Il rilascio dell’autorizzazione unica può presupporre lo svolgimento di ulterio-ri subprocedimenti. Nel presente paragrafo si esaminerà il pulterio-rincipale di questi, la VINCA, e il ruolo che nella stessa possono svolgere gli enti locali.
La VINCA concerne i progetti aventi a oggetto la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree SIC, ZPS o ZSC (sulle quali si v.
supra Cap. IV).
In tal caso, il rilascio dell’autorizzazione presuppone necessariamente la pre-via sottoposizione del progetto a valutazione d’incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357298: in particolare, ai sensi del comma 8,
297 Al fine di garantire il confronto dialettico tra le parti, il TAR Puglia, Bari, con sentenza del 21 maggio 2012, n. 976, ha evidenziato come anche alla VIA sia applicabile l’art. 10-bis della l. 241/1990, con la conseguenza che di un eventuale esito negativo debba essere dato preavviso all’istante e agli altri soggetti interessati.
298 Sulla valutazione d’incidenza ambientale (c.d. VINCA) si v. A.PORPORATO, La tutela della
fauna, della flora e della biodiversità, in A. CROSETTI (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente. Vol.
III – La tutela della natura e del paesaggio, Milano, 2014 749 ss.; A. CARAFA, La valutazione di inci-denza ambientale, in P.DELL’ANNO –E.PICOZZA (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente. Vol II.
– Discipline ambientali di settore, Padova, 2013, 585 e ss.; M. BENOZZO – F. BRUNO, La valutazione di
Incidenza. La tutela della biodiversità tra diritto comunitario, nazionale e regionale, Milano, 2009; M. ZINZI, La normativa comunitaria in tema di conservazione della biodiversità tra la valutazione di
inci-denza ed il regime di tutela provvisorio delle ZPS, in Dir. pubbl. comp eur., 2008, 492 ss. La VINCA è stata prevista dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, poi recepita con il d.p.r. 357/1997, il quale è stato
tà competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento ac-quisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi».
Ai sensi dell’art. 5 la verifica di incidenza deve essere esperita in relazione a tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
Per i progetti di rilievo nazionale è competente il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre nel caso di progetti di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale l’autorità competente è individuata dalla disci-plina regionale, la quale ben potrebbe rimettere nel caso la stessa valutazione all’ente locale. Le stesse modalità di presentazione dei relativi studi e i tempi per l'effettua-zione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipal'effettua-zione alle procedure nel caso di piani interregionali vengono individuate dalle regioni e dalle province au-tonome, per quanto di propria competenza. Fino alla individuazione dei tempi, la ve-rifica deve essere conclusa entro 60 giorni dal ricevimento dello studio.
Sotto l’aspetto procedimentale, ai fini della valutazione l’istante è tenuto a presentare uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'Allegato G del d.p.r. 357/1997, i principali effetti che l’intervento progettato può avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi299.
Nel corso del procedimento l’autorità competente ha la facoltà di chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero di indicare le indicazioni alle quali il
modificato con d.p.r. 120/2003 in seguito all’avvio di una procedura di infrazione da parte della Com-missione europea.
299 La VINCA deve necessariamente essere acquisita in via preventiva da parte dell’autorità competente ad autorizzare la realizzazione di un progetto in un’area SIC, ZPS o ZSC (TAR Liguria, Sez. I, 25 marzo 2013, n. 522, in Riv. giur. edil., 2003, I, 664; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 3 luglio 2012, n. 325; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 1 ottobre 2007, n. 1420).
ponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
Se l’intervento interessa un’area ricompresa parzialmente o interamente nell’ambito di un’area protetta, la valutazione deve essere effettuata sentito l’ente ge-store della stessa.
Nel caso in cui il progetto sia altresì sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito di tale procedura, la quale sarà tenuta a considerare anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali i siti e le zone sono state individuate. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presen-te regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'Allegato G del d.p.r. 357/1997.
Nel corso dell’istruttoria deve essere riconosciuta anche agli enti locali inte-ressati – laddove non direttamente titolari del potere di svolgere la valutazione – la facoltà di partecipare al procedimento ai sensi dell’art. 9 della l. 241/1990, presentan-do memorie e presentan-documenti che presentan-dovranno essere valutati dall’amministrazione, in un’interpretazione sistematica dell’istituto che risulti ispirata e rispettosa dei principi di leale collaborazione e del giusto procedimento.
All’esito dell’istruttoria il procedimento potrà concludersi con una valutazione positiva o con una valutazione negativa, laddove il progetto risulti foriero di conse-guenze negative sull’integrità di un sito, nel qual caso si dovrà procedere a valutare le possibilità alternative300. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazio-ne di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba comunque essere realizzato per motivi imperativi di rilevante inte-resse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni
300 Per TAR Umbria, Sez. I, 24 agosto 2010, n. 429, la VINCA costituisce uno strumento di tu-tela preventiva dell’ambiente, il quale deve permettere che il progetto possa essere in seguito modifica-to, secondo le prescrizioni indicate, così da eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera proget-tata.
competenti sono tenute ad adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.
Venendo a esaminare in particolare il rapporto tra le aree della Rete Natura 2000 e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, una lettura favorevo-le alla tutela degli interessi ambientali è stata fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, alla quale il TAR Puglia, Bari, aveva rimesso la questione rela-tiva alla compatibilità con le direttive habitat e uccelli e con quelle in materia di energie rinnovabili (v. supra cap. II) nonché con i principi di proporzionalità e non discriminazione della legge regionale che vietava totalmente la collocazione nelle are di Rete Natura 2000 di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo senza alcuna previa valutazione d’incidenza di ogni singolo progetto301.
Come già evidenziato (v. supra cap. IV), ad avviso della Corte di Giustizia è legittima una previsione nazionale che escluda totalmente la realizzabilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree Natura 2000 se conforme ai principi di proporzionalità e non discriminazione, il rispetto dei quali è stato poi ac-certato nel caso di specie dal TAR Puglia, Sede di Bari, il quale ha ritenuto legittime le limitazioni regionali302. In fattispecie analoghe a quelle esaminate dalla Corte di Giustizia è evidente come non potrà che essere totalmente esclusa la realizzabilità dell’impianto nell’area, senza necessità di disporre una VINCA – la quale non po-trebbe in ogni caso che essere negativa – con conseguente irrilevanza altresì del ruolo dell’ente locale.
In tutti tali casi i lavori della conferenza di servizi riprenderanno in seguito al-la conclusione del subprocedimento, con al-la trasmissione delal-la valutazione finale all’autorità procedente.