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Sezione 4, Evoluzione della normativa italiana sui diritti connessi Da IMAIE a Nuovo IMAIE e le altre società di gestione collettiva

4.1 Il ruolo di IMAIE nella gestione dei diritti connessi in Italia

Le fasi evolutive della legislazione italiana in materia sono strettamente legate alla storia e allo sviluppo di IMAIE. L’Istituto è stato creato il 16 settembre 1977 per volontà dei tre principali sindacati italiani (CGIL, CISL e UIL) e delle loro relative sezioni dedicate al mondo dello spettacolo. Lo scopo perseguito, con la sua fondazione, era quello di avere un organismo preposto alla tutela dei diritti di artisti interpreti ed esecutori e degli utilizzatori, dedito alla distribuzione dell’equo compenso relativo agli sfruttamenti delle opere.

A seguito della Convenzione di Roma erano stati promulgati gli articoli 73 e 73-bis della legge 633/41, in cui viene stabilito l’obbligo da parte degli utilizzatori, di versare ai produttori di fonogrammi, anche per mezzo delle loro associazioni di categoria, un equo compenso in relazione all’utilizzo di ogni fonogramma. Furono i DPCM n. 252 dell’1 settembre 1975 e n. 250 del 15 luglio 1976 a fissare la misura del compenso dovuto dagli utilizzatori per il suddetto utilizzo in assenza di accordo tra le parti (produttore e utilizzatore) e a prevedere che

i produttori di fonogrammi depositino il 50% del toltale, da loro incassato, a favore degli artisti interpreti ed esecutori.

L’Istituto è stato riconosciuto formalmente dallo Stato solo nel 1992, con la legge n. 93 del 5 febbraio. Provvedimento che decreta anche il diritto al compenso per copia privata di 329

fonogrammi (art. 3). 330

L’articolo 4 della legge 93/92, al comma 1, sancisce che IMAIE ha compiti di “tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonché l’attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie”. Anche gli articoli successivi definiscono i compiti di IMAIE, 331

ufficializzandone l’operato. Grazie alla legge 93/92, IMAIE ha dunque facoltà:

• di riscossione dei proventi riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori relativi alle registrazioni delle loro esecuzioni e delle relative riproduzioni e o trasmissioni a distanza a carico dei produttori ai sensi degli articoli 73, comma 1, 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 633/41;

• di individuare i singoli artisti interpreti o esecutori aventi diritto;

• di determinare gli importi spettanti a ciascun artista interprete ed esecutore;

• di comunicare l’ammontare dei compensi agli aventi diritto, anche tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell’Elenco dei nominativi;

• di erogare ai suddetti aventi diritto dei compensi maturati in loro favore. 332

Le prerogative che la legge 93/92 concede ad IMAIE danno, a critici esperti della materia, l’impressione che all’Istituto siano state concesse funzioni da monopolista. A livello legislativo non è mai esistito un vero e proprio monopolio legale di IMAIE per la gestione dei diritti connessi; appare evidente però come la legge del 93/92 conceda all’Istituto delle riserve esclusive che generano dubbi relativi alla sua legittimità comunitaria e costituzionale.

L’assenza del monopolio legale è provata dal fatto che all’interno della legge 633/41 non vi era un articolo che ne dava applicazione, com’era invece disposto dall’articolo 180 nei confronti di SIAE. Inoltre l’articolo 2597 del codice civile stabilisce che i monopolisti legali devono avere l’obbligo di contrarre. Il vecchio IMAIE, a differenza di SIAE, non prevedeva

In GU n. 38 del 15 febbraio 1992.

329

Per approfondire la “copia privata” si veda il capitolo 2 sezione 3.3.

330

RICCIO, Copyright collecting societies e regole di concorrenza… cit., pp. 27-30.

