• Non ci sono risultati.

Organizzazione dei lavori ed approvazione della Costituzione

Dunque l'Assemblea non ebbe già dinanzi a sé un progetto di Costituzione, su cui discutere, precedentemente preparato da un altro organo ad essa esterno. Infatti l'Assemblea dovette creare all'interno di essa un apposito organo, tecnicamente idoneo a elaborare il disegno di una Costituzione da sottoporre poi, come base per la discussione dinanzi alla Assemblea. Fu così che nella seduta del 15 luglio 1946 l'Assemblea deliberò di affidare la elaborazione della nuova Costituzione ad una Commissione composta di 75 deputati, conosciuta con il nome di Commissione dei 7530. I membri della Commissione furono scelti dal Presidente dell'assemblea sulla base delle designazioni dei vari gruppi parlamentari in modo da garantire la partecipazione al processo costituente della totalità delle forze politiche31.

La Commissione, presieduta dall'on. Ruini iniziò i suoi lavori articolandosi in tre Sottocommissioni.

Ciascuna delle sottocommissioni aveva il compito di elaborare una parte del progetto

rispettare né le otto ore né il riposo festivo; e che, se un rimprovero si può fare a quei valentuomini che le compongono, non è quello della pigrizia e della negligenza, ma caso mai quello del troppo impegno e dell'eccessivo scrupolo di precisione che li ha indotti talvolta a discutere intere giornate, e magari parte della notte, della proprietà di una parola o della collocazione di una virgola».

Come nasce la nuova Costituzione, in Calamandrei P., Scritti e discorsi politici, a cura di Norberto

Bobbio, “La nuova Italia” Editrice, Firenze, 1966, V. 1, T. 1, p.288

29 Calamandrei P., La Costituzione della Repubblica italiana in Opere giuridiche, Vol. 3, cit., p. 236 30 «Fino da principio, si è capito che l'assemblea plenaria, coi suoi componenti e colla solennità

parlamentare delle sue sedute pubbliche, non era un organismo idoneo a studiare il piano della nuova costituzione; ed occorreva affidarne la preparazione, affinché poi l'assemblea potesse discuterlo già redatto, ad una delegazione più ristretta dei suoi componenti, capaci di sedersi intorno ad un tavolino e di intendersi de plano et sine strepitu. É nata così, a tale scopo, la commissione dei settantacinque».

Come nasce la nuova Costituzione, in Calamandrei P., Scritti e discorsi politici, cit., V. 1, T. 1, p. 288-289

31 http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/atc04/do cumento/CD1700000360

di Costituzione: la prima sottocommissione, presieduta dal democristiano Umberto Tupini, si occupò del tema "diritti e doveri dei cittadini";

la seconda, presieduta dal comunista Umberto Terracini, dell' "ordinamento costituzionale della Repubblica" (suddividendosi a sua volta in due sezioni: "potere esecutivo" e "potere giudiziario");

la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, dei "diritti e doveri economici".

Le sottocommissioni e le sezioni lavorarono separatamente al fine di sottoporre poi i rispettivi testi all'adunanza plenaria della Commissione dei 75. Le Sottocommissioni lavoravano tutte nello stesso tempo di modo che il lavoro di tutte esse potesse progredire parallelamente. Allo scopo di potere sentire su ogni argomento tutte le voci, le discussioni si svolgevano su più relazioni che venivano affidate di volta in volta a deputati di differenti estrazioni politiche. Le discussioni si svolgevano senza pubblicità.

Al fine di coordinare il lavoro delle tre Sottocommissioni, un Comitato di coordinamento e di redazione venne nominato all'interno della Commissione con lo scopo, appunto, di coordinare le proposte scaturite dai lavori delle Sottocommissioni e sezioni e dare agli articoli la più perfetta formulazione tecnica e redigere un testo organico. Dal numero dei suoi componenti venne indicato abitualmente come Comitato dei 18. Il Comitato lavorò sulle formulazioni delle Sottocommissioni e delle sezioni riordinando i testi e suddividendoli organicamente in parti, titoli e sezioni, riducendo gli articoli da 199 a 131 e inserendo nove disposizioni finali e transitorie con numerazione separata32.

Il “progetto di Costituzione della Repubblica italiana” fu presentato all'Assemblea Costituente in data 31 gennaio 1947 e su tale progetto si iniziò a discutere poco più di un mese dopo, il 4 marzo, continuando poi, quasi ininterrottamente fino alla seduta del 22 dicembre del 1947, quando il testo definitivo della Costituzione italiana venne solennemente approvato. Il 27 dicembre fu promulgata dal Capo provvisorio dello Stato ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

L'Assemblea Costituente funzionò effettivamente fino al 31 gennaio 194833. Infatti

32 Ibidem

33 La Costituzione della Repubblica italiana deve considerarsi una costituzione popolare, dato che essa venne liberamente discussa ed approvata da rappresentanti del popolo. Sotto tale punto di

anche successivamente all'entrata in vigore della nuova Costituzione, l'Assemblea, per ancora un mese, proseguì nei suoi lavori allo scopo di approvare, come definito dalla disp. trans. XVII, la legge per la elezione del Senato della Repubblica, la legge sugli statuti regionali speciali e quella sulla stampa.

Concludendo, il lavoro compiuto dalla Costituente per arrivare alla approvazione della nuova Costituzione si può dividere in due periodi: il primo, durato circa un semestre, di lavoro preparatorio della Commissione dei 75; il secondo, durato circa dieci mesi, di discussioni pubbliche dell'Assemblea plenaria34.

vista la Costituzione del 1948 si differenzia dallo Statuto albertino, tipica costituzione “ottriata”, ossia elargita ai sudditi dalla volontà del sovrano, come atto unilaterale. Pertanto lo Statuto albertino, il quale rimase in vigore per circa 100 anni, dal 4 marzo 1848 sino al 1° gennaio 1948 quando entrò in vigore la Costituzione italiana, ha il suo primo fondamento non già nella volontà del popolo ma nella concessione unilaterale di un monarca (Carlo Alberto di Savoia). La

Costituzione italiana, invece, non riconosce altra fonte se non la sovranità popolare.

34 Calamandrei P., Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori in Opere giuridiche, Vol. 3, cit. p. 323

3. LA FORMA DI GOVERNO NEL DIBATTITO DELLA