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La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica

3. Le fonti energie rinnovabili nella disciplina normativa italiana

3.1. La liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica

Prima di esaminare la disciplina oggi vigente nello specifico settore della pro-duzione energetica da fonti rinnovabili è opportuno tratteggiare brevemente la disci-plina afferente alla produzione di energia elettrica in generale e alla sua liberalizza-zione nel contesto nazionale.

Il sistema energetico italiano, infatti, a decorrere dagli anni novanta è stato progressivamente aperto alla libera concorrenza grazie all’impulso del diritto comuni-tario, che ha portato al superamento del monopolio che sino dagli anni ’60 riservava la produzione di energia elettrica in via esclusiva all’ENEL69.

69 La produzione di energia elettrica venne riservata allo Stato con la l. 6 dicembre 1962, n. 1643, recante «Istituzione dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e trasferimento ad esso delle im-prese esercenti le industrie elettriche», la quale costituisce l’unico esempio di nazionalizzazione dispo-sta in attuazione di dell’art. 43 Cost. E’ poi con il d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche nella l. 8 agosto 1992, n. 359, che, in ragione della nuova e mutata ottica che vede l’opinione pubblica favorevole a un arretramento del pubblico a favore di un avanzamento del privato nei settori produttivi, l’ENEL viene trasformata in una società per azioni, la quale da riservataria diventa concessionaria del-lo Stato per la produzione energetica. La successiva privatizzazione sostanziale veniva poi subordinata, dal d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella l. 30 luglio 1994, n. 474, alla previa creazione di un organismo indipendente per la regolazione delle tariffe e il controllo del servizi. A riguardo, tra i molti, si vedano AA. VV., Privatizzazione e liberalizzazione nel settore elettrico. L’evoluzione della

normati-va., Atti del Convegno svoltosi a Stresa il 18 novembre 1994, Milano, 1995; F.BONELLI, La

La liberalizzazione del settore, dopo una prima marginale apertura, disposta dalla l. 9 gennaio 1991, n. 9 con riferimento all’attività di produzione da fonti rinno-vabili e di autoproduzione da fonti tradizionali 70, trova avvio con l’adozione del de-creto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 che, in attuazione della direttiva 96/92/CE, ri-forma l’intera disciplina della materia abrogando tutte le norme precedenti con esso incompatibili71.

Il decreto realizza una separazione tra le diverse fasi del servizio elettrico, de-lineando per ciascuna uno specifico regime: ai sensi dell’art. 1, infatti, le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono liberalizzate, fermo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico eventualmente pre-visti, mentre restano riservate allo Stato le attività di trasmissione e dispacciamento, che sono attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale, e l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, svolta in ciascun ambito comunale da un concessionario individuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato.

Con specifico riferimento all’attività di produzione, l’art. 8 del decreto preve-de che nessun soggetto possa produrre ed importare più preve-del 50% preve-del totale dell’energia elettrica utilizzata a decorrere dal 1 gennaio 2003. A completamento di tale divieto viene contestualmente imposto all’ENEL di cedere entro la stessa data almeno 15.000 MW della propria capacità produttiva, così da assicurare l’ampliamento del novero dei produttori e garantire l’effettiva liberalizzazione, non-ché di scorporare il ramo di azienda di gestione della rete ad alta e altissima tensione

XI, Torino, 1996, 568 ss.; E. FRENI, Le privatizzazioni, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto

amministrativo, Diritto amministrativo speciale, IV, 2003, 3947 ss.

70 La l. 9 gennaio 1991, n. 9, recante «Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico na-zionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoprodu-zione e disposizioni fiscali», superava il precedente monopolio con riferimento alla produzioni da fonti rinnovabili, assoggettandola a un regime speciale di denuncia, e all’autoproduzione, assoggettata a una speciale autorizzazione ministeriale.

