• Non ci sono risultati.

collecting societies

3.2 Titolari dei diritti e utilizzatori, il Programma musicale

Il rapporto che autori ed editori possono instaurare con SIAE è di due tipologie: associato o mandante. Essere associati consiste nell’affidare la tutela economica delle proprie opere a SIAE, che provvederà a riscuotere e far percepire agli aventi diritto i proventi generati dall’utilizzo di tali opere. Gli associati possono inoltre partecipare all’Assemblea della società e votare le delibere. Se un autore dà invece mandato a SIAE, sarà adeguatamente tutelato e compensato per gli utilizzi delle opere depositate ma non potrà partecipare alla vita associativa della collecting e al Fondo di Solidarietà. SIAE garantisce uguale tutela 286

economica e benefici sia agli associati che ai mandanti. L’iscrizione può avvenire online, e 287

ad essa gli autori devono allegare la dichiarazione di almeno un’opera. Dall’1 gennaio 2015 i minori di 30 anni godono di iscrizione gratuita. Come si è visto, SIAE è suddivisa in 288

“Il Fondo di Solidarietà ha lo scopo esclusivo di attuare forme di solidarietà sociale di beneficenza, assistenza

286

sociale e socio-sanitaria, a favore degli Autori Associati a SIAE che si trovino in situazione svantaggiata in ragione dell’età, delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. È in ogni caso esclusa qualunque prestazione a carattere previdenziale. I requisiti necessari per l’accesso alle prestazioni solidaristiche sono specificati nel Regolamento del Fondo di Solidarietà e riepilogati di seguito.” Tratto da https://www.siae.it/ it/chi-siamo/cultura-e-solidarieta/fondo-di-solidarieta al quale si rimanda per ogni approfondimento (ultima consultazione 14 settembre 2018).

L’iscrizione online non è attualmente disponibile per ex-iscritti SIAE, minori di 16 anni, eredi, aziende ed

287

estensioni di qualifica.

Le attuali tariffe di iscrizione a SIAE come associato o mandante per autori ed editori sono consultabili ai

288

seguenti link https://www.siae.it/sites/default/files/TariffeAutori.pdf , https://www.siae.it/sites/default/files/ Tariffa_Editore.pdf .

diverse sezioni che operano verso determinate categorie di opere artistiche. L’adesione alla Divisione Musica, ad esempio, tutela i diritti relativi all’esecuzione, alla riproduzione, alla diffusione, alla comunicazione e alla registrazione delle opere musicali. L’iscrizione da dunque diritto ad associati e mandanti di ricevere i proventi dalle utilizzazioni effettuate sia in Italia che all’estero, grazie agli accordi di reciproca rappresentanza. Della tutela di SIAE possono beneficiare compositori, elaboratori di musica, autori e adattatori del testo letterario, editori e sub-editori. La richiesta d’iscrizione da parte di un editore deve prevedere come prima cosa un documento che accerti la ragione sociale della propria azienda. Anche gli eredi dell’autore hanno la possibilità di iscriversi a SIAE, tramite apposita procedura, per godere dei diritti del parente defunto.

Il portale online concede all’utente l’accesso ai servizi riguardanti le proprie opere depositate. Nello specifico permette di visualizzare il repertorio depositato, il ripartito per classi per la sezione musica (con possibile comparazione di due periodi temporali), il riepilogo contabile per le sezioni a cui si è iscritti, il grafico delle utilizzazioni in Italia e all’estero. A livello operativo è possibile compilare il modulo di dichiarazione delle opere musicali, dichiarare opere straniere di cui si è sub-editori, comunicare future rappresentazioni del proprio repertorio lirico, segnalare irregolarità nei depositi e nella regolarizzazione per la Divisione Musica. Il Portale sarà accessibile fin da subito per i “nuovi” iscritti associati o mandanti, mentre per i “vecchi” iscritti l’accesso è successivo alla registrazione ai servizi online e all’accettazione degli uffici competenti.

