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Sezione 1, La Direttiva Barnier 2014/26/UE e le sue implicazioni nel sistema italiano

1.2 Le fasi legislative del recepimento italiano

1.2.1 L’inizio della discussione parlamentare e il decreto legislativo 35/

Il 7 maggio 2014 il ministro dei beni culturali Dario Franceschini dichiarava come anche in Italia si sarebbero dovuti attuare, entro il 2016, gli adeguamenti necessari all’allora recentissima Direttiva Barnier. L’effettivo recepimento italiano è però arrivato in ritardo 418

rispetto alle scadenze previste. Il Governo ha infatti indugiato per convenienza, valutando l’evolversi dell’atipico scenario italiano che ha visto negli ultimi anni un aspro scontro tra SIAE e i suoi concorrenti non ancora espressamente legittimati per legge.

Se il fine delle leggi dev’essere quello di mirare al “bene comune” e se SIAE, essendo un ente pubblico economico a base associativa, rappresenta la custodia e la tutela del patrimonio italiano, bagaglio identitario e valore nazionale, sarebbe stato lecito da parte del Governo tardare il recepimento della direttiva affinché la Società italiana fosse pronta ed attrezzata ad affrontare il libero mercato. Nei 45 articoli della direttiva, il tema “monopolio” non è infatti trattato esplicitamente. A livello comunitario non è considerato un’opzione utile al mercato, però qualora gli Stati membri ne usufruiscano in campi in cui è per loro proficuo, mantenendo elevati standard di efficacia ed efficienza, l’Unione Europea non è contraria. Il caso SIAE pone subito dei dubbi in tal senso visto il recente commissariamento del 2010 e il grande debito verso autori ed editori accumulato, perciò l’adeguamento finora attuato probabilmente dovrà subire un’ulteriore passo verso gli standard europei. La direttiva ha fin da subito

L’articolo 43.1 della Direttiva Barnier pone data 10 aprile 2016 come termine ultimo per gli stati per

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preoccupato i sostenitori del tanto discusso monopolio e fatto esultare i loro avversari, i quali avevano finalmente un’importante strumento europeo per far valere le proprie ragioni. 419

Ad ogni modo, il primo provvedimento rivolto al recepimento è la legge n. 170 del 12 agosto 2016 con cui il Presidente della Repubblica, ottenuta l’approvazione della Camera 420

dei deputati e del Senato della Repubblica, ha delegato il Governo ad attuare le direttive europee (legge di delegazione europea 2015). Nello specifico, l’articolo 20 indica principi e criteri con cui il Governo italiano si impegna al recepimento della direttiva 20014/26/UE. È previsto in questa disposizione che gli organismi di gestione collettiva debbano dotarsi di nuova governance e che le collecting di gestione dei diritti connessi ridefiniscano i loro requisiti in base a quanto disposto dalla nuova direttiva. L’ottica da perseguire è quella di ricerca di maggior tutela per gli aventi diritto grazie ad un aumento nella trasparenza e nella semplificazione dei sistemi di riscossione e redistribuzione dei diritti. L’idoneità ai parametri richiesti dev’essere propria a tutti gli organismi di gestione collettiva, SIAE compresa. È inoltre disposto il divieto di imporre agli aventi diritto qualunque obbligo non necessario alla gestione e protezione dei loro diritti e interessi. Alla lettera n) è prevista infatti, come voluto dalla direttiva 2014/26/UE, la ridefinizione delle caratteristiche necessarie e dei requisiti minimi delle società che vogliano immettersi nel mercato dei diritti connessi, non parlando dunque di alternative a SIAE per la gestione collettiva del diritto d’autore.

Di rilievo durante la discussione è stato l’accoglimento alla Camera dei Deputati dell’Ordine del Giorno 21 aprile 2016 dell’onorevole Francesca Bonomo, che prevedeva l’impegno 421

nello stabilire i termini per concludere la procedura di liquidazione dell’IMAIE con successiva ridistribuzione dei crediti maturati e non distribuiti alle collecting di diritti connessi sorte dopo la liberalizzazione del settore.

Al Senato della Repubblica si è tenuto invece un importante dibattito sulla necessità o meno di mantenere il monopolio SIAE. La discussione si è conclusa con l’approvazione dell’Ordine

FERRETTI, PRIMICERI, SPEDICATO, Rivoluzione d’autore… cit., pp. 51-54.

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In GU n. 72 dell’1 settembre 2016.

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Atto Camera, Ordine del Giorno 9/03540-A/018 presentato da Bonomo Francesca, 21 aprile 2016, seduta n.

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del Giorno 21 luglio 2016 del Senatore Ichino, con cui sono previsti scenari di 422

liberalizzazione del mercato della gestione collettiva del diritto d’autore, visto anche il parere e il diretto interessamento dell’AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 423

Con il successivo decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, l’Italia ha recepito, in 424

ritardo rispetto alla scadenza del 10 aprile 2016, la direttiva europea sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi e sulle licenze multi-territoriali.

Sebbene il monopolio di SIAE, che rimaneva l’unico intermediario per i diritti d’autore a poter avere sede legale in Italia, non sia stato scalfito, sono qui introdotte novità pro- concorrenziali nell’ambito della gestione collettiva dei diritti connessi, grazie all’abrogazione di alcune norme che contrastavano il modello di mercato concorrenziale previsto dalla direttiva. Sono disposte le revisioni di governance, strategie e strumenti per un’efficace ed efficiente amministrazione dei compensi a favore dei titolari dei diritti.

