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Il Trattato di non proliferazione nucleare

IL RUOLO DELLE ARMI E DELLA PRESENZA MILITARE NELLA PROIEZIONE ESTERNA DELL’EUROPA OGGI

3. Il Trattato di non proliferazione nucleare

Dopo la fine dellaSeconda guerra mondiale, la volontà di dare un assetto più stabile alla pace – riconquistata a prezzo di quella che la Carta delle NU

defini-7 L’adempimento iniziale richiesto agli Stati parte è proprio la presentazione all’Organizzazio-ne di un rapporto che indichi in dettaglio le armi chimiche e/o gli impianti per la produzioall’Organizzazio-ne e conservazione presenti nel proprio territorio: cfr. OPCW, Eliminating Chemical Weapons and

Chemical Weapons Production Facilities, Fact Sheet n. 6, 2017 disponibile in https://www.

opcw.org/resources/fact-sheets (7 luglio 2019). Alcuni Stati (8) dichiarano il possesso di armi chimiche, altri solo la presenza di impianti (14).

8 La distruzione delle armi di questo tipo risulta particolarmente difficile e costosa, dal mo-mento che le sostanze chimiche vanno disattivate in modo irreversibile e con procedimenti che non producano danni alle persone o all’ambiente. Si esclude pertanto che le armi o i loro compo-nenti possano semplicemente essere sotterrate o sprofondate nel mare. Nel 2007 gli Stati Uniti, ad esempio, chiedono una proroga sostenendo di non essere in grado di adempiere nel termine ini-zialmente previsto: ma, al 2017, il processo non risulta ancora completato (cfr. il rapporto citato

supra, n. 7).

9 Non appare però sostenibile che si configuri un’autonoma eccezione al divieto di uso della forza, per reagire a tale evento, come invece presupposto dalla decisione degli SU di attaccare la Siria, con raid aerei, dopo la notizia dell’uso di armi chimiche, attribuito al regime di Assad: cfr.

United States Bombs Syrian Government Facilities in Response to Chemical Weapons, in Ameri-can Journal of International Law, 112, 2018, p. 522.

sce un’immane tragedia – determina la conclusione dei trattati che costituiscono gli assi giuridici tuttora portanti di un sebbene imperfetto “ordine” mondiale. Si tratta in primo luogo del divieto di uso della forza, norma pattizia nuova al-l’epoca, ma divenuta di diritto consuetudinario ed anzi di diritto cogente, alme-no nella parte che implica il divieto di aggressione. I lavori per il Trattato sulle armi nucleari iniziano subito dopo la fine della Seconda Guerra mondiale, ma i negoziati non contemplano la possibilità di stabilire un divieto di uso e infine, su questo, il testo dell’accordo tace. Piuttosto, l’obiettivo del Trattato di non proliferazione nucleare è quello di stabilire un regime in cui – come noto – al-cuni Stati restano liberi di possedere armi nucleari mentre tutti gli altri assumo-no l’obbligo di assumo-non acquisirne. Il criterio adottato per identificare gli Stati mili-tarmente nucleari ai sensi di questo Trattato è tale per cui ne risulta un numero chiuso, non modificabile 10. E gli Stati la cui preminenza militare è in tal modo garantita sono gli stessi cui spetta lo status di membro permanente, con diritto di veto, nel Consiglio di sicurezza delle NU 11.

Molti anni dopo, su richiesta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Corte internazionale di giustizia si pronuncia nel senso che l’uso delle armi nucleari, pur dovendo ritenersi “generalmente vietato”, resti possibile secondo il diritto internazionale in casi estremi di legittima difesa, in cui la stessa soprav-vivenza di uno Stato sia a rischio. In ogni caso, anche in tali circostanze, reste-rebbe comunque salva la necessità di rispettare il diritto umanitario e le norme fondamentali a protezione dell’ambiente 12. Il recente Trattato delle NU sulla messa al bando delle armi nucleari, nonostante il notevole impatto mediatico, è lontano dall’entrata in vigore 13. I Paesi militarmente nucleari, ovviamente, non solo non hanno ratificato, ma non hanno nemmeno preso parte ai negoziati: allo

10 Secondo l’art. IX “si intende per Stato militarmente nucleare uno Stato che abbia fabbricata e fatta esplodere un’arma nucleare o altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967”.

