Sezione 3, La legislazione italiana
36. Legge italiana sul Diritto d’Autore 633/
Nella Legge italiana sul Diritto d’Autore, il soggetto della tutela è esplicato all’articolo 1: 62
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. […]”.
Cosa sia effettivamente tutelato è però espresso nel successivo articolo 2. Sono protette: “le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale”, che hanno nella “parola” l’elemento distintivo; “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”, dove l’aspetto musicale è il requisito creativo; “le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti”, che identificano nelle “figure” di danza l’atto creativo; “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”, sottoinsiemi dell’arte figurativa; “i disegni e le opere dell’architettura”, per distinguerla dall’arte tecnica del costruire; “le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora […]”, esempio di opera collettiva che vede all’opera più coautori; “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia […]”, che abbiano carattere espressivo e creativo; “i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela
La legge di Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio è stata emanata il 22 aprile
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1941 (in GU del Regno d’Italia n. 166 del 16 luglio 1941), ed è entrata in vigore il 18 dicembre 1942 come integrata della legge n. 95 del 6 febbraio 1942 contenente disposizioni di carattere fiscale.
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. […]”, tutela frutto dello sviluppo tecnologico; “le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto”, il cui carattere creativo dev’essere presente nei modi in cui è configurata; “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Se le opere soggetto di tutela sono frutto del contributo di una pluralità di soggetti la legge 633/41 ha previsto che vengano identificate come opere collettive (art. 3). Esse sono caratterizzate dall’insieme di opere minori riunite; conseguentemente a ciò vi sono due livelli di diritto d’autore.
L’autore acquisisce il diritto d’autore sulle proprie creazioni, come stabilito dall’articolo 6, nell’atto creativo dell’opera. La legge presuppone che chi si presenta come autore nel momento della pubblicazione, rappresentazione od esecuzione di un’opera ne abbia l’effettiva paternità della titolarità (art. 8).
I diritti previsti dalla legge 633/41 possono essere suddivisi in diritti di tipo personale e in diritti di tipo patrimoniale.
Alla prima categoria appartengono i diritti morali d’autore, i quali sono inalienabili e inestinguibili, direttamente legati alla personalità dell’autore. Questi diritti morali prevedono: la rivendicazione della paternità dell’opera (art. 20); la possibilità di impedire modifiche all’opera che siano lesive per la reputazione dell’autore (art. 20); che l’autore possa rivelare la sua paternità in caso di opere anonime o pseudonime (art. 21); la facoltà di ritiro dell’opera dal commercio per gravi ragioni morali (art. 142).
I diritti patrimoniali si suddividono nei diritti esclusivi di utilizzazione economica, nei diritti connessi, nell’equo compenso e nel diritto sui generis (relativi alle banche dati).
I diritti esclusivi di utilizzazione economica, con i quali si può intendere il diritto d’autore in senso stretto, sono alienabili, scomponibili, indipendenti l’uno dall’altro. Hanno durata di 70 anni dalla morte dell’autore (art. 25) e consistono nel diritto di: pubblicare l’opera (art. 12); riprodurre l’opera (art. 13); trascrivere l’opera (art. 14); eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l’opera (art. 15); comunicare al pubblico l’opera (art. 16); distribuire l’opera (art.
17); tradurre l’opera (art. 18); modificare/elaborare l’opera (art. 18); pubblicare l’opera in una raccolta (art. 18); noleggiare l’opera e autorizzarne il noleggio o il prestito (art. 18-bis); seguito sulle vendite di opere d’arte e di manoscritti (art. 144 sgg.).
Per “diritti connessi” vanno intesi i diritti connessi all’esercizio dei diritti di utilizzazione economica. Sono diritti esclusivi su attività simili o connesse a quelle tutelate dai diritti d’autore in senso stretto. La legge li identifica come i diritti: del produttore di fonogrammi (art. 72 sgg.); del produttore di opere cinematografiche o audiovisive (art. 78-bis sgg.); relativi all’emissione radiofonica e televisiva (art. 79 sgg.); degli artisti interpreti ed esecutori (art. 80 sgg.); relativi all’indicazione e alla comunicazione al pubblico della recitazione, esecuzione o rappresentazione degli artisti interpreti ed esecutori (art. 83); relativi ad opere pubblicate per la prima volta successivamente all’estinzione dei diritti patrimoniali d’autore (art. 85-ter); relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (art. 85-quater); relativi a bozzetti di scene teatrali (art. 86); relativi alle fotografie (art. 87 sgg.); relativi alla corrispondenza epistolare (art. 93 sgg.); relativi al ritratto (art. 96 sgg.); relativi ai progetti di lavori d’ingegneria (art. 99).
Il diritto sui generis appartiene al proprietario di una banca dati e verte nella facoltà di poter impedire operazioni di estrazione o immissione dalla banca dati (art. 102-bis).
