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Lo Stato-nazione e gli altri: Michał Römer

CITTADINANZA, INCLUSIONE, DIVERSITÀ

3. Lo Stato-nazione e gli altri: Michał Römer

La nascita dello Stato indipendente alla fine del Primo conflitto mondiale av-viene in un contesto regionale estremamente irrequieto. Il 1918 non solo segna l’inizio di una miriade di conflitti regionali e guerre civili che si protraggono fi-no ai primi anni ’20, ma anche il principio di un altrettanto complesso sforzo per vedere riconosciuto il nuovo Stato lituano. Gli argomenti di inizio Novecen-to riappaiono in pienezza in quesNovecen-to periodo. Mentre la Polonia, che arriva a oc-cupare in pianta stabile la regione di Vilnius nell’autunno del 1920, si richiama alla compattezza storica dei territori dell’ex Granducato pur riconoscendo, per-lomeno in parte, i cambiamenti apportati dai processi economici e sociali del cinquantennio precedente, la classe politica dello Stato lituano si richiama alla distinzione tra territorio etnico propriamente detto e territorio nazionale per ri-vendicare la legittimità delle richieste lituane sulla regione occupata.

A fronte di un territorio così concepito, le due edizioni delle Leggi

fonda-mentali della Costituzione provvisoria del 1918 e del 1919 ripropongono nella

sostanza l’opzione già presente nelle risoluzioni della Dieta del 1905 e ribaditi nelle risoluzioni della conferenza di Vilnius del settembre 1917 con il ricono-scimento della parità di diritti a tutti i cittadini “senza differenza di sesso, nazio-nalità, confessione o ceto sociale” cui si aggiungono la libertà di associazione, stampa e parola nonché il suffragio universale 15.

Se nelle Leggi il termine cittadini (piliečiai) è preferito a quello di nazione (tauta), quest’ultimo appare in tutta la sua specifica pregnanza civica nella Co-stituzione del 1922. Nel suo Preambolo, il soggetto di diritto è fatto coincidere non con la nazione etnica, ma con un’entità politica – la nazione di Lituania (Lietuvos tauta) – che raccoglie i membri di tutte le comunità etniche presenti

15 GRIŠKIEVIČ L.,MACHOVENKO J.,PAUŽAITĖ-KULVINSKIENĖ J.,VAIČAITIS V.A., Lietuvos

kon-stitucionalizmo istorija: (istorinė Lietuvos konstitucija): 1387 m. – 1566 m. – 1791 m. – 1990 m.,

nello stato 16. La concezione politica della nazione è ribadita, in questa prima fase della vita dello Stato lituano, dal funzionamento, a partire dal 1920, di due ministeri – quello per gli Affari Bielorussi e quello per gli Affari Ebraici – pen-sati come strumenti per garantire l’autonomia in campo culturale ed educativo alle due principali comunità non lituane come garantito dagli artt. 73 e 74 della Costituzione.

La soppressione dei due ministeri poco prima del colpo di stato con cui An-tanas Smetona prende il potere nel dicembre del 1926 coincide, tuttavia, con una progressiva inversione di tendenza. Nonostante fino alla fine degli anni ’30 sia difficile individuare delle politiche apertamente e convintamente contrarie alle minoranze – prime tra tutte a quella ebraica 17 – la nazione etnica lituana si vede assegnata nel discorso pubblico un’indiscussa centralità. Nelle Costituzio-ni del 1928 e del 1938, il soggetto detentore di diritti viene etCostituzio-nicizzato. Ai rife-rimenti alla “nazione di Lituania” si sostituiscono quelli alla “nazione lituana” (lietuvių tauta). L’introduzione di un capoverso dedicato specificamente ai “Di-ritti delle minoranze nazionali”, in cui vengono ribaditi il diritto all’autonomia culturale, è il diretto riflesso della nuova frammentazione del corpo della nazio-ne politica e della crescente insofferenza di parte della società nazio-nei confronti del-la minoranza ebraica.

Su questo sfondo, il richiamo ai valori della nazione politica e alla sua basi-lare centralità per la costruzione di una cittadinanza inclusiva e coerente con la situazione attuale del paese viene ancora una volta da Michał Römer. Membro del Consiglio di Stato e dell’Alta Corte di Lituania, nonché rettore dell’Univer-sità Vytautas Magnus per ben tre mandati, nel periodo interbellico Römer divie-ne una delle figure di riferimento del mondo intellettuale e una delle voci più ascoltate nel panorama giuridico. Nel suo Stato e diritto costituzionale (Val-stybė ir jos konstitucinė teisė, 1939), momento di massima maturazione del pensiero del giurista lituano, Römer tratta diffusamente del soggetto della citta-dinanza e delle sue forme. Le sue osservazioni a tal proposito muovono da una serrata critica del principio di autodeterminazione nazionale emerso nel corso della Prima guerra mondiale. Secondo il giurista, esso ha segnato il presupposto del passaggio dal nazionalismo di Stato (valstybinis nacionalizmas) a un nazio-nalismo etnico (tautybinis nacionalizmas) basato su puri rapporti di forza. Come la nascita e il consolidamento fino all’autodeterminazione di un gruppo è il ri-sultato di una lotta interna con altri attori di minor forza, così, afferma Römer, lo stesso diritto all’autodeterminazione presuppone che un simile principio

pos-16 Ivi, p. 194.

