• Non ci sono risultati.

La VIA e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

5. La Valutazione di Impatto Ambientale

5.1 La VIA e gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

La sottoposizione di un progetto relativo a un impianto di produzione di ener-gia elettrica da fonte rinnovabile a VIA può essere obbligatorio oppure rimesso a una preventiva valutazione di assoggettabilità.

Gli Allegati II, III e IV (quest’ultimo limitatamente ai progetti che ricadono all’interno della aree protette) del Codice dell’ambiente individuano i progetti da sot-toporre obbligatoriamente a VIA. Tra questi figurano, nell’ambito dei progetti la

ogni caso più ridotta rispetto a quella investita dal piano ma al contempo maggiormente valutabile, perché il progetto, rispetto al piano, si basa su dati concreti, necessariamente definiti e più attuali rispet-to a quelli avuti presenti in sede di redazione del piano e quindi di effettuazione della V.A.S. Cfr. TAR Marche, Ancona, Sez. I, 6 marzo 2014, n. 291.

266 In caso di conflitto tra autorità regionali il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre, previo parere conforme della Conferenza Stato-Regioni, che si applichino le procedure per i progetti di competenza statale.

lutazione dei quali è rimessa alla competenza statale, la realizzazione nonché le modi-fiche sostanziali267 di:

a) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;

b) centrali per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di conces-sione superiore a 30 MW, incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;

c) impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare; Sono invece obbligatoriamente sottoposti a VIA regionale:

a) gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;

b) gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresen-tante del Ministero per i beni e le attività culturali;

Ai sensi del paragrafo 14.7 delle Linee guida, sono necessariamente subordi-nati a verifica di assoggettabilità alla VIA:

a) gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;

b) gli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale comples-siva superiore a 1 MW.

È in ogni caso fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di ve-rifica di assoggettabilità.

La valutazione di assoggettabilità (detta anche procedura di screening) è una fase preliminare attraverso la quale si valuta se un determinato progetto possa avere un impatto significativo sull’ambiente tale da dover essere sottoposto alla procedura

267 Per modifica sostanziale si intende, ai sensi dell’art. 5 del Codice dell’ambiente, la variazio-ne di un progetto approvato (che sia stato realizzato o meno), comprese le variazioni della caratteristi-che e del funzionamento o il potenziamento dell’opera, caratteristi-che possano dare luogo a effetti significati e negativi sull’ambiente. Non sono sostanziali, invece, le modifiche che comportino mitigazioni di im-patti ambientali, senza dare luogo ad alternazioni strutturali significative del manufatto. In tali casi viene assoggettata a VIA l’opera complessiva, risultante dalla somma dei nuovi interventi e di quelli esistenti: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3116.

di VIA. Siffatta procedura è disciplinata dall’art. 20 del Codice dell’ambiente, ai sensi del quale il progetto preliminare, unitamente a uno studio preliminare ambientale, de-ve essere trasmesso all’autorità competente dallo stesso proponente.

In tali casi, in seguito alla trasmissione del progetto, viene pubblicato un avvi-so sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sull’albo pretorio dei comuni coinvolti. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro 45 giorni e, nei successivi 45, l’autorità competente, tenuto conto delle zioni, verifica gli eventuali effetti negativi e significativi sull’ambiente. Le osserva-zioni possono essere presentate anche dagli enti locali, quali soggetti competenti per la tutela degli interessi territoriali ove il progetto dovrà essere realizzato.

All’esito, se il progetto non presenta impatti ambientali significati, viene escluso dalla VIA, mentre negli altri casi prende avvio il procedimento ordinario, con provvedimento motivato da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale o sul BUR e direttamen-te impugnabile dagli indirettamen-teressati268.

In entrambi i suesposti casi, tanto che si debba sottoporre il progetto alla VIA che alla Valutazione di assoggettabilità, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi, ai sensi dell’art. 14-ter della l. 241/1990 e del punto 14.13, delle Linee guida, sino al termine prescritto per la conclusione della procedura di verifica di assoggetta-bilità o di valutazione di impatto ambientale, eventualmente comprensiva, ove previ-sto, altresì della valutazione d’incidenza ambientale (sulla quale v. infra). La proce-dura di VIA costituisce una proceproce-dura antecedente – eventualmente anche presuppo-sta ove obbligatoria – rispetto a quella principale unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003269.

Nel caso in cui sia progettata la realizzazione di una pluralità di impianti di produzione nella medesima area o in aree contigue, anche se oggetto di progetti diffe-renti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2011 le Regioni e le Province

268 Cfr. Cons. Stato, 3 marzo 2009, n. 1214; TAR Molise, Sez. I, 23 luglio 2010, n. 374.

269 Cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 21 febbraio 2014, n. 563, ad avviso del quale la conferenza di servizi deve aver luogo nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione all'eserci-zio di impianti alimentati da energie rinnovabili e non anche in quello, ad esso cronologicamente ante-cedente, volto al rilascio della VIA.

nome devono prevedere forme di valutazione di impatto ambientale cumulative. Nel caso di pluralità di impianti solo una valutazione complessiva può infatti valutare adeguatamente tutti gli impatti che possono derivare per l’ambiente e l’ecosistema270.

In tal caso le considerazioni conclusive dovranno tenere conto dei fattori deri-vanti dalla cumulabilità delle strutture e non essere il frutto di analisi distinte e relati-ve a ogni singolo progetto.

In un tale contesto normativo, ove sono le stesse previsioni di legge a specifi-care quali impianti devono essere sottoposti a VIA e quali no, agli enti locali è rico-nosciuto un ruolo marginale, il quale può essere svolto pressoché unicamente in sede

screening, nell’ambito della quale possono eventualmente sottolineare l’opportunità o meno dell’assoggettare il progetto alla procedura, senza che tuttavia le loro conside-razioni siano vincolanti per l’amministrazione procedente.