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Giurisdizione unica

LA PROPOSTA DI “REPUBBLICA PRESIDENZIALE” DI PIERO CALAMANDREI.

4. IL RAPPORTO TRA GOVERNO E MAGISTRATURA IL PENSIERO DI CALAMANDREI SULLA INDIPENDENZA

4.4 Giurisdizione unica

La giurisdizione, secondo Calamandrei, avrebbe dovuto essere organizzata ispirandosi al principio della “unicità”, evitando il mantenimento delle giurisdizioni speciali.

Dunque l'esercizio del potere giudiziario in materia “civile, penale ed amministrativa” avrebbe dovuto essere affidato ai giudici ordinari, appartenenti al medesimo ordine con al vertice la Corte di Cassazione. Quest'ultima “istituita per mantenere la unità del diritto nazionale attraverso la uniformità della interpretazione giurisprudenziale e per regolare le competenze tra i giudici”38. Il suo Progetto prevedeva, all'art. 13, il divieto di istituire organi speciali di giurisdizione e altresì la abolizione o trasformazione di quelli esistenti in sezioni specializzate dei giudici ordinari; in particolare, la soppressione delle funzioni giurisdizionali delle Giunte provinciali amministrative e delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e la istituzione, appunto, di sezioni specializzate dei giudici ordinari, competenti a decidere “tutte le controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione”.

Tuttavia tali proposte non furono accolte e questa fu una netta sconfitta di Calamandrei.

La Costituente volle alla fine il mantenimento delle giurisdizioni speciali ed anzi il

37 Calamandrei P., Sul Consiglio Superiore della Magistratura in Opere giuridiche, cit., V. II, p. 438 38 Calamandrei P., Potere giudiziario e suprema Corte Costituzionale in Opere giuridiche, cit., V. III,

rafforzamento della giurisdizione amministrativa attuata attraverso la costituzionalizzazione della distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi e la istituzione dei tribunali amministrativi regionali.39

Come emerge dal dibattito, il nucleo centrale della proposta di Calamandrei era rappresentato dalla esigenza di salvaguardare l'indipendenza del giudice.

Durante il dibattito nella seconda sottocommissione, lui stesso affermava di essere partito da una proposta di abolizione di tutte le giurisdizioni speciali, ivi comprese le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, a differenza dell'on. Bozzi, il quale riteneva che tale organo doveva essere mantenuto in tutte le sue funzioni.

Bozzi, infatti, nel suo intervento affermò che il fenomeno delle giurisdizioni speciali non era nuovo in Italia, esistendo già prima del fascismo. Seppur diminuito, affermava, «anche oggi si creano giurisdizioni speciali, come l'attuale Commissario per gli alloggi»40.

Ciò, a suo avviso, testimoniava che in ogni tempo vi era l'esistenza di giudici speciali.

Bozzi, riassumendo il pensiero di Calamandrei, secondo il quale appunto, l'unicità della giurisdizione era da porsi in stretta relazione con l'indipendenza dei giudici e non dovevano più essere ammesse giurisdizioni speciali, le quali solo per determinate materie potevano essere sostituite da sezioni speciali dell'organo giudiziario ordinario, come le sezioni del lavoro, degli usi civili, o per gli infortuni sul lavoro, riteneva che, più che contro le giurisdizioni speciali, occorreva reagire contro il loro espandersi che se non attentamente vigilato, poteva trascendere nella creazione di giudici speciali per fini politici.

Contrariamente a quanto affermava Calamandrei, egli non credeva che le giurisdizioni speciali potessero intaccare l'indipendenza del magistrato: se così fosse, proseguiva, lo stesso risultato sarebbe stato raggiunto dalle sezioni speciali, in quanto di esse facevano parte, come esperti, anche elementi non appartenenti alla magistratura ordinaria.

39 Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948, cit., p. 138

40 Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 dicembre 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione_II_Sezione/sed007/sed00 7nc.pdf

Secondo Bozzi, non era «opportuno imbrigliare l'avvenire inserendo nella Costituzione un divieto assoluto delle giurisdizioni speciali, che alle volte possono rivelarsi utili per attuare procedure più svelte e snelle in particolari settori»41 come appunto avveniva per il Commissario per gli alloggi, per il quale, dichiarava, sarebbe più consigliabile un giudice speciale che una sezione speciale presso il Tribunale. Dunque si professava contrario a fissare nella Costituzione il principio del divieto assoluto delle giurisdizioni speciali e si dimostrava favorevole all'inserimento in Costituzione di un “orientamento”: l'affermazione cioè, nella Costituzione, di una tendenza verso la giurisdizione unica, nel senso di consentire tuttavia l'eventuale costituzione di giudici speciali con l'adozione di particolari cautele.