Se ci fossero variazioni nei dati forniti al momento dell’iscrizione, associati e mandanti hanno l’obbligo di comunicarli a SIAE tempestivamente per mezzo del portale online, form web o modulistica. Inoltre associati e mandanti possono in ogni momento interrompere il loro rapporto con SIAE o estendere e limitare gratuitamente categorie di diritti e/o territori per i quali è richiesta la tutela attraverso gli stessi mezzi elencati per la comunicazione di variazioni.

Le licenze per le opere musicali registrate nel suo catalogo e concesse da SIAE per trasmissioni via internet, telefonia e su supporti audio possono essere soggette da parte dell’associato o del mandante di Riserva di collocamento (art. 6, comma 9 dello Statuto di SIAE limitazione del mandato a SIAE e art. 30 del Regolamento generale di SIAE Riserva di collocamento). Gli iscritti hanno dunque la possibilità di scegliere a quali soggetti venga

data la possibilità di riprodurre le loro opere, procedura che va presentata mediante apposito modulo nel momento del deposito dell’opera, ha durata 6 mesi trascorsi i quali sarà disponibile all’utilizzo di qualsiasi soggetto ne faccia lecita richiesta. 289

Gli utilizzatori delle opere appartenenti al catalogo SIAE devono ottenere una licenza appropriata al tipo di utilizzo che intendono effettuare. Questo meccanismo permette loro di essere in regola durante la riproduzione dell’opera richiesta, ed è uno dei metodi con cui l’autore matura retribuzione per lo sfruttamento del suo lavoro. Il repertorio tutelato da SIAE è composto da oltre 45.000.000 titoli, arricchito anche dalle opere tutelate da altre società non italiane con le quali ha stipulato accordi di reciprocità.

Accedendo al sito di SIAE un utilizzatore può facilmente capire quale tipo di licenza necessiti. Innanzitutto è prevista una distinzione per tipo di opera richiesta (musica, cinema e opere audiovisive, teatro e opere radiotelevisive, lirica, arti visive, letteratura). Ogni licenza ha successivamente un diverso canale di utilizzo; prendendo ad esempio le opere musicali esse possono essere sfruttate in: spettacoli, concerti ed eventi musicali; trattenimenti musicali con ballo o senza ballo; musica di sottofondo e accompagnamento musicale; musica sui siti web e telefonia mobile; riproduzioni audio e video; licenza per deejay; bollini SIAE; emittenza radiotelevisiva. Le destinazioni dei canali di utilizzo sono molteplici. Spettacoli, concerti ed eventi musicali, ad esempio, si traducono in: concerti, festival musicali e spettacoli di danza; spettacoli di arte varia e night club; spettacoli cinematografici, filmati pubblicitari, diapositive pubblicitarie e diapofilm; musiche di scena, arte varia, cabaret, illusionismo, spettacoli circensi, recital prosa o poesia con musica; spettacoli musicali organizzati da parrocchie, pro loco e associazioni solidaristiche; spettacoli musicali e cinematografici in strutture ricettive; manifestazioni musicali in centri culturali stranieri; bande, cori e gruppi folclorici; scuole; manifestazioni musicali organizzate dai Comuni; partiti politici; tariffe riservate a circoli ricreativi e centri anziani; altro (arti di strada, posteggiatori, sfilate di moda, fontane luminose); riduzioni.

Nel caso di “concerti, festival musicali e spettacoli di danza”, il permesso richiesto dall’utilizzatore lo autorizza all’utilizzo di musica tutelata da SIAE. Il compenso per diritto d’autore è quindi calcolato attraverso dei parametri che considerano le modalità organizzative

https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/iscriversi-siae/perche-iscriversi-siae (ultima consultazione 20 agosto

289

degli eventi (gratuità o meno dell’ingesso del pubblico) dall’affluenza e dalla presenza di altri incassi collegati all’evento (sponsorizzazioni, contributi,…). SIAE prevede inoltre delle scontistiche per utilizzatori appartenenti ad associazioni di categoria con le quali ha stipulato appositi accordi.

