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La tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione

2. Lo sviluppo sostenibile e le energie rinnovabili nel diritto dell’Unione Europea

2.2. La tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione

L’esame della disciplina comunitaria in materia di fonti energetiche rinnova-bili non può essere disgiunto da un breve cenno alle politiche e alla disciplina comu-nitaria in materia ambientale, posto lo stretto collegamento che sussiste tra l’incremento dell’utilizzo dell’energia verde e gli obiettivi futuri che l’Unione euro-pea si è posta in termini di crescita sostenibile.

Anche nella prospettiva europea, infatti, lo sviluppo economico si deve salda-re con la tutela ambientale, settosalda-re divenuto centrale tra le competenze delle Istituzio-ni comuIstituzio-nitarie54, così come previsto ora dall’art. 3, par. 3, del TUE, in forza del quale

53 Cfr. E. CIARALLI, I mercati europei dell’elettricità e del gas. Il terzo pacchetto legislativo

presentato dalla Commissione, in Mercato concorrenza regole, 2008, 1, 179 ss.

54 Sulla tutela dell’ambiente nel diritto dell’Unione Europea si vedano O.PORCHIA,Le politiche dell’Unione Europea in materia ambientale, in R. FERRARA – C.E. GALLO (a cura di), Op. cit., 153 e ss.; R. ROTA, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in E. PICOZZA – P. DALL’ANNO, Trattato di

diritto dell’ambiente, I, cit. 151 ss.; S. QUADRI, op. cit., 71 ss.; G. DE ROSSI, Diritto dell’ambiente, To-rino, 2011, 35 ss.;M.MONTINI, Unione Europea e ambiente, in S.NESPOR-A.L.DE CESARIS, Codice

orga-l’Unione si deve adoperare per «lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato […] su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente».

E l’art. 4 del TFUE attribuisce all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in materia ambientale, prevedendo altresì all’art. 11 che «le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizio-ne e definizio-nell’attuaziodefinizio-ne delle politiche e azioni dell’Uniodefinizio-ne, in particolare definizio-nella prospetti-va di promuovere lo sviluppo sostenibile».

Gli artt. 191, 192 e 193 TFUE, inoltre, dedicati specificatamente alla politica ambientale, impegnano le istituzioni in particolare alla tutela dell’ambiente, all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse umane nonché al contrasto dei cam-biamenti climatici.

In tale contesto normativo, il 20 novembre 2013 le Istituzioni hanno adottato con la Decisione 1386/2012/UE il settimo programma d’azione ambientale, «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta», con il quale sono stati definiti la strategia e gli obiettivi che si intendono perseguire sino al 2020, tra i quali figura la trasformazione dell’Unione «in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva», nonché il miglioramento della «sostenibilità delle città dell’Unione» 55.

All’attuazione di tale strategia e alla realizzazione dei più alti standard di tute-la ambientale vengono impegnate «Le autorità pubbliche a tutti i livelli […] in coltute-la- colla-borazione con gli operatori economici, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e i privati cittadini».

Anche a livello europeo è stata pertanto riconosciuta la centralità del ruolo

nizzativo ed i principi fondamentali, in M.P.CHITI –G.GRECO, Trattato di diritto amministrativo

eu-ropeo, Pt. Speciale, Milano, 2007; V. PEPE, Lo sviluppo sostenibile tra diritto comunitario e diritto

in-terno, in Riv. giur. amb, 2002, 209 ss.; G. CATALDI, Ambiente (tutela dell’) Diritto della Comunità

eu-ropea, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2001.

55 L’intervento dell’Unione in materia ambientale si è realizzato mediante l’adozione di diversi programmi d’azione, documenti programmatici redatti a partire dal 1973 per definire la politica nel set-tore e anticipare il contenuto dei singoli atti normativi poi approvati nel corso dei vigenza dei singoli programmi: il I programma fu adottato per gli anni 1973 – 1977; il II per gli anni 1977 – 1981; il III per gli anni 1981 – 1985; il IV per gli anni 1987 – 1992; il V per gli anni 1993 – 2000; il VI per gli an-ni 2002 – 2012.

gli enti locali nel settore ambientale, ai quali, peraltro, già il quinto programma di azione ambientale riconosceva un ruolo particolarmente significativo nell’assicurare la sostenibilità dello sviluppo mediante l’esercizio delle proprie funzioni, così come poi ribadito dal sesto programma (Decisione 160/2002/CE), riferito agli anni 2001-2010, che a sua volta promuoveva «un ampio dialogo e lo scambio di esperienze con le amministrazioni nazionali e locali dei paesi candidati in merito allo sviluppo soste-nibile e alla conservazione del loro patrimonio ambientale».

E, in linea con tali previsioni, oggi il settimo programma d’azione, considerato che entro il 2020 l’80 % della popolazione dell’Unione vivrà in zone urbane o periur-bane, espressamente riconosce come lo «sviluppo sostenibile richiede una coordina-zione efficace ed efficiente tra i diversi livelli dell’amministracoordina-zione, al di là dei confi-ni ammiconfi-nistrativi e il coinvolgimento sistematico delle autorità regionali e locali nella programmazione, formulazione e sviluppo di politiche che hanno un impatto sulla qualità dell’ambiente urbano».

Il coinvolgimento essenziale degli enti locali è poi previsto anche da atti setto-riali, tra i quali figura il «Patto dei Sindaci»: esso, preso atto del ruolo decisivo che le città svolgono nella mitigazione dei cambiamenti climatici, impegna gli enti firmatari a compiere una serie di azione, tra le quali figura anche l’adozione di un Piano d’azione per l’energia sostenibile (sul quale v. infra Cap. IV)56. E il ruolo fondamen-tale degli enti locali è stato altresì riconosciuto a livello europeo dalla «Carta europea delle autonomie locali», firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, la quale, «conside-rando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni re-gime democratico», all’art. 4 espressamente prevede come «Le collettività locali do-vranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente»57.

56 A riguardo si veda www.pattodeisindaci.eu nonché S.PICCHIOLUTTO, Il patto dei sindaci per

l’energia sostenibile in Europa, in Amb. & svil., 2010, 457 ss.

57 Sulla Carta europea delle autonomie locali, che è stata recepita nel nostro ordinamento con la l. 30 dicembre 1989, n. 439, si v. V. PARISIO,La “Carta europea delle autonomie locali” e il disegno di legge delega per la “Carta delle autonomie locali” italiana: a coincidenza nominale o vera