In sintesi Bozzi, si dichiarava contrario alla pluralità delle giurisdizioni speciali ed in particolar modo, al loro espandersi incontrollato. Si diceva, tuttavia, contrario all'inserimento nella Costituzione del divieto assoluto di esse, permettendone invece la costituzione sulla base di principi fondamentali che servono a garantire il regolare svolgimento dei giudizi e la difesa dei diritti dei cittadini.

Tornando a Calamandrei, egli affermava che il problema fondamentale non è quello di abolire le giurisdizioni speciali, ma quello di vedere se sia opportuno sostituirle con sezioni specializzate della Magistratura ordinaria. Richiamava l'attenzione dei colleghi presenti alla discussione, sui potenziali rischi che avrebbero pregiudicato l'indipendenza della Magistratura ove fosse lasciata al legislatore la possibilità di dare vita a giurisdizioni speciali. Infatti, lasciare aperto il varco alla creazione di giurisdizioni speciali permetteva al legislatore di togliere, man mano, alla Magistratura ordinaria una parte delle sue funzioni, per demandarle a giudici speciali non indipendenti, distruggendo così il principio della unicità della giurisdizione e quello della indipendenza della Magistratura stessa.

L'on. Giovanni Leone, circa l'affermazione di Bozzi di non essere favorevole ad un Tribunale con più sezioni specializzate, osservava che ancora meno favorevoli si poteva essere alla pluralità di giurisdizioni speciali. Quest'ultima infatti, «costringerebbe il cittadino, in caso di dubbi, a studiare dei trattati di legislazione per sapere a quale giurisdizione rivolgersi. Quando si abbia invece, la giurisdizione

unica, automaticamente esso adirà il giudice competente»42.

Per quanto riguarda infine l'altra proposta di Bozzi43, ossia la costituzione di giurisdizioni speciali solo mediante leggi costituzionali, Leone obiettava che se un partito avesse raggiunto in Parlamento una tale maggioranza che gli avesse permesso di istituire giurisdizioni speciali con legge costituzionale, allo stesso modo tale partito avrebbe potuto successivamente variarne il carattere e la composizione. L'on. Leone avanzava poi una proposta singolare e cioè di considerare fra gli organi ordinari della giustizia anche quelli della giurisdizione amministrativa in senso proprio, quali la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa.

Calamandrei sulla proposta dell'on. Leone di considerare come ordinarie alcune delle giurisdizioni speciali allora esistenti (Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Giunta provinciale amministrativa), osservava che il fare parte della Magistratura ordinaria «non dipende solo dall'averne la qualificazione, bensì dall'essere inclusi, coordinati ed inquadrati in quel sistema di garanzie che si vuol stabilire per mantenere l'indipendenza e l'autogoverno della Magistratura. Infatti, se l'autogoverno della Magistratura significa che i giudici debbono essere nominati dal corpo dei magistrati e che le mancanze disciplinari debbono parimenti essere sottoposte alla loro competenza, è perfettamente inutile affermare che sono giudici ordinari anche i giudici speciali, se non viene loro concessa la stessa garanzia di nomina e giurisdizione disciplinare»44.

Pertanto, per Calamandrei, mantenere in vita delle giurisdizioni speciali avrebbe significato di fatto, ammettere l'esistenza di organi che, pur amministrando la giustizia, sarebbero privi delle garanzie essenziali riconosciute invece ai giudici ordinari.

Quindi, in conclusione del suo intervento, rigettava la proposta di Leone, e pur

42 Ibidem

43 L'onorevole Bozzi proponeva l'adozione in Costituzione della seguente formula: “Non si possono istituire giudici speciali, se non per legge costituzionale”.

44 Resoconto sommario della seduta di mercoledì 18 dicembre 1946 della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione_II_Sezione/sed007/sed00 7nc.pdf

essendo egli disposto a discutere la permanenza in vita del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, come giurisdizioni speciali eccezionalmente mantenute, si dichiarava nettamente contrario a chiamare “ordinari” organi che continuerebbero ad essere“speciali”.