17 SIRUTAVIČIUS V., Sui rapporti tra lituani ed ebrei nella Repubblica lituana (1918-1940), in GRIFFANTE A. (a cura di), Confini della modernità: lituani, non-lituani e stato nazionale nella

sa essere utilizzato come arma di aggressione di uno Stato nei confronti di un altro Stato in nome del completamento dell’unità nazionale attraverso la riunio-ne delle frange di “nazioriunio-ne” rimaste al di fuori del suo territorio. Alla prova del-la pratica (Römer scrive osservando le conseguenze dell’espansionismo nazi-sta), il diritto all’autodeterminazione nazionale segna la crisi del concetto di so-vranità ponendo in essere l’antitesi tra la tradizionale soso-vranità territoriale e la nuova sovranità del gruppo etnico:

Qualora si arrivi a una collisione tra uno stato sovrano e l’autodeterminazione del-la sovranità di una nazione [nacionalinė tauta] (razza), prevarrà non solo de facto, ma anche de iure, la seconda poiché viene considerata unità nazionale non una cer-ta nazione [conchiusa] in un territorio, ma la nazione [su base] razziale o linguistica che non corrisponde né alla totalità dei cittadini di un certo stato, poiché non arriva a comprenderli tutti, né con il territorio di un certo stato, poiché a volte arriva ad abbracciare il territorio di vari stati o parte dei loro territori 18

.

A questa antitesi Römer cerca una soluzione richiamandosi a quanto da lui stesso espresso ancor prima dello scoppio del conflitto mondiale. Pur ricono-scendo lo Stato-nazione come la legittima espressione di processi di democra-tizzazione, Römer sottolinea non solo la non-sovrapponibilità tra territorio etni-co e territorio dello stato, ma assegna a questi due una etni-contiguità pragmatica poiché “tale legame tra la nazione etnica [nacionalinė tauta] e il territorio [etni-co], per quanto esso sia diverso nei modi da quello con il territorio dello stato, facilita sensibilmente l’operato della nazione nei confronti dello stato e può dotare al suo esercizio una particolare forma e direzione” 19. Ribandendo la teoria già enunciata sia dallo stesso Römer che nelle risoluzioni della Dieta del 1905, il territorio etnico diviene il nocciolo attorno a cui il territorio dello stato si forma.

La centralità del territorio etnico non presuppone tuttavia l’etnicizzazione del territorio, né una disparità tra membri della nazione etnica di maggioranza e mi-noranze, ma ribadisce la legittimità della sola nazione politica quale soggetto di cittadinanza. La distinzione tra nazione-popolo (tauta-populus) e nazione-etnia (tauta-natio) ricordata dal giurista lituano puntualizza tale concetto. Mentre la seconda rappresenta l’espressione di un gruppo fondato su valori nazionali (et-nici) circoscritti, con il termine nazione-popolo Römer indica un insieme di in-dividui aventi come unici elementi di congiunzione una comune cornice statuale e l’afferenza a un comune potere politico. La nazione-etnia appare solo come

18 RÖMER M., Valstybė ir jos konstitucinė teisė. II dalis. Konstitucines institucijos, I tomas:

Suverenitetas, Pradai, Vilnius, 1995, p. 243. 19 Ivi, p. 224.

una delle basi di aggregazione (che Römer chiama legami sociali, socialiniai

junginiai) degli individui della nazione-popolo. In quanto spazio per la

creazio-ne di legami sociali più ampio e aperto rispetto a quello della naziocreazio-ne-etnica, la nazione-popolo, afferma Römer, è a sua volta il solo concetto di nazione accet-tabile nell’ambito del diritto costituzionale: espressione volontaristica dei lega-mi tanto materiali, quanto spirituali dei membri della comunità territoriale, la nazione-popolo incarna la funzione di spazio di solidarietà sociale entro una cornice statale concepita come spazio di sindacalizzazione dei conflitti tra indi-vidui e gruppi di interesse. Grazie a queste sue basilari caratteristiche, quindi, la nazione-popolo si presenta come un soggetto politico per sua stessa costituzio-ne, costante nel tempo e nello spazio grazie al suo afflato volontaristico-comu-nitario, alla sua identità territoriale e all’aderenza alle condizioni socio-econo-miche del contesto entro cui si sviluppa.

La centralità assegnata da Römer al territorio dello stato come cornice di cit-tadinanza rappresenta, del vero, non solo un elemento basilare del suo costitu-zionalismo, ma altresì un antidoto contro lo sviluppo del fascismo e dell’esclu-sivismo etnico (i riferimenti al quale erano andati progressivamente crescendo nel discorso pubblico dell’autoritarismo lituano). Il giurista considera il fasci-smo come un fenomeno di assolutizzazione della nazione etnica: “Trasforman-do lo stato territoriale sovrano in nazione etnica – afferma Römer in un breve scritto del 1933 –, il fascismo deve assimilare [suvirškinti] le minoranze nazio-nali presenti sul suo territorio negando la loro stessa esistenza (e proprio in que-sta direzione si que-stanno muovendo gli italiani) ovvero espellere ed estromettere legalmente dette minoranze dal proprio seno, dalla propria vita sociale come un corpo estraneo” 20. Riconoscendo l’impraticabilità di una soluzione che garanti-sca la formazione di territori ermeticamente omogenei dal punto di vista etnico, Römer indica come possibile soluzione – ancorché lontana dal poter essere rea-lizzata – la creazione di un costrutto sovrannazionale pan-europeo con la crea-zione di uno statuto di autonomia personale per i suoi cittadini 21.

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