TITOLO VI ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Categoria 3 altre partite di giro
Funzione 4 enti e agenzie
3.3 TEMATICHE INDIVIDUATE CON SCELTA PROFESSIONALE 89 .1 Spese di rappresentanza
3.3.3 Percorso di avvicinamento della contabilità regionale ai principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili
In considerazione delle novità contabili e in previsione dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, la Sezione ha ritenuto opportuno individuare e valutare le modalità finora adottate in particolare per il riaccertamento straordinario dei residui e degli esiti di tali operazioni.
Con nota del 2 marzo 2015, la Direzione centrale finanze ha trasmesso una sintetica descrizione del percorso di avvicinamento della contabilità regionale ai principi dell’armonizzazione dei sistemi contabili. Ai sensi dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 118/2011, la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto medesimo nei confronti delle Regioni a statuto speciale sono stabilite con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovverossia attraverso norme di attuazione dei rispettivi statuti. L’applicazione della disciplina relativa all’armonizzazione dei bilanci non è quindi ancora un obbligo per il Friuli Venezia Giulia;
tuttavia Stato e Regione, nel protocollo d’intesa sottoscritto il 23 ottobre 2014, hanno convenuto di adottare le norme di attuazione necessarie ad assicurare l’applicazione della suddetta disciplina con i termini posticipati al 2016. Per tale ragione il riaccertamento dei residui, di cui all’espressa richiesta di questa Sezione, verrà posto in essere nel corso dell’esercizio 2016, con riferimento ai residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2015.
Il contraddittorio con la Direzione centrale finanze ha consentito tuttavia di ampliare l’oggetto dell’approfondimento della Sezione, grazie a una sintetica rilevazione del percorso di avvicinamento della contabilità regionale ai principi dell’armonizzazione, intrapreso per assicurare una transizione progressiva fluida tra i due sistemi contabili.
A tale proposito, va sottolineato che la Giunta regionale, con deliberazione di generalità n. 1827 del 3 ottobre 2014, aveva segnalato l’opportunità in primo luogo di attuare, nel bilancio di previsione 2015-2017, una riclassificazione dei capitoli del bilancio regionale per missioni/programmi per i capitoli di spesa e per titoli/tipologie per i capitoli d’entrata (rappresentata, a fini informativi, negli schemi allegati alla delibera della Giunta regionale n. 55/2015), in secondo luogo di superare la disciplina della competenza derivata, in favore di un utilizzo puntuale dell’istituto dell’avanzo vincolato prima dell’approvazione del rendiconto, e infine di dare indicazioni per far adottare anche dagli enti regionali i predetti istituti dell’armonizzazione.
A questi fini la Direzione centrale finanze ha illustrato i due punti qualificanti del percorso intrapreso alla luce delle indicazioni giuntali, punti peraltro già rilevati nel corso dell’attività di controllo, secondo quanto esposto nella precedente parte di questa relazione:
• operazione di riallineamento finalizzata ad allineare l’imputazione degli impegni contabili delle spese pluriennali alla data di esigibilità del debito, prevista dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 15/2014. Tale operazione è stata effettuata nel dicembre 2014;
• superamento della cosiddetta competenza derivata in favore di un utilizzo puntuale dell’istituto dell’avanzo vincolato che prevede l’iscrizione in bilancio delle somme accantonate e vincolate dell’avanzo di amministrazione anche prima dell’approvazione del rendiconto.
La Regione ha pertanto avviato un percorso di graduale avvicinamento ai principi dell’armonizzazione contabile.
In quest’ottica rivolta al futuro assetto contabile, una tematica meritevole di attenzione riguarda il conto del patrimonio, che finora ha rivestito una limitata rilevanza nella gestione contabile regionale per il fatto di essere sostanzialmente espressione di dati provenienti dalla gestione di un bilancio di natura finanziaria e fortemente condizionati dalle dinamiche di fattori esterni all’ente (andamenti del gettito tributario), le cui oscillazioni negli anni hanno costituito le più determinanti cause di variazione della consistenza netta patrimoniale. Non può inoltre essere sottaciuto che è assente una gestione in termini di competenza economica e che quindi non ricevono considerazione alcune sue fondamentali componenti che incidono sul valore dei cespiti, quali, ad esempio, gli ammortamenti.
Nel nuovo scenario contabile armonizzato risulterebbe quindi incompatibile l’attuale rappresentazione patrimoniale della gestione del debito potenziale (che dovrebbe comunque venir meno con il 31 dicembre 2015). L’operazione a livello patrimoniale viene attualmente valorizzata all’attivo con riferimento al valore dei residui attivi derivanti dalle autorizzazioni al ricorso al mercato che hanno dato luogo alla stipula di tre contratti di apertura di credito con Cassa depositi e prestiti spa, ma non riceve, per contro, alcuna valorizzazione nel passivo patrimoniale, a fronte dell’inesistenza di un debito, quale conseguenza della mancata attivazione delle suddette aperture di credito. Ricordato che le valutazioni in base alle quali le poste vengono rappresentate in bilancio devono comunque essere espressione di coerenza, se vengono rappresentati a patrimonio i descritti residui attivi (che patrimonialmente rappresentano solo un credito possibile) dovrebbe trovare ingresso, nel conto ritenuto più adeguato del lato passivo, una corrispondente posta di debito, pur se anch’essa è solo un debito possibile.
