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I magistrati ed i partiti politic

LA PROPOSTA DI “REPUBBLICA PRESIDENZIALE” DI PIERO CALAMANDREI.

4. IL RAPPORTO TRA GOVERNO E MAGISTRATURA IL PENSIERO DI CALAMANDREI SULLA INDIPENDENZA

4.5 I magistrati ed i partiti politic

Nell'ambito delle disposizioni del Progetto Calamandrei concernenti lo status dei magistrati, merita un cenno l'art. 24, che sanciva il divieto di iscrizione ai partiti politici. Il testo del Progetto (“I magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico”) era significativamente seguito da un punto interrogativo ad indicare lo stato di incertezza di Calamandrei rispetto alla proposta stessa.

Durante i lavori della Sottocommissione, nella seduta del 20 dicembre 1946, la discussione verteva proprio sull'art. 24 del Progetto.

Le vedute sul tema erano contrastanti.

Mentre Laconi riteneva che tale articolo non dovesse essere inserito nella Costituzione, Giovanni Leone proponeva un emendamento aggiuntivo che estendesse il divieto anche alla iscrizione, da parte dei magistrati, alle associazioni segrete. Targetti osservava che, se il magistrato si occupa in maniera attiva di politica, facendo cioè vita di partito, finirà con il compromettere, anche senza rendersene conto e contro la sua intenzione, la sua libertà di apprezzamento. Tuttavia egli si dimostrava contrario ad un divieto che avrebbe finito per limitare quella libertà di pensiero di cui tutti debbono essere titolari.

Il Presidente Conti dichiarava di essere contrario alla introduzione in Costituzione di qualunque disposizione che limitasse la libertà del magistrato. Quest'ultimo, affermava, deve avere la consapevolezza del suo alto ufficio e non iscriversi ad alcun partito o associazione segreta.

Colui che si iscrive ad un partito politico riduce la propria libertà, mentre invece, concludeva, «deve sentire per primo la necessità di non avere di fronte al pubblico una classificazione politica che possa metterlo in sospetto»45.

Interessante quanto osservava Laconi che ricordava che in una precedente seduta della Sottocommissione, discutendo della indipendenza della magistratura, fu «fatta una dichiarazione contro la tendenza a considerare il magistrato come una figura astratta, a metterlo cioè fuori del mondo vivo e reale in cui tutti gli uomini hanno degli interessi e si muovono coerentemente con essi»46. Si diceva, pertanto, contrario

alla introduzione (che egli considerava ipocrita) in Costituzione della norma proposta da Calamandrei. «Si creerebbe in sostanza una norma puramente formale, che non avrebbe alcun contenuto pratico»47. Riteneva infatti che nessun divieto stabilito dalla Costituzione potesse impedire al giudice, carente di coscienza retta, di continuare a muoversi secondo le sue consuetudini, i suoi interessi di classe, etc.

Ambrosini si diceva invece favorevole alla imposizione del divieto ai magistrati. Se il divieto non fosse sancito, facilmente il magistrato si sarebbe iscritto e avrebbe partecipato alle riunioni di partito. Quindi pian piano avrebbe finito con l'essere travolto dalla passione politica e sarebbe divenuto un combattente nel confronto politico, mettendo pertanto in pericolo la sua completa indipendenza.

Sottolineava che comunque non era da escludere che il magistrato potesse partecipare alla vita pubblica come cittadino. Dichiarava di essere favorevole anche all'emendamento aggiuntivo di Giovanni Leone che prescriveva il divieto di appartenenza ad associazioni segrete.

Venendo a Calamandrei, egli sottolineava ai colleghi presenti il suo stato di incertezza sulla proposta da lui stesso avanzata. Riteneva fondate le ragioni sin là esposte, da chi si professava contrario alla introduzione in Costituzione di un simile divieto, sia da chi riteneva il divieto rivolto ai magistrati di partecipazione ai partiti politici necessario al fine di garantirne l'indipendenza.

Ricordava che sulla questione discussa aveva fatto una sorta di inchiesta “in una rivista da lui indetta a Firenze”48. Emergeva che prevalentemente favorevoli al diritto

della Commissione per la Costituzione

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ii_sottocommissione_ii_sezione/sed010/sed010 nc.pdf

46 Ibidem 47 Ibidem

48 Non viene specificato ma il riferimento è a “Il ponte”, rivista di politica economia e cultura fondata da Piero Calamamdrei a Firenze nell'aprile 1945

dei magistrati alla iscrizione ai partiti politici erano i giovani. La spiegazione di ciò, secondo il pensiero dell'illustre onorevole fiorentino, era da ricercarsi nel fatto che a Firenze vi era un gruppo di giovani magistrati che furono considerati dei veri e propri eroi durante l'occupazione tedesca.

Pertanto per questi, il divieto di militare nei partiti politici era giudicato come un'offesa.

Notava, invece, che per «gli anziani, che ricordano oltrechè la vita fascista quella pre-fascista, prevale il criterio della più assoluta neutralità»49.

Calamandrei desiderava fare conoscere ai colleghi il contenuto di una lettera che gli era stata spedita da un vecchio consigliere di Corte d'Appello. In questa si indicava il caso di un pretore segnalato per carenza al Tribunale di Firenze, e nei confronti del quale si chiedevano accertamenti dal Ministero. Concluse le indagini tuttavia si accertò che quel magistrato godeva di ottima stima e fiducia. Si decise di indagare sul lato politico e si scoprì che la popolazione mal vedeva il democristiano pretore, perché lo voleva iscritto al partito comunista o almeno socialista.

La lettera citata dimostrava, ad avviso di Calamandrei, i rischi legati alla appartenza dei magistrati ai partiti politici.

Calamandrei poi, date le perplessità sul tema si astenne dal votare l'articolo proposto. In sede di commissione la norma “I magistrati non possono essere iscritti ad alcun partito politico” sarà approvata con 8 voti favorevoli, 6 contrari e 2 astensioni (Calamandrei ed il Presidente Conti).

Stessa sorte ebbe l'emendamento presentato da Laconi riguardante il divieto di iscrizione dei magistrati ad associazioni segrete. 13 furono i voti favorevoli, 2 contrari ed una astensione, quella di Calamandrei.

Nell'assemblea plenaria, si verificò poi un mutamento di rotta e prevalse l'idea di allineare i magistrati con i militari, i funzionari di polizia ed i diplomatici nel rinvio alla legge ordinaria della possibilità di sancire il divieto di iscrizione ai partiti politici (art. 98, 3° comma Cost.).

4.6 Indipendenza del giudice da stimoli egoistici ed indipendenza del giudice e