurisprudencia constitucional), Marcial Pons, Madrid, 1992, p. 31 e ss.
215
Sul punto si rinvia a SANTONI F., La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Jovene, Napoli, 1979.
216
Ma secondo altra visione si tratterebbe di “enunciazioni esplicitate di proposizioni precettive della costituzione materiale”. GIANNINI M. S., Basi costituzionali della proprietà privata, Pol. Dir., 1971, p. 459. Per l’ispirazione giusnaturalistica che
l’assoluta preminenza che si intende assegnare a tali valori nel modello di
società delineato dalla Costituzione, senza per altro negare la necessità di
una loro concreta ed effettiva rilevanza nell’organizzazione sociale ed
economica materiale del Paese. Nell’ammettere l’esistenza di “ostacoli di
ordine economico e sociale che limita[no] in fatto la libertà e
l’uguaglianza di tutti i cittadini”, l’art. 3, comma 2 da un lato, riconosce
che quello proposto dalla Costituzione è ancora soltanto un progetto tutto
da realizzare, mentre dall’altro ingenera la presunzione dell’esistenza di
una disparità di fatto tra le parti del rapporto di lavoro; disparità ritenuta
all’origine non solo della difficoltosa espressione dell’autonomia
individuale del lavoratore nella relazione che lo lega al creditore di
lavoro, ma anche e soprattutto della potenziale esclusione di un gruppo
fondamentale di cittadini dalla partecipazione alla direzione della vita
nazionale
217. La norma fondamentale denuncia così, esplicitamente,
l’insufficienza della garanzia meramente formale dell’uguaglianza a
fronte di meccanismi di potere privato, diretta conseguenza dell’assetto
del sistema di produzione (capitalistico), e assegna alla Repubblica il
compito di operare in funzione della realizzazione di un’uguaglianza e di
una democrazia non solo formale (art. 3, comma 2)
218.
Accanto alla sfera di mercato – comunque ri- legittimata
costituzionalmente (artt. 41 e ss.) -, si affianca allora una sfera “de-
mercantilizzata”, definita e garantita dalle nuove funzioni dello Stato
(sociale)
219e funzionale al benessere generale che, tuttavia, può
svilupparsi entro i rigorosi limiti di compatibilità con le esigenze
fondamentali dell’accettazione di un’economia di mercato
220. Il
informerebbe anche la Costituzione spagnola del 1978, ROJA RIVERO G.P., La libertad de expresión del trabajador, Trotta, Madrid, 1991, pp. 18-19.
217
Per cui, si è scritto “l’intervento legislativo dovrebbe operare, prima ancora che sul piano della tutela del contraente debole (...), verso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che sono appunto causa fondamentale della constatata situazione di disuguaglianza”. SMURAGLIA C., Il comportamento concludente nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1963, p. 71.
218
GALGANO F., Il diritto privato tra codice e costituzione, Zanichelli, Bologna, 1980, p. 58-1. Analogamente, l’art. 9, comma 2 Costituzione spagnola (CE): “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultura y social”.
219
Sulla formazione del concetto di Stato Sociale, vedi, RITTER A., El estrado social, su origen y desarrollo en una comparación internacional, MTSS, Madrid, 1991, pp. 15- 46. (trad. italiana, Storia dello stato sociale, Laterza, Roma-Bari, 1996).
220
La tensione tra necessità di realizzare un contemperamento fra gli interessi di un’economia di mercato, pur riconfermata a livello costituzionale, e le esigenze di protezione della sicurezza, libertà e della dignità della persona che lavora, informa di sé tutto l’impianto costituzionale e giustifica, in funzione del principio di solidarietà, l’intervento dello Stato (demercantilizzatore) nell’economia. Tale dialettica è immediatamente percepibile, in primo luogo, nell’art. 36 che collega il calcolo della giusta retribuzione, non solo ai meccanismi di mercato, ma anche ai nuovi valori sociali
compromesso (socialdemocratico) è dunque sintetizzabile come uno
scambio politico tra accettazione del sistema di produzione capitalistico
(o meglio, rinunzia materiale al sovvertimento dei rapporti di
produzione) e garanzia (da parte dello Stato) di sviluppo e benessere
sociale (redistribuzione della ricchezza e difesa e promozione
dell’occupazione) – di riconoscimento di uno status di cittadinanza
(sociale)
221.
È la concretizzazione dell’idea di Stato sociale di diritto
222che si
ripercuote sul modo di intendere il diritto, non solo quello del lavoro e
della sicurezza sociale; un diritto la cui funzione sociale non è tanto
quella di “comporre” il conflitto, bensì quella di rappresentarlo e di
incorporarlo al proprio interno. Un diritto, insomma, che prende atto
delle disuguaglianze e delle diverse posizioni di forza nella società e
nell’economia; che non è più la rappresentazione di un ordine generale e
astratto, uguale per tutti che si limita ad approntare gli strumenti giuridici
indispensabili alle (ordinate) relazioni tra i singoli individui, intesi come
soggetti autonomi e sovrani, titolari di diritti assoluti. Non è più
nemmeno un diritto volto a rappresentare l’interesse generale e astratto
dello Stato che s’impone su quello dei singoli, bensì un diritto dello
Stato/società, frutto della combinazione di interessi diversi e spesso
configgenti; esso dunque svolge una indispensabile opera di regolazione,
mediazione e redistribuzione
223. L’interesse generale non è più
determinato a priori; divent a una meta: il mantenimento dell’interazione
della solidarietà
224.
espressi dalla norma fondamentale. La retribuzione giusta diventa allora quella non solo proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma anche in sé “sufficiente” in relazione alle esigenze di una vita libera e dignitosa. Sul punto, TREU
T., Commento all’art. 36 Cost., in BRANCA G. (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, pp. 72 e ss.