11 Gli altri Stati che sono o si ritiene siano attualmente in possesso di armi nucleari (India, Israele, Pakistan) non hanno mai aderito al Trattato di non proliferazione, dicendosi disponibili a farlo solo se venisse loro riconosciuto lo status di potenza nucleare: condizione ritenuta inaccetta-bile dagli Stati già parte. Altri Stati hanno invece avviato la realizzazione di armi nucleari pur es-sendo parte del TNP: si tratta della Corea del Nord – che ha poi esercitato il diritto di recesso – e dell’Iran.

12 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,

Ad-visory Opinion, ICJ Reports, The Hague, 1996, p. 226.

13 Cfr. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, in http://disarmament.un.org/treaties/ (7 luglio 2019). Il Trattato prevede il divieto senza condizioni di uso delle armi nucleari, nonché quello di possederle, acquisirle o conservarle, che vengono in tal modo proibite alla stregua delle altre armi di distruzione di massa. Al momento, il Trattato risulta firmato da 70 Stati e ratificato da 23 Stati, per lo più piccoli; fra gli Stati dell’UE solo l’Austria lo ha ratificato. 50 sono le ratifi-che o adesioni richieste per l’entrata in vigore.

stesso modo del resto si sono comportati gli Stati non nucleari che per la propria difesa confidano sull’alleanza di una Potenza nucleare 14. Poiché ogni Trattato è privo di efficacia verso i terzi, la posizione dei Paesi militarmente nucleari (sia-no essi parti del TNP o me(sia-no) (sia-non viene toccata.

Quale il ruolo dell’UE in questo settore? L’Unione ha elaborato una propria

Strategia per la lotta alle armi di distruzione di massa 15. Solo gli Stati membri sono parte dei relativi trattati, ma l’Unione supporta la loro partecipazione in modo attivo, anche presentando proprie posizioni nelle conferenze periodiche di revisione 16. Negli anni successivi al crollo dell’Unione Sovietica, ad esempio, l’Unione ha fornito contributi finanziari alla Russia per lo smaltimento delle ar-mi chiar-miche 17. Di recente, una decisione assunta nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune adotta sanzioni economiche contro le persone ed i regimi sospettati di essere coinvolti nella fabbricazione o nel traffico di armi chimiche 18. Invece, sulle armi nucleari gli Stati membri hanno posizioni fra loro lontane e a volte incompatibili: mentre Francia e Regno Unito sono po-tenze militarmente nucleari, altri Stati membri dichiarano di confidare sulla protezione nucleare statunitense, altri ancora – come Austria e Svezia – hanno ratificato il TNP.

14 L’Italia, che ospita armi nucleari statunitensi sul proprio territorio, ha dichiarato che l’al-leanza con gli Stati Uniti è essenziale per la propria sicurezza. Pertanto, il nostro Paese non ha nemmeno preso parte ai negoziati, votando anzi contro la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla base della quale questi avevano preso avvio. La posizione di ciascuno Stato è indicata al sito dell’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), http:// www.icanw.org/ (7 luglio 2019), l’organizzazione non governativa che ha supportato la conclu-sione dell’accordo e che per questo ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2017.

15 Strategia UE del 10 dicembre 2003 contro la proliferazione di armi di distruzione di massa

(doc. n. 15708/03, non pubblicato nella GU), cui fanno seguito diverse misure operative, cfr. da ultimo Decisione (PESC) del Consiglio 2017/809, dell’11 maggio 2017, a sostegno

dell’attuazio-ne della risoluziodell’attuazio-ne 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non prolife-razione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, in GU L 121 del 12 maggio 2017. 16 L’Unione, ad esempio, presenta documenti di lavoro che vengono sottoposti alla Conferen-za da uno Stato membro per conto della stessa Unione.

17 Azione comune 2007/178/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a favore della distruzio-ne di armi chimiche distruzio-nella Federaziodistruzio-ne Russa distruzio-nell’ambito dell’attuaziodistruzio-ne della strategia dell’UE contro la proliferazione di armi di distruzione di massa, in GU L 81 del 22 marzo 2007.

18 Cfr. Decisione PESC del Consiglio 2018/1544, del 15 ottobre 2018, relativa a misure

re-strittive contro la proliferazione e l’uso di armi chimiche, in GU L del 16 ottobre 2018, cui segue

il provvedimento di attuazione: Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018,

relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche, ibidem. Le

misu-re compmisu-rendono il divieto di ingmisu-resso e transito, in tutto il territorio dell’Unione, di persone coin-volte in attività connesse all’uso, produzione, vendita, conservazione di armi chimiche. Per le stesse persone – individuate secondo il metodo delle liste – si dispone il congelamento dei beni e delle disponibilità finanziarie.

4. La difficile “presa” del diritto dell’Unione europea sulle armi

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