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4. La pianificazione territoriale di settore

4.4. Il Piano di bacino distrettuale idrografico

Tra le funzioni amministrative che interessano la realizzazione di ogni inse-diamento produttivo nel territorio, compresi quelli relativi alla produzione energetica mediante il ricorso alle fonti rinnovabili, figurano quelle inerenti la difesa del

224 Cfr. CGUE, 21 luglio 2011, C-2/10, ad avviso della quale «La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conserva-zione degli uccelli selvatici, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mer-cato interno dell’elettricità, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l’installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica europea Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati». Lo stesso TAR Puglia, Bari, Sez. I, 3 maggio 2013, n. 674, dopo aver rimesso la questione in via pregiudiziale alla Corte e in seguito alla decisione della stessa, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla Regione Puglia, in base al proprio regolamento regionale n. 15 del 18 luglio 2008, alla realizzazione di una centrale eolica entro il parco nazionale dell’Alta Murgia e il sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale «SIC/ZPS IT 9120007 Murgia Alta». A riguardo si v. F. GUELLA, Modelli di disciplina delle energie rinnovabili

a livello sovrastatale, in CORTESE F. - GUELLA F. - POSTAL G. (a cura di), La regolamentazione della produzione di energie rinnovabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Sistemi giuridici compa-rati, dal livello sovrastatale al locale, Padova, 2013,86 ss.

lo225.

La difesa del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico e la preven-zione dei fenomeni di dissesto costituiscono le finalità cui sono indirizzate una plura-lità di funzioni conoscitive, di programmazione e di pianificazione degli interventi, alla realizzazione delle quali concorrono, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 152/2006, sia lo stato, che le regioni, le province autonome e gli enti locali.

L’art. 64 del Codice ripartisce il territorio nazionale in 8 distretti idrografici (Alpi orientali, Padano, Appennino settentrionale, Serchio, Appennino centrale, Ap-pennino meridionale, Sardegna e Sicilia), ognuno dei quali ricomprende un numero variabile di bacini nazionali, interregionali e regionali elencati dalla medesima norma (v. supra Cap. II).

Centrale nella gestione di ciascun bacino è il piano di bacino distrettuale, de-finito dall’art. 65 del d.lgs. 152/2006 come lo «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato»226.

Il piano deve indicare le zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici227; devono inoltre essere indicate le zone ove è necessario

225 Sulla difesa del suolo cfr. P.LOMBARDI, La difesa del suolo, inA. CROSETTI (a cura di),

Trattato di diritto dell’ambiente. Vol. III La tutela della natura e del paesaggio, Milano, 2014; A. CROSETTI, Difesa del suolo, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, III, Milano, 2006, 1838 ss.; A. CROSETTI, Suolo (difesa del), in Digesto disc. publ., Aggiornamento II, Torino, 2005, 759 ss.; G.GARZIA, Difesa del suolo e vincoli di tutela, Milano, 2003.

226 Sul piano di bacino si v. R. PAPANIA, L’attività di pianificazione dei bacini idrografici nel

testo unico ambientale, in Riv. giur. amb., 2009, 436 ss. Il Piano di bacino in precedenza era discipli-nato dalla l. 183/1989, la quale aveva come ambito di riferimento i bacini fluviali di carattere nazionale, interregionale e regionale per ciascuno dei quali era prevista un’Autorità di bacino.

227 Cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, Governo del territorio e dell’ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2011, 230, per il quale si tratta dell’emanazione di misure positive di tutela che hanno lo stesso fine del vincolo idrogeologico previsto dal r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, nell’ambito dei quali ogni intervento è subordinato ad autorizzazione del comitato forestale. Il passaggio dal vincolo idrogeologico al piano di bacino tende a ridurre le differenze e l’adozione di

mi-servare determinate prescrizioni.

Il piano è elaborato dall’organo tecnico-gestionale dell’Autorità di Bacino, la conferenza operativa dei servizi, ed è poi adottato dalla conferenza istituzionale per-manente, quale organo di governo dell’autorità. Tali organi sono composti sia da sog-getti statali che regionali228, mentre la partecipazione degli enti locali è limitata uni-camente alla fase di Valutazione Ambientale Strategia, alla quale lo stesso piano è as-soggettato (v. infra). Sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall’autorità competente, i piani di bacino sono poi approvati con decreto del Presi-dente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione dello stesso Consiglio dei Mini-stri229.

Quanto agli effetti, le prescrizioni del piano sono immediatamente vincolanti per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino: i programmi e i piani di sviluppo economico e di assetto e uso del territorio devono essere coordinati e comunque non in contrasto con lo stesso. Il piano di bacino viene così a costituirsi come una sorta di super-piano230che si pone a monte degli altri strumenti di pianifi-cazione, con il quale questi devono coordinarsi laddove già nell’ambito della sua formazioni non sia riuscita una composizione degli altri interessi coinvolti.

Nell’ambito del sistema della difesa del suolo agli enti locali è riconosciuto un ruolo solo minore. Lo stesso art. 62 del d.lgs. 152/2006, recante le competenze degli

sure caso per caso con regimi di autorizzazioni più generali: cfr. P. URBANI, Le autorità di bacino di

rilievo nazionale: pianificazione, regolazione e controllo nella difesa del suolo, in Riv. giur. edil., 1995.

228 La conferenza istituzionale è composta dai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche agricole e foresta-li, per la funzione pubblica, per i beni e le attività culturali nonché dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. La conferenza operativa è composta a sua volta dai rappresentati delle stesse amministrazioni.

229 Ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. 152/2006, nelle more di approvazione dei piani di bacino le Autorità adottano piani tralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengono in partico-lare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a mi-sure di salvaguardia e la determinazione delle mimi-sure medesime. Cfr. P. URBANI – S. CIVITARESE MATTEUCCI, Op. cit., 250 ss.

230 Cfr. L.RAINALDI, I piani di bacino nella previsione della legge n. 183 del 1989, Milano, 1992, 74.

enti locali, si limita a prevedere che comuni, province e i loro consorzi partecipino all’esercizio delle funzioni regionali in materia, nei modi e nelle forme previste dalle regioni singolarmente o d’intesa tra loro. Certamente non positiva e contraria ai sue-sposti principi è la relegazione della partecipazione degli enti locali alla formazione del piano alla sola fase della Valutazione Ambientale Strategica.