221
Sul punto, ACCORNERO A., Il lavoro come diritto e come cittadinanza, LD, 1996, pp. 725 e ss.
222
Formula espressamente utilizzata nell’art. 1, comma 1 della Costituzione spagnola del 1978: “España se constituye en un Estrado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. BAYLOS A., Il riconoscimento costituzionale del Diritto al lavoro nell’ordinamento spagnolo, DLM, 2004, n. 3, pp. 497 e ss.
223
Esso dette luogo alla cosiddetta “società della sicurezza”, incentrata sul valore del lavoro quale porta di accesso ad una “cittadinanza sociale”, garantita attraverso l’assunzione da parte dello Stato (e in generale delle istituzioni pubbliche) del compito di assicurare un complesso di diritti non solo civili e polit ici, ma anche sociali ed economici, rimediando alle esternalità (in termini di costi sociali e disfunzioni operative) prodotte dal mercato. ALONSO L. E., Trabajo y cohesión social, Documento de trabajo, Escuela de Formación Sindical, CC.OO., Madrid 28-30 Giugno 2004. “La socialdemocracia cae de este modo en el error, denunciado por Marx, de creer que los problemas del reparto de la riqueza pueden resolverse sin cuestionar las distintas posiciones en el proceso productivo. La confusión es, por tanto, total”, MEDA D., El trabajo. Un valor …, op. cit., pp. 108-109.
224 E
Il pluralismo al quale si vuole ispirato il progetto di società
delineato dalla Costituzione si manifesta anche nel riconoscimento della
funzione centrale che svolge l’azione (anche conflittuale) e
l’organizzazione sul piano collettivo dei lavoratori, quale motore
fondamentale della trasformazione in senso democratico e sociale dello
Stato e della società
225. Non solo dunque si riconosce costituzionalmente
la libertà sindacale - intesa come libertà di costituzione, organizzazione,
azione e adesione alle organizzazioni di rappresentanza degli interessi
collettivi (art. 39); si assicura pure il diritto a pratiche conflittuali, tra le
quali in primis lo sciopero (art. 40)
226. L’una e le altre considerate quali
strumenti che, insieme all’azione svolta dai pubblici poteri,
contribuiscono sia al necessario riequilibrio delle posizioni di potere e
soggezione che si determinano nel mercato (del lavoro) in conseguenza
del mantenimento dell’appropriazione e della gestione (anche) privata dei
mezzi di produzione, sia alla realizzazione ed al consolidamento delle
dinamiche democratiche e di partecipazione. Il momento collettivo,
insomma, non solo rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la
realizzazione di un’uguaglianza non meramente formale tra tutti i
cittadini, nonché di una strutturazione economica del Paese equa ed
efficiente, ma contribuisce, nel disegno costituzionale, alla
dinamizzazione democratica della società e dello Stato.
Il riconoscimento della rilevanza costituzionale dello stesso,
esprime poi inevitabilmente, oltre al radicale rifiuto verso il sistema
autoritario e accentratore precedente, anche l’opzione “operata in favore
di quello che potremmo definire «paradigma sindacale» dell’offerta di
lavoro, socialmente preferibile, nella prospettiva adottata dai costituenti,
alla libera concorrenza dei lavoratori in quanto singoli”
227.
Queste sintetiche osservazioni sono già sufficienti per sottolineare
la speciale rilevanza costituzionale assegnata al diritto del lavoro, inteso
quale disciplina funzionale alla giuridificazione del conflitto sociale
fondamentale insito nella conformazione in senso capitalistico
dell’economia e della società e al perseguimento di quell’uguaglianza
225 In tal senso, anche per la Costituzione spagnola, P
ALOMEQUE LÓPEZ M.C.,ÁLVAREZ DE LA ROSA M., Derecho del trabajo , Ramon Areces, Madrid, 2005, pp. 95 e ss. 226 S
COGNAMIGLIO R., Il lavoro nella normativa costituzionale ..., op. cit., pp. 900 e ss. Sul riconoscimento costituzionale della libertà sindacale e di azione sindacale nell’impresa nel sistema spagnolo, BAYLOS GRAU A., Sindacalismo y derecho sindical , Bomarzo, Albacete, 2004.; SALA FRANCO T., La libertad sindical y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, e DURÁN LÓPEZ F.,CARMEN SÁEZ L., Libertad sindical y acción sindical en la jurisprudencia del Tribunal constitucional, entrambi in ALARCÓN
CARACUEL M.R. (coord.), Constitución y derecho del trabajo: 1981-1991 (Análisis de diez años de jurisprudencia constitucional), Marcial Pons, Madrid, 1992, rispettivamente pp. 31 e ss. e pp. 123 e ss.; RIVERO LAMAS J., Los sindicatos y las asociaciones empresariales veinte anos después de la Constitución , RMTAS, 1998, n. 13, pp. 157 e ss.
227 A