331

VISCO, GALLI, Il diritto della musica… cit., p. 395.

tale obbligo e nel suo statuto era sancito che la domanda di potenziali iscritti doveva essere vagliata dal Consiglio d’Amministrazione il cui giudizio non poteva essere contestato in caso negativo. Infine, gli autori sono liberi di “[…] esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti […]”, come disposto dall’articolo 180 della legge 633/41 anche prima della sua modifica avvenuta a fine 2017, mentre ciò non è consentito agli artisti interpreti ed esecutori dalla 333

legge 93/92. Qualificata fonte desume da quest’osservazione la paradossale considerazione che qualora IMAIE fosse stato considerato monopolista legale sarebbe stato posto in una grottesca condizione di superiorità rispetto a SIAE. 334

IMAIE aveva però, grazie alla legge 93/92 e come sostenuto dai più, un’esclusiva di fatto sulla riscossione, determinazione ed erogazione dei compensi agli artisti interpreti ed esecutori aventi diritto. Inoltre le attività di collecting svolte dall’Istituto riguardavano alcune utilizzazioni secondarie delle registrazioni, su cui artisti interpreti ed esecutori legittimamente detengono i diritti, e la possibilità di riscossione della copia privata dei fonogrammi. IMAIE esercitava compiti di colletting anche per conto di artisti protetti in Italia ma non ad essa associati, che non avevano quindi stipulato alcun contratto volontario di mandato alla gestione dei propri diritti. Sempre secondo la legge 93/92 le attività previste dall’articolo 73 della Legge sul Diritto d’Autore sono riservate in esclusiva ad IMAIE.

Quanto concesso dalla legge 93/92, oltre ad escludere l’incasso diretto per gli artisti, prevede che non vi siano altri enti intermediari a fornire servizi analoghi, rappresentando dunque una limitazione alla “libertà di prestazione di servizi” prevista dal Trattato CE. Analogamente 335 336

a quanto discusso in merito alla libertà dei servizi, è opportuno menzionare la disciplina comunitaria sulla “libertà di stabilimento”. Preso atto di quanto stabilito dal Trattato CE le 337

restrizioni della legge 93/92 appaiono evidenti anche nelle libertà di chi voglia intraprendere

Per approfondire le modifiche apportate all’articolo 180 della legge 633/41 dalla Direttiva Barnier si veda il

333

capitolo 3 sezione 1.2.2.

RICCIO, Copyright collecting societies… cit., pp. 220-21

334

L’attività di collecting dei diritti degli artisti a compenso stabilita dall’articolo 73 della legge sul diritto

335

d’autore è, ai sensi dell’articolo 50 del Trattato CE (Trattato di Amsterdam) considerata un “servizio”, poiché prestazione fornita dietro retribuzione.

UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi… cit., pp. 197-98. Il Trattato di Amsterdam del 1997 è stato ratificato

336

in Italia con legge n. 209 del 16 giugno 1998 (in GU n.155 del 06 luglio 1998), ed è entrato in vigore l’1 maggio 1999.

“Libertà di stabilimento” sancita agli articoli 49-55 del Trattato della Comunità Europea. Consiste nella

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libertà di creare una qualsiasi attività economica in un paese della Comunità Europea, senza discriminazione in base alla nazionalità dell’imprenditore.

un’attività di gestione collettiva dei diritti connessi. Le limitazioni create a carico dei 338

cittadini italiani dalla legge 93/92 sono in contrasto con le “norme sulla cittadinanza europea”, promulgate successivamente all’istituzione del “monopolio” IMAIE. In questo 339

caso l’illegittimità della legge 93/92 sarebbe dunque da considerarsi tale dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht dell’1 novembre 1993, anche se già il diritto costituzionale italiano è contrario a tali ristrettezze imposte. 340

La dubbia legittimità costituzionale sorge per quanto riguarda l’amministrazione, con funzione riservate per legge, da parte di un unico ente dei diritti connessi. Ciò viola i principi di uguaglianza (art. 3 Costituzione), di compressione della libertà associativa e autonomia negoziale e limita la libertà di iniziativa economica (come da art. 41 Costituzione) e dei principi dell’articolo 43 della Costituzione, poiché trattasi di un servizio pubblico non 341

essenziale per finalità di interesse generale. Ulteriori aspetti del principio di uguaglianza 342

previsto dall’articolo 3 della Costituzione sono violati dal presunto monopolio IMAIE. Sono introdotte discriminazioni tra diverse società di collecting, il “monopolio” IMAIE infatti oltre a prevedere da parte di un’unica società ogni esercizio dei diritti non permette agli artisti di provvedere direttamente e personalmente alla gestione dei propri diritti. Il trattamento riservato ad IMAIE appare dunque eccessivamente privilegiato rispetto a qualsiasi altra società italiana o estera e anche nei confronti di SIAE. 343

Fonti critiche sottolineano come un regime di monopolio, in questo specifico settore, non possa corrispondere agli interessi degli artisti poiché essi devono essere legittimati nel determinare se, ed eventualmente a quale intermediario, affidare la gestione dei propri diritti, in quanto libertà e autonomia negoziale spettano a tutti gli individui. Inoltre l’artista ha tutto l’interesse patrimoniale nell’accorciare la catena di intermediari che operano all’ottenimento

UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi… cit., pp. 201-02.