71 Sul d.lgs. 79/1999 si vedano M. GOLA, L’organizzazione pubblica del mercato elettrico, in

Giorn. dir. amm., 1999, 6, 517 e ss.; E. GRIPPI e F. MANCA, op. cit., 113 e ss.; G. NAPOLITANO,

L’energia elettrica e il gas, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto

am-ministrativo speciale, III, Milano, 2003, 2189 e ss. C.SCARPA,Chi ha paura della concorrenza nel settore elettrico? Note a margine del decreto Bersani, in Mercato concorrenza regole, 1999, 105 ss.

a favore della nuova costituita Società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale. Quanto all’attività di acquisto e vendita, il mercato viene diviso tra mercato libero, ove i clienti idonei posso stipulare liberamente contratti con qualsiasi fornito-re, allora unicamente alle grandi industrie, e mercato vincolato, per tutti gli altri uten-ti, che possono approvvigionarsi esclusivamente dal distributore locale.

Il settore elettrico è stato poi interessato dall’adozione di alcuni decreti legge, quali il d.l. 7 febbraio 2002, n. 2 (c.d. Sblocca centrali), convertito nella l. 9 aprile 2002, n. 55, il d.l. 18 febbraio 2003, n. 25, convertito nella l. 17 aprile 2003, n. 83 e il d.l. 29 agosto 2003 n. 239, convertito nella l. 27 ottobre 2003, n. 90, finalizzati a far fronte urgentemente alla situazione di emergenza creatasi in particolare a seguito del

black-out del 28 settembre 200372. Essi intervengono ridisciplinando, in particolare, la procedura di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti da fonti tradizio-nali di potenza superiore a 300 Mw, i quali vengono subordinati a un’autorizzazione unica del Ministero per le attività produttiva da rilasciarsi in seguito a una procedura

che coinvolge anche gli enti locali: ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, invero, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio saranno inserite le opere. E al fine di individuare le misure di compensa-zione e riequilibrio ambientale, poi, alla Regione competente è data la facoltà di pro-muovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati.

Il complesso panorama normativo in materia è stato in seguito riordinato con la l. 23 agosto 2004, n. 23973, mediante: a) la definizione delle competenze dello Sta-to e delle Regioni, in relazione al nuovo assetSta-to costituzionale successivo alla riforma del Titolo V; b) il completamento del processo di liberalizzazione dei mercati energe-tici; c) la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti e per le linee elettriche. E, nella prospettiva di completare la liberalizzazione, la legge da un

72 Sul black-out del 28 settembre 2003 si vedano A.CLÔ –D.PASTORINO, Fatti e misfatti del

deficit elettrico in Italia, in Energia, 2003, 3, 10 ss.;C.A.NUCCI –A.BORGHETTI, Black-out: cause e

mezzi per prevenirli, in Energia, 2003, 3, 20 ss.; A. CLÔ, Fatti e misfatti/2. Dal deficit al blackout

elet-trico, in energia, 2003, 4, 2 ss.

73 Per un commento della legge si veda M.DE BELLIS,La legge di riordino del settore energeti-co, in Giornale di diritto amministrativo, 2005, 249 ss.

parte ha esteso, in attuazione della direttiva comunitaria 2003/547CE, l’idoneità a tut-ti i clientut-ti finali non domestut-tici dal 1 luglio 2004 e a tuttut-ti i clientut-ti dal 1 luglio 2007, vietando, dall’altra, ai concessionari e affidatari della gestione dei servizi pubblici lo-cali e di rete l’esercizio di attività di produzione.

L’apertura totale al mercato dell’attività di vendita è stata quindi successiva-mente disposta con il d.l. 18 giugno 2007, n. 73, convertito nella l. 3 agosto 2007, n. 125, in forza del quale dal 1 luglio 2007 a tutti i clienti finali è riconosciuta la facoltà di scegliere tra il rimanere nel regime di tutela o il passare nel settore del libero mer-cato e quindi di scegliere liberamente il proprio fornitore.

La disciplina del settore energetico trova poi completamento con il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93, recante anche l’attuazione della direttiva 2009/72/CE, il quale in-terviene tra l’altro in tema di gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché prevedendo delle procedure per la realizzazione urgente di nuovi impianti nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte a un pericolo per la sicurezza del set-tore elettrico 74.