LA CRIMINALIZZAZIONE DELL’IMMIGRAZIONE
LA PREVISIONE DI CONSEGUENZE PENALISTICHE PER VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CONNESSE ALL’IMMIGRAZIONE
1. Immigrazione, sicurezza e reati propri del migrante (ovvero: la criminalizzazione diretta in senso stretto)
5.3. La competenza del giudice di pace
5.3.1. Gli istituti esclusi: oblazione, sospensione condizionale e patteggiamento
In via generale, l’art. 162 c.p. prevede per le contravvenzioni punite con la sola ammenda (come nel caso dell’art. 10 bis) la possibilità per il contravventore di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma corrispondente a un terzo del massimo della pena edittale oltre alle spese del procedimento. Il giudice, verificati i requisiti richiesti ex lege, ha l’obbligo di ammettere il reo all’oblazione111 e, come già anticipato, il pagamento di tale somma estingue il reato112. L’istituto risponde a esigenze di alleggerimento del carico del giudice penale (con riferimento a reati di gravità contenuta) e di opportunità economico-fiscale (assicurando allo Stato la riscossione di somme proporzionate alle ammende previste)113 e conosce solo due eccezioni. La prima riguarda la materia della sicurezza del lavoro e prevede che, anche a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, sia applicabile l’oblazione speciale (l. 24 novembre 1081, n. 689, art. 127). La seconda – che più qui interessa – è invece riferita alla contravvenzione di cui all’art. 10 bis il cui primo comma, ultimo periodo, esclude tout court l’applicabilità dell’oblazione. Risulta così preclusa allo straniero la possibilità di estinguere il proprio reato, pur rientrando quest’ultimo nei parametri che, normalmente, rendono applicabile l’oblazione ex art. 162 c.p. (lo straniero, infatti, in assenza dell’espressa eccezione, potrebbe estinguere la contravvenzione con il pagamento di una somma pari a 3.333 euro).
Allo stato attuale, non si riscontrano nell’ordinamento altre ipotesi in cui una contravvenzione punita con la sola pena dell’ammenda, sia sottratta alla sfera di operatività dell’oblazione. Come visto, la sola altra eccezione prevede un mero inasprimento della disciplina consentendo, tuttavia, l’applicabilità della oblazione speciale114. Proprio quest’ultima forma di oblazione, prevista dall’art. 162 bis c.p. rende estinguibili – con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo edittale – le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, previo vaglio discrezionale del giudice circa la gravità del fatto concreto. Orbene, se l’ordinamento
111 Cfr. G. MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L.GATTA, Manuale di diritto penale, cit. pp. 494 s. 112 V. art. 141 co. 4 e co. 4 bis disp. att. c.p.p.
113 G. MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L.GATTA, Manuale di diritto penale, cit. p. 496
114 Al contrario, si registra un’altra eccezione di senso opposto: l’art. 171 co. 2 l. 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, prevede l’applicabilità di una peculiare forma di oblazione (speciale) a un delitto in materia di diritto d’autore, punito con la multa oblazionabile, dunque, con il pagamento di una somma pari alla metà del massimo.
prevede la possibilità di estinguere anche contravvenzioni più gravi rispetto a quella in esame (punite con pena alternativa tra arresto ed ammenda), la scelta del legislatore del 2009 di escludere il cd. reato di clandestinità dall’istituto dell’oblazione appare quantomeno singolare.
Non potendo ravvisarsi una giustificazione nella gravità della fattispecie – punita, come visto, con la sola ammenda, peraltro contenuta nel limite massimo stabilito dall’art. 26 c.p. – le ragioni della scelta legislativa non possono che essere rinvenute nella volontà del legislatore di applicare simbolicamente allo straniero un maggiore rigore sanzionatorio che, da un lato, lo priva della possibilità di sottrarsi alla pena pecuniaria con il pagamento di una somma oblazionata (eventualità che si sarebbe comunque verificata di rado, considerato che i migranti irregolari normalmente non hanno disponibilità di elevate somme di denaro e che per godere di tale beneficio avrebbero dovuto versare allo Stato più di 3.000 euro) e, dall’altro, inevitabilmente, lo assoggetta alla vera sanzione di fatto prevista per il reato di ingresso e soggiorno illegale: l’espulsione.
La previsione di una disciplina ingiustificatamente più severa destinata al solo straniero offre il fianco a seri dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione il principio di uguaglianza-ragionevolezza115 ad oggi, però, non ancora presentati al vaglio della Corte.
La competenza del giudice di pace, inoltre, esclude di per sé l’applicabilità della sospensione condizionale della pena e dell’applicazione della pena su richiesta delle parti116, riti speciali le cui finalità contrastano con le intenzioni conciliative del procedimento dinnanzi al giudice onorario. La disciplina non subisce deroghe per il reato
ex art. 10 bis, nemmeno a fronte della chiara ‘inconciliabilità’ della fattispecie. Deve,
infine, ritenersi inapplicabile anche l’istituto – proprio della disciplina del giudizio dinnanzi al giudice di pace – dell’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000117. È, infatti, ben difficile immaginare quali siano le condotte che lo straniero dovrebbe tenere per riparare il danno cagionato dal reato,
115 A. CAPUTO, Nuovi reati di ingresso e soggiorno illegale, op. cit., p. 235; G.L. GATTA, Il reato di
clandestinità e la riformata disciplina penale dell’immigrazione, in Dir. pen. proc., 2009, 132; G.
MARINUCCI,E.DOLCINI,G.L.GATTA, Manuale di diritto penale, cit. p. 388, L. MASERA, Terra bruciata, op. cit., p. 28; C. RUGGIERO, La depenalizzazione del reato di “immigrazione clandestina”: un’occasione mancata per il sistema penale italiano, in Dir. pen. cont., fasc. 2/2017
116 Cfr. P. TONINI, Manuale breve di diritto processuale penale, Giuffrè, 2020, pp. 652 ss.
117 In questo senso G.L.GATTA, Immigrazione e delitti contro l’amministrazione della giustizia, op. cit. p.
mediante le restituzioni o il risarcimento, ed eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
5.3.2. La sospensione obbligatoria ex art. 10 bis co. 6 t.u.imm.
L’art. 10 bis co. 6 prevede una speciale causa di sospensione obbligatoria del procedimento penale nell’ipotesi in cui lo straniero, indagato per il reato di cui al comma 1, presenti una domanda di protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251118. La domanda, che lo straniero può presentare alla polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia oppure, in un momento successivo, alla questura, produce sempre l’effetto sospensivo che permane sino all’esaurimento della procedura amministrativa di riconoscimento. Sulla domanda decide la commissione territoriale (art. 32 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25) adottando una delle seguenti decisioni: può riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli art. 11 e 17 del d.lgs. 251/2007; può rigettare la domanda: qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal d.lgs. 251/2007, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo; se la domanda è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 28 ter119; se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati
118 È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione in Italia alla direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
119 Articolo inserito dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. con modif. in l. 1° dicembre 2018, n. 132. Prevede che la domanda sia considerata manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 32 co. 1, lettera b-bis), al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis; c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Di recente, in sede di conversione in legge del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 è stato aggiunto il comma 1 bis ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Ci soffermeremo più approfonditamente sul punto infra, Cap. III.
motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca120.
Dalla decisione della commissione territoriale dipende l’esito del procedimento penale sospeso: se viene riconosciuta la protezione il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 10 bis co. 6)121; in caso di rigetto – nel silenzio della legge – ragionando a contrario procedimento penale dovrebbe riprendere il proprio corso122 .
5.3.3. I possibili esiti del processo: (i) la sentenza di non luogo a procedere per