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L’inchiesta de L’Espresso e istruttoria AGCM Un’ultima sentenza a favore di SIAE

Sezione 2, Le controversie scaturite e i concorrenti di SIAE

2.1 I contrasti sorti durante le fasi legislative del recepimento italiano della Direttiva Barnier

2.1.5 L’inchiesta de L’Espresso e istruttoria AGCM Un’ultima sentenza a favore di SIAE

Un’inchiesta de L’Espresso, pubblicata a fine giugno 2018, rende noto come SIAE abbia stanziato 400 mila euro per pagare interventi di spionaggio, eseguiti a partire dal luglio 2017, fatti dall’italiana IFI Informazioni Finanziarie ed Immobiliari e dalla società di intelligence israeliana Black Cube. Il fine dell’operazione era quello di carpire informazioni sensibili a Soundreef, per evidenziarne eventuali comportamenti scorretti durante le cause e il dibattito pubblico. I dati sono stati ottenuti dagli investigatori incontrando i principali amministratori e associati famosi di Soundreef sotto falsa identità, attraverso profili virtuali “fantoccio” o vagliando telefonate e altre fonti aperte. Blandini, presidente SIAE, ha giustificato l’operazione dicendo che quanto commissionato a IFI è una normale mossa di business

intelligence, fatta con l’intento di salvaguardare i propri associati in modo similare a quelle

condotte da molte aziende nei settori più disparati. Davide D’Atri, CEO di Soundreef, si è

GIARDINA GIANFRANCO, “Blandini (SIAE): LEA è uno stratagemma elusivo pieno di avvocati e parenti.

478

Fedez? Credo abbia un contratto da testimonial”, DDAY.it, 30 gennaio 2018, https://www.dday.it/redazione/ 25579/gaetano-blandini-siae-direttore-generale-intervista-soundreef-lea .

DALENZ CHRISTIAN, “Noi di Patamu facciamo della disobbedienza civile contro il monopolio Siae. A

479

Bonforti, ad della società, non piace l’applicazione della direttiva Barnier”, Lumsanews.it, 26 gennaio 2018, https://www.lumsanews.it/patamu-disobbedienti-civili-monopolio-siae/ .

invece detto tranquillo per eventuali conclusioni a cui potrà arrivare SIAE con i dati ottenuti. SIAE in questi anni di “corsa” alla concorrenza ha puntualmente risposto a dichiarazioni e atti di Soundreef attraverso mirate campagne di comunicazione e strategie. Di particolarmente sensibile non è stato carpito molto dall’operazione di intelligente: per attirare artisti famosi Soundreff propone contratti pluriennali e sborsa anticipi sui pagamenti. Inoltre artisti diventi “simbolo” della società concorrente di SIAE, Fedez su tutti, sarebbero stati pagati sia per gli anticipi che per la “sponsorizzazione”. L’accusa di Blandini è che Soundreef tratti in modo diverso gli artisti, destinando solo ai “big” cospicui anticipi. Altro punto di domanda viene sollevato da SIAE sull’effettiva operatività della sede legale londinese di Soundreff; nella Ltd lavorerebbero solo pochi impiegati, fungendo dunque da escamotage per aggirare la legislazione italiana. SIAE accusa inoltre Soundreef di non pagare l’Iva, ma in merito a ciò D’Atri ha risposto che nella transazione delle royalties verso l’estero viene applicata la ritenuta d’acconto alla fonte del 30%. Questi dati per essere determinati nella lotta per la definizione di un nuovo regolamento di gestione italiana del diritto d’autore dovranno però essere validati da un tribunale, altrimenti l’investimento di intelligence di SIAE risulterà esser stato vano. 480

Parallelamente a quanto riportato finora si è mossa l’AGCM che ha aperto, nella sua adunanza del 5 aprile 2017, un’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge 287/90 su 481

SIAE per verificare la presenza di condotte abusive in contrasto con l’articolo 102 del TFUE, sull’abuso di posizione dominante per quanto riguarda la gestione collettiva del diritto d’autore. Il procedimento è nato dopo la segnalazione da parte di Innovaetica Srl (Patamu), Soundreef Ltd e numerosi artisti, di come SIAE avesse messo in atto meccanismi per ostacolare l’operato di altri organismi di gestione collettiva penalizzando conseguentemente la libertà di autori ed editori di scegliere a quale collecting dare mandato. Altro fine dell’istruttoria è l’accertamento, a verifica di un’eventuale violazione dell’articolo 101 del TFUE, del comportamento di Assomusica Associazione Italiana Organizzatori e Produttori

Spettacoli Musica dal vivo. Era ipotizzato che l’associazione si stesse muovendo per limitare

l’azione della concorrenza tramite l’adozione di comportamenti che portano le imprese ad

FITTIPALDI, “007 operazione Rovazzi”... cit..