In relazione a quanto sopra si espongono di seguito alcune considerazioni ricognitive sulle variazioni della sostanza patrimoniale in relazione alle evidenze contabili desumibili da un bilancio di natura finanziaria.
La variazione patrimoniale, la concordanza con il conto di bilancio e le variazioni non finanziarie Il conto generale del patrimonio della Regione espone la variazione effettiva della ricchezza patrimoniale, denominata “sostanza patrimoniale netta”, derivante dalle dinamiche della gestione del bilancio (competenza e residui) e dei fatti gestionali estranei alle movimentazioni del conto del bilancio.
Nell’ambito della gestione di competenza del bilancio si collocano fattispecie ininfluenti per l’aumento o la diminuzione della consistenza patrimoniale in quanto non determinano una variazione effettiva del patrimonio; si tratta di: a) entrate che causano variazioni compensative in diminuzione del patrimonio per riduzione di attività (alienazioni e rimborsi prestiti) e aumento di passività (accensione prestiti), b) spese che causano variazioni compensative in aumento del patrimonio per aumenti di attività (acquisizioni) e diminuzioni di passività (rimborso di prestiti).
Gli accertamenti e impegni ininfluenti ai fini della modifica della consistenza patrimoniale generano variazioni dello stesso importo e di segno opposto nei conti generali delle attività disponibili e indisponibili e delle passività diverse. Le entrate derivanti da alienazioni si annullano con la correlata diminuzione delle attività (attività disponibili e indisponibili). Gli accertamenti per rimborso di crediti si elidono con la diminuzione dei crediti (esposti nei conti generali delle attività) mentre gli accertamenti per accensioni di prestiti si eliminano con l’aumento delle passività (esposte nel conto generale delle passività diverse). Le spese relative ad acquisizioni di beni e titoli di credito si elidono con gli aumenti del valore di tali poste esposte nei conti generali delle attività.
Tali acquisizioni non generano consumo di ricchezza patrimoniale ma rappresentano attività patrimoniali in quanto la loro utilità si estende in un periodo di tempo pluriennale. Le spese per rimborso di prestiti si annullano con la diminuzione di passività (iscritte nel conto generale delle passività diverse). Dalle considerazioni sin qui esposte emerge che con riferimento alle predette fattispecie gli accertamenti conducono a permutazioni patrimoniali con diminuzioni di attività e aumento di passività, mentre gli impegni conducono a permutazioni patrimoniali con aumento di attività e diminuzione di passività. Pertanto l’effettiva variazione patrimoniale da un esercizio all’altro attribuibile alla gestione di competenza è data dalla differenza tra accertamenti e impegni di competenza “depurati” dalle predette poste contabili a cui si aggiunge il saldo dei trasferimenti.
Al risultato della gestione di competenza si aggiunge il risultato della gestione dei residui. La movimentazione dei residui coinvolge altresì i residui passivi perenti eliminati dal conto del bilancio e confluiti in aumento delle passività del conto del patrimonio. L’effetto positivo nel conto del bilancio di tali eliminazioni si annulla con l’incremento delle passività patrimoniali senza pertanto incidere sulla consistenza netta patrimoniale.
Riepilogando, la variazione patrimoniale effettiva derivante dalla gestione del bilancio si ottiene dalla somma algebrica del risultato della gestione di competenza (accertamenti e impegni depurati) e del risultato della gestione dei residui (escludendo dalle eliminazioni dei residui passivi gli importi dei perenti confluiti nel conto del patrimonio).
La variazione complessiva patrimoniale si ottiene aggiungendo al risultato della gestione di bilancio il saldo delle variazioni non finanziarie che non trovano riscontro nella gestione del bilancio e generano direttamente incrementi e diminuzioni dei conti generali delle attività disponibili e indisponibili e delle passività diverse. Le variazioni non finanziarie si riferiscono alle rettifiche di valore, per svalutazioni e rivalutazioni delle attività disponibili e indisponibili e alle cancellazioni dei residui perenti tra le passività diverse del conto del patrimonio.
In conclusione la variazione patrimoniale misura la variazione della ricchezza nell’esercizio di riferimento, tuttavia si discosta ampiamente dalle risultanze esprimibili dall’applicazione della contabilità economico patrimoniale a causa della incompleta adesione ai principi e alle regole di rilevazione di tale sistema contabile. A tal riguardo si sottolinea la mancata rilevazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti per svalutazione dei crediti e per passività potenziali e in generale di tutti i fatti di gestione non misurati da incassi e pagamenti della contabilità finanziaria.
ALLEGATO 1: elenco e descrizione dei capitoli selezionati per le verifiche di regolarità intrinseca ed estrinseca