Tutti questi diritti appartengono, nel sistema italiano, all’individuo creatore dell’opera. Alcune eccezioni in tal senso sono però stabilite agli articoli 12-bis e 12-ter: software, banche dati e design industriale, salvo patto contrario, appartengono al datore di lavoro.
L’articolo 16, appartenente al Capo III Contenuto e durata del diritto di autore Sezione I
Protezione della utilizzazione economica dell’opera, sancisce il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione, internet compreso. Esso prevede che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo tale che ciascuno possa accedervi autonomamente in un luogo e momento scelti. In ambito digitale dovrebbero dunque valere gli stessi diritti del mondo analogico
La durata del diritto d’autore è stabilito che sia di tutta la vita dell’autore e fino al settantesimo anno dopo la sua morte. A trattare tale aspetto è la Sezione III Durata dei diritti
di utilizzazione economica dell’opera (artt. 25-32-ter) del Capo III Contenuto e durata del diritto di autore. Se l’opera è attribuita a più coautori la durata dei diritti è determinata in base
Il Capo IV Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di
opere della legge 633/41 tratta alla Sezione I, dall’articolo 33 al 37, la giurisdizione delle Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche. Esse infatti hanno la particolarità di essere opere composite in cui il contributo
di ciascun autore non è sempre chiaramente distinguibile e riconoscibile. A tal proposito il legislatore, all’articolo 34, attribuisce alla musica delle opere liriche un valore di tre quarti del valore totale dell’opera, mentre nelle operette, nei monologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi dev’essere considerato uguale. 63
Esistono delle eccezioni al diritto d’autore, nell’ordinamento italiano definibili come “libere utilizzazioni”. Appartengono al Capo V Eccezioni e limitazioni Sezione I Reprografia ed altre
eccezioni e limitazioni e l’articolo 70 della legge 633/41 le delinea: “1. Il riassunto, la
citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Lo stesso articolo al punto 1-bis dichiara come sia possibile pubblicare gratuitamente a fine didattico o scientifico su internet immagini e musica a bassa risoluzione. Il punto 3 ricorda come riassunti, citazioni o riproduzioni debbano essere seguiti dalla menzione del titolo dell’opera, degli autori e dell’editore.
Il diritto all’equo compenso è una sorta di diritto di credito che acquisiscono i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi per gli usi che vengono fatti delle loro opere. Anche detto “contributo per la copia privata” è una sorta di tassa imposta per avere il diritto di effettuare una copia personale di opere protette dal diritto d’autore. È applicato sui supporti di memoria e sui dispositivi preposti a contenere copie di opere dell’ingegno, viene raccolto da SIAE e poi ridistribuito secondo criteri statistici ai titolari dei diritti. Venne introdotta dalla legge 93/1992 Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro e poi inserito all’interno della Legge italiana sul Diritto d’Autore
La gestione dei diritti d’autore è regolamentata da licenze d’uso. Il titolare dei diritti può cedere i suoi diritti esclusivi e tale trasmissione dev’essere provata per iscritto come previsto dall’articolo 110 (Capo II Trasmissione dei diritti di utilizzazione, Sezione I Norme generali). Solo i diritti di utilizzazione economica, compresi i diritti connessi, possono infatti essere “acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge” (art. 107).
L’articolo 118 e seguenti sviluppano il tema del “contratto di edizione”. Esso è l’atto con cui l’autore e concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare un’opera per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso. Questo vincolo contrattuale per la legge italiana può durare fino a vent’anni. Rispetto al mondo della musica, originariamente riguardava perlopiù la pubblicazione a stampa. Successivamente si è evoluto in un più ampio contratto di cessione di tutti i diritti di utilizzazione relativi a un’opera musicale, quindi anche la fissazione e riproduzione su dischi o altri supporti, l’esecuzione e la rappresentazione in pubblico, la diffusione radio, televisiva e via internet e la realizzazione di opere derivate.
Il Titolo VI Sfera di applicazione della legge all’articolo 186 dichiara che l’applicazione della legge 633/41 riguardo alle opere straniere è regolata delle convenzioni internazionali.
L’ordinamento italiano trova gran parte della sua operatività nei compiti svolti dalla SIAE
Società Italiana Autori ed Editori. Molte disposizioni della Legge italiana sul Diritto d’Autore
fanno riferimento specifico ad essa e alle sue funzioni che sono stabilite agli articoli 180-85 (Titolo V Enti di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore) e anche agli articoli: 58 sull’equo compenso per le esecuzioni per radiodiffusione in esercizi pubblici; 71-septies e 71-opties sull’equo compenso per copia privata; 103 per la gestione di un registro pubblico delle opere protette ai sensi della legge 633/41; 152-54 sulle vendite successive alla prima cessione di opere d'arte e di manoscritti; 171-bis e 171-ter sul contrassegno SIAE.