480

Bollettino AGCM n. 14 del 18 aprile 2017.

essa associate a non effettuare accordi di licenza con società concorrenti a SAIE. I termini di chiusura dell’istruttoria erano stati fissati al 30 aprile 2018. Assomusica ha presentato i suoi impegni, che verranno pubblicati in data 18 settembre 2017 sul sito dell’AGCM, consistenti nel “[…] ritirare le “Linee guida per la gestione dei rapporti con collecting diverse dalla SIAE” e comunicare agli associati l’avvenuto ritiro lasciando che ciascun associato adotti in piena autonomia l’atteggiamento che riterrà più appropriato in caso di licenze e/o permessi per la pubblica esecuzione di composizioni musicali tutelate dal diritto d’autore da parte di società di collecting diverse da SIAE. […]”. Nell’adunanza del 31 gennaio 2018, l’AGCM 482

ha deliberato come obbligatori per Assomusica gli impegni presentati chiudendo conseguentemente il procedimento nei suoi confronti. L’istruttoria contro SIAE è invece 483

stata prorogata per due volte, una prima al 31 luglio 2018 e una seconda al 30 settembre 484

2018, termine fissato per la conclusione del procedimento. 485

Gli autori, oltre 30 personalità di rilievo da Morricone a Mogol e da Ligabue a Salvatores, hanno reagito all’istruttoria dell’Antitrust scrivendo una lettera che conclude dicendo “La logica di puro mercato non deve distruggere una cultura di civiltà preziosa come la protezione del Diritto d’autore: Diritto di tutti gli Autori”. Ciò che temono è che il libero mercato possa danneggiare gli aventi diritto anziché agevolarli. Il giusto compenso per il lavoro degli autori non dovrebbe essere messo, a loro avviso, in pericolo da logiche di mercato conseguenti alla liberalizzazione. SIAE dal canto suo si dice in “piena conformità alle normative nazionali e comunitarie delle sue attività, sempre volte alla tutela e alla valorizzazione degli oltre 80 mila associati, rigettando con decisione qualsiasi ipotesi di ostacolo alla concorrenza”. Sarà 486

quindi interessante capire come SIAE riuscirà a difendere la propria posizione e se ci saranno provvedimenti da parte dell’AGCM.

Bollettino AGCM n. 35 del 18 settembre 2017.

482

Bollettino AGCM n. 6 del 19 febbraio 2018.

483

Bollettino AGCM n. 17 del 7 maggio 2018.

484

Bollettino AGCM n. 25 del 2 luglio 2018. In data 4 ottobre 2018 non è stato ancora pubblicato l’esito della

485

conclusione del procedimento.

h t t p s : / / s p e t t a c o l i e c u l t u r a . i l m e s s a g g e r o . i t / c u l t u r a /

486

siae_morricone_benigni_33_big_spettacolo_scrivono_antitrust_diritto_autore_non_puro_mercato-3869297.html (ultima consultazione 7 agosto 2018).

L’ultima sentenza finora emessa sull’argomento trattato è del Tribunale di Milano e risale al 26 luglio 2018. Relativa alla causa tra SAIE e il supermercato IperMontebello avanzata ancora nel 2012, quando erano ben diverse le dinamiche normative, ha assegnato la vittoria al vecchio monopolista. Il commento di SIAE è stato: “Battuta di arresto per Soundreef i cui contratti di licenza non sono stati ritenuti dal Tribunale di Milano prova sufficiente della legittimazione ad intermediare i diritti di autori americani che hanno conferito mandato alla società di categoria statunitense ASCAP e, quindi, alla SIAE”. Soundreef aveva di fatto stipulato dei contratti per la diffusione di musica d’ambiente con il supermercato in provincia di Pavia, ma essendo stati riprodotti anche brani di artisti statunitensi associati ad ASCAP il Tribunale ha potuto decretare l’inidoneità della licenza di utilizzo poiché non conforme al fatto che sussiste un contratto di reciproca rappresentanza tra SIAE e ASCAP. La società statunitense infatti non concede ai suoi autori di appoggiarsi ad altri intermediari, e permette ai suoi associati di rilasciare licenze dirette soltanto ad utilizzatori musicali. Quindi i singoli accordi tra Soundreef e gli associati ASCAP non possono essere ritenuti validi perché “non appaiono conformi alla disciplina che regolamenta i

rapporti tra ASCAP ed i propri associati”. Soundreef ha commentato la 487

dichiarazione vittoriosa di SIAE sostenendo che l’ex monopolista non ha riportato come il Giudice abbia ritenuto fondata la richiesta di risarcimento solo per la metà dell’importo preteso. Altro aspetto desunto dalla sentenza che consente a Soundreef di trarre comunque qualcosa di positivo è dovuto al fatto che il giudice si è espresso ignorando l’argomentazione di SIAE per cui la collecting di D’Atri avrebbe agito in violazione del monopolio, considerandolo quindi come già superato sebbene ancora legittimato dalla legge ai tempi delle licenze illecite stipulate tra il concorrente e il supermercato. 488

https://www.primaonline.it/2018/08/02/275905/diritto-dautore-siae-vince-contro-soundreef-su-

487

ipermontebello-tribunale-piena-legittimita-ad-intermediare/ (ultima consultazione 10 agosto 2018).

https://www.rockol.it/news-693905/soundreef-vittoria-della-siae-solo-a-meta#.W2jAhUdixHA.linkedin

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