Gli uffici territoriali rimangono comunque un canale informativo valido e i primi interlocutori degli utilizzatori, nel caso in cui necessitassero chiarimenti.

L’importo per gli spettacoli musicali, festival di canzoni, concerti di musica leggera o jazz si differenzia nel caso in cui si tratti di uno spettacolo gratuito o ad accesso con biglietto. Nel primo caso è previsto un importo fisso che varia in base alla capienza del locale o alle presenze effettive. I compensi fissi partono da un minimo di 129,70 € fino a 100 posti. Se invece si è di fronte ad eventi, del tipo sopra indicati, non gratuiti l’importo del diritto d’autore è calcolato applicando il 10% su una serie di parametri, tra cui la vendita dei biglietti al netto dell’IVA e le eventuali prevendite, consumazioni e cene, sponsorizzazioni e contributi pubblici o privati. Anche in questo caso sono segnalati dei compensi minimi relativi al numero di presenze. 290

Il Programma musicale, più noto come “borderò”, è il modulo che attesta quali opere appartenenti alla Sezione Musica siano effettivamente utilizzate nell’evento oggetto del permesso dell’utilizzatore.

È stata introdotta la compilazione online del Programma musicale attraverso un portale dedicato. Questo sistema digitalizzato ha il vantaggio di ridurre le tempistiche dei metodi cartacei semplificando i passaggi e i rapporti tra organizzatore titolare del permesso, Direttore dell’Esecuzione e SIAE. Inoltre la compilazione online garantisce una ripartizione dei ricavi in modo maggiormente analitico.

I moduli cartacei invece sono rilasciati dagli uffici SIAE, ne esistono di diverse tipologie a seconda del tipo di evento.

L’articolo 23 del d.lgs. 35/2017 dispone che il Programma musicale, sia esso compilato nella sua forma cartacea o digitale, venga fatto pervenire a SIAE entro 90 giorni dall’evento. Se ciò non avviene nelle tempistiche corrette l’organizzatore deve corrispondere una penale del 30% calcolata sul compenso per diritto d’autore previsto (penale che in ogni caso non può essere

Tale argomento sarà approfondito al punto 3 della sezione corrente; per ogni dettaglio si faccia comunque

290

inferiore a € 25,00). Altra mora è data nel caso in cui non sia indicata nel Programma musicale un’opera eseguita durante l’evento o un’opera indicata nel modulo in realtà non eseguita. Tale inadempienza prevede che l’organizzatore paghi una penale con importo fino al 5% dell’intero compenso per diritto d’autore dovuto, con quietanza minima di € 1,50 per ogni singolo brano. Ogni altra infrazione relativa a compilazione e sottoscrizione del Programma musicale, obbliga l’organizzatore a pagare una penale di € 25,00. Queste somme a carico dell’organizzatore non escludono sanzioni, stabilite dal Regolamento SIAE, per compilatore e firmatario del Programma musicale irregolare qualora siano associati SIAE. L’utilizzo del Programma musicale in formato digitale è incentivato riconoscendo a chi lo presenti, entro i termini previsti, uno sconto del 5% del compenso dovuto per diritto d’autore. Escluse dalla riduzione sono le utilizzazioni: ove non prevedono compilazione del Programma musicale; in abbonamento; per feste private; per eventi aziendali; per eventi organizzati da circoli o associazioni nella propria sede sociale, riservati esclusivamente ai soci e loro invitati. I circoli che hanno sottoscritto accordi particolari con SIAE non sono esclusi; la riduzione, per i borderò online, è applicata anche alle manifestazioni gratuite e nei casi in cui è previsto il pagamento del compenso in via anticipata (casistica che prevede a riconsegna del Programma musicale digitale entro 5 giorni dalla data di svolgimento dell’evento).

3.3 Provvigioni e ripartizione dei proventi, “bollini” ed equo compenso per

Outline

Documenti correlati