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2. Impianti e titoli abilitativi

2.2. La procedura abilitativa semplificata

2.2. La procedura abilitativa semplificata.

Ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 28/2011, l'attività di costruzione ed esercizio de-gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore alle sode-glie che impon-gono il ricorso all’autorizzazione unica è assoggettata alla procedura abilitativa

amministrativi e tutela dell’ambiente, in M.A.SANDULLI, Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2010, 1274. Tra i titoli assoggettati a termine figura in primo luogo l’autorizzazione integrata ambien-tale nonché il permesso di costruire, il quale decade ove i lavori non siano iniziati nel termine di un anno.

93 Sulle conseguenze e sulle problematiche legate al riconoscimento all’autorizzazione unica degli effetti della variante urbanistica si v. infra Cap. IV e Cap. V, mentre sulle problematiche legate al collocamento nelle aree agricole si v. infra Cap. V.

94 Cfr. C. Cost. 11 novembre 2010, n. 313 e 24 luglio 2009, n. 2009; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 1020/2010 e Sez. VI 3039/2012. Si veda altresì E.ORLANDO, Il sistema giuridico italiano in

mate-ria di energie rinnovabili, cit., 211, ss.; G. DE GIORGI, Le procedure integrate, in S. GRASSI – M.A. SANDULLI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente. Vol. II: I procedimenti amministrativi per la

tutela dell’ambiente, Milano, 2014, 191 ss.

plificata (PAS)96.

In particolare, alla PAS sono assoggettati gli impianti specificati dai paragrafi 11 e 12 delle linee guida.

Si tratta, innanzitutto, degli impianti fotovoltaici installati su edifici, laddove la superficie complessiva del modulo non sia superiore a quella del tetto su cui insi-stono, oltre che degli impianti fotovoltaici di soglia inferiore a quella fissata all’Allegato A del d.lgs. 387/2003.

Ad essa sono inoltre assoggettati gli impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, qualora operino in asset-to cogenerativo e abbiano una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (c.d piccola congenerazione) ovvero a 3.000 kWt ovvero qualora l’impianto abbia una potenza inferiore rispetto a quella determinata dall’Allegato A.

Anche per gli impianti eolici il termine di riferimento è quello previsto dalla Tabella A, per cui tutti gli impianti che abbiano una potenza inferiore rispetto a 50 kW sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.

Parimenti, ai sensi del punto 12.6, lett. b) delle Linee guida, è richiesta la PAS anche per le torri anemometriche che siano finalizzate alla misurazione temporanea del vento nel caso in cui la misurazione abbia una durata superiore ai 36 mesi.

Secondo quanto prescritto dal punto 11.3, inoltre, anche gli impianti e le opere necessarie alla connessione elettrica sono realizzabili attraverso la PAS, al pari dell’impianto.

Occorre specificare che i richiamati limiti di potenza sono da intendere «come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizio-ne decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di conposizio-nessioposizio-ne alla rete elettrica»; sicché, ove la potenza complessiva al punto di connessione sia superiore,

96 Sulla Procedura Abilitativa Semplificata si v. V.DE GIOIA –G.SPIRITO, Le semplificazioni

dell’attività edilizia. Dalla procedura abilitativa semplificata (d.lgs. 3.3.2011, n. 28) alle novità del decreto sviluppo(l. 12.7.2011, n. 106), Torino, 2011. L’art. 6 del d.lgs. 28/2011 ha sostituito la Dichia-razione di inizio attività in precedenza prevista dalle Linee Guida, poi divenuta segnalazione certificata di inizio attività per effetto della l. 122/2010.

non si potrà che ricorrere all’autorizzazione unica. Occorre altresì ricordare come, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. 28/2011, alle Regioni sia riconosciuto il potere di elevare tali soglie fino a 1 MW, sicché la linee di demarcazione tra il ricorso all’AU o alla PAS può variare da regione a regione, alla luce delle discipline in con-creto adottate.

Quanto all’aspetto procedimentale, la PAS trova avvio con la presentazione, al comune territorialmente competente, di una dichiarazione da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne abbia la disponibilità, almeno trenta giorni prima dell'effet-tivo inizio dei lavori. Tale dichiarazione deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regola-menti edilizi vigenti e la non contrarietà agli struregola-menti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; alla stessa devono poi essere allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Il comune, ove entro tale termine sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, è tenuto a notificare all'interessato l'ordine motivato di non effet-tuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informare l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni ne-cessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il comune, invece, non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta gior-ni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

La realizzazione dell'intervento deve poi essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, salva la presentazione di una nuova dichiarazione per la realizzazione della parte non ultimata. L'interessato è in ogni caso tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori, in se-guito al quale il progettista o un tecnico abilitato deve rilasciare un certificato di col-laudo finale, attestante la conformità dell’opera alla dichiarazione, nonché una ricevu-ta dell'avvenuricevu-ta presenricevu-tazione della variazione caricevu-tasricevu-tale conseguente alle opere

rea-lizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

A differenza di quanto avviene per l’autorizzazione unica, che sostituisce tutti i titoli, laddove per la realizzazione dell’intervento assoggettato a PAS siano richiesti altre autorizzazioni – quali concessioni di derivazione, autorizzazioni ambientali, pae-saggistiche e di tutela dei beni culturali – sarà onere del privato allegarle alla dichia-razione, salvo che il comune non vi provveda direttamente.