338

La “cittadinanza europea” è disciplinata dall’articolo 17 del Trattato CE. L’articolo 12 del Trattato CE

339

sancisce come “nel campo di applicazione del presente Trattato […] è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità”.

UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi… cit., pp. 202-03.

340

Art. 43 della Costituzione italiana: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o

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trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”.

FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore… cit., pp. 260-61.

342

UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi… cit., pp. 204-06.

dell’articolo 73 della legge sul diritto d’autore. Le esclusive ad IMAIE, previste dalla legge 93/92, non agevolavano neppure i produttori, poiché essi non erano motivati a corrispondere le somme ad IMAIE, visto che le norme a legittimazione dell’Istituto apparivano in violazione del diritto comunitario e costituzionale. In aggiunta i produttori auspicano che il punto di 344

equilibrio tra i propri interessi e quelli degli artisti sia loro favorevole; preferiscono quindi che gli artisti siano onerati il meno possibile da enti di intermediazione per evitare costi di transizione alti che conseguentemente comportano maggiori richieste a loro scapito da parte degli artisti. 345

Il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto 25 ottobre 1994, voluto dal Dipartimento dello Spettacolo, ha riconosciuto personalità giuridica ad IMAIE. L’Istituto, figurante come ente morale, venne iscritto al registro delle persone giuridiche dalla Prefettura di Roma. Il 346

vecchio IMAIE era dunque un ente privato con personalità giuridica, ottenuta come previsto per le associazioni private, e il Nuovo IMAIE ricopre una posizione analoga. 347

Sarebbe stato dunque possibile per artisti interpreti ed esecutori costruire altre associazioni, come previsto dall’articolo 18 della Costituzione e dal principio di libertà di associazione, con scopo la gestione collettiva dei diritti connessi. L’assenza di altri enti preposti alla tutela degli aventi diritto, non equivale a una giustificazione sufficiente all’assegnazione di riserve esclusive di competenze a IMAIE e tantomeno il finanziamento di parte delle sue attività “attraverso prestazioni imposte dalla legge”. Tuttalpiù IMAIE poteva essere considerata 348

come una cessionaria ex legge dei diritti degli artisti, interpretando la normativa del ’92 nella sua prima versione, nello specifico l’articolo 5, come la concessione di un’esclusiva in quanto dice “[…] i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma l; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati all’IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì all’IMAIE la documentazione necessaria alla

“[…] la possibile dichiarazione di illegittimità di queste norme rischia di qualificare come indebiti i

344

pagamenti del produttore fonografico e di esporre quest’ultimo ad una riproposizione, da parte degli artisti, delle medesime domande ed azioni già svolte da IMAIE”. Ivi, pp. 197.

Ivi, pp. 196-97.

345

RICCIO, Copyright collecting societies… cit., pp. 27-28.

346

Per approfondimenti sul Nuovo IMAIE si veda il capitolo 2, sezione 4.2.

347

TRAVI ALDO, “I fonogrammi come bene di interesse nazionale”, AIDA, 1992, annale, p. 8.

identificazione degli aventi diritto”. Inoltre l’equo compenso non può essere negoziato da parte di IMAIE, perciò in questo caso non sarebbe opportuno parlare di diritti. 349

In conclusione a quanto discusso in merito alla presunta illegittimità comunitaria e costituzionale del “monopolio” IMAIE risulta determinante l’ordinanza del Tribunale di Milano del 6 novembre 1999 che sancisce come tali dubbi non siano rilevanti a meno che 350

non sia provata la presenza di altri soggetti interessati a concorrere con l’Istituto per la prestazione di servizi analoghi.351

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