Uno dei fini principali dell’intervento normativo è rivolto al miglioramento nella celerità e nell’equità della distribuzione dei diritti ai loro titolari. Tale prospettiva viene perseguita anche migliorando i rapporti di comunicazione e collaborazione tra le diverse collecting, tra esse e gli utilizzatori e tra esse e gli aventi diritto. Rilevante risulta la scelta di affidare all’AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, un ente terzo, compiti di vigilanza sul mercato dei diritti connessi.

Il provvedimento ha stabilito delle prerogative a cui devono rispondere gli enti che vogliano proporsi per la gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi. Sono state formulate un insieme di norme, tratte dalla direttiva, riguardanti la riscossione, la ridistribuzione e l’impiego dei proventi. Inoltre sono stati definiti chiaramente diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nella gestione collettiva affinché vigi la trasparenza, al servizio di un meccanismo che dev’essere efficace ed efficiente. Altro aspetto importante trattato in questa sede è stato lo stabilire delle modalità di concessione, da parte delle collecting

Atto Senato, Ordine del Giorno n. G20.101 al DDL n. 2345, 21 luglio 2016, seduta n. 655, http://

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w w w . s e n a t o . i t / j a p p / b g t / s h o w d o c / f r a m e . j s p ? tipodoc=Emend&leg=17&id=00981470&idoggetto=00988119&stampa=si&toc=no .

http://www.itsright.it/it/risorse/?idn=6#normativa-det (ultima consultazione 25 settembre 2018).

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In GU n. 72 del 27 marzo 2017, è entrato in vigore l’11 aprile 2017. Emesso sulla base della delega espressa

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societies, di licenze multi-territoriali per l’utilizzo di opere musicali diffuse

telematicamente. 425

Per “organismo di gestione collettiva” si intende, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 35/2017, qualunque soggetto, SIAE inclusa, che abbia come scopo primario la gestione collettiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi grazie al mandato conferitogli da più di un avente diritto. L’organismo deve perseguire il vantaggio collettivo, e possedere uno o entrambi i requisiti: di essere controllato o detenuto dai propri membri; di non avere scopo di lucro.

Sul mercato possono essere presenti anche “entità di gestione indipendente” alle quali sono richiesti requisiti diversi per poter operare. Anch’esse dedite alla gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi per più di un avente diritto hanno come fine primario il vantaggio collettivo. Ciò che le differenzia è che devono soddisfare entrambi i seguenti requisiti: non essere detenute o controllate direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, da titolari dei diritti; perseguire fini di lucro.

Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto è importante poiché mutuando le disposizioni della direttiva, stabilisce che “gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi”. Diritto d’autore e diritti connessi sono ambiti della proprietà intellettuale separati sia nel nostro ordinamento che in quello europeo, per cui i titolari di suddetti diritti devono specificare per iscritto quale tipo di diritto affidano alla società di gestione collettiva. Il comma 5 dell’articolo 4 ribadisce come il titolare dei diritti abbia la possibilità di concedere licenze per usi non commerciali delle sue opere. Inoltre i titolari dei diritti hanno facoltà di rimuovere il mandato alle collecting totalmente o parzialmente, per territori da loro scelti, fatto salvo ci sia un preavviso compreso tra i quattro e i sei mesi.

Come precedentemente detto il decreto legislativo 35/2017 non toglieva le prerogative monopolistiche a SIAE, anzi le ribadiva all’articolo 4. Al suo comma 2 infatti, viene decretata come libera la scelta della collecting a cui affidarsi da parte dei titolari dei diritti ma è altresì previsto che sia rispettato quanto disposto dall’articolo 180 della legge 633/41 per quanto riguarda l’intermediazione del diritto d’autore. Il quadro delineato da questo comma è

SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore… cit., pp. 142-44.

evidentemente confuso, di fronte a libertà concesse ai titolari dei diritti è ribadito il desueto, per le logiche comunitarie e di mercato, articolo 180.

L’articolo 5 del decreto legislativo recepisce parte dell’articolo 6 della direttiva; dichiara quali siano i requisiti per l’adesione agli organismi di intermediazione. Il mandatario nel momento dell’iscrizione deve trovare criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori presenti nello statuto o nelle condizioni di adesione. Lo stesso articolo dispone che qualora l’organismo respingesse una domanda di adesione, esso è tenuto a fornire spiegazione scritta entro sessanta giorni. Inoltre è sollecitato l’utilizzo di adeguati mezzi elettronici di comunicazione tra organismi e mandanti, da utilizzare per ogni evenienza nel rapporto.

I membri devono essere partecipi ai processi decisionali degli organismi grazie ad adeguati ed efficienti mezzi, così come dev’essere stabilito all’interno dei loro statuti (art. 6).

All’articolo 8 sono disposti i requisiti che le società, SIAE esclusa, devono osservare. Devono essere dotate di costituzione; rispettare la normativa; essere conformi alle disposizioni della Sezione II del Capo II del decreto, il quale prevede che le società siano munite di Assemblea Generale, organo di amministrazione, organo di sorveglianza e organo di controllo contabile; abbia statuto che dichiari le modalità di amministrazione e intermediazione dei 426

diritti connessi, che preveda la tenuta dei libri contabili e che disponga la redazione del bilancio.

La disciplina della gestione dei proventi è stabilita alla Sezione III del Capo II. L’articolo 14 dispone la separazione contabile tra la gestione dei proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento e quelli derivanti da altre attività. Il fine dev’essere quello di redistribuire i proventi agli aventi diritto, e l’organismo intermediario deve trattenere solamente le spese di gestione. Qualora con le entrate siano fatti investimenti, essi devono essere effettuati nell’esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti.

L’articolo 20 del decreto recepisce l’articolo 14 della direttiva Diritti gestiti nel quadro di

accordi di rappresentanza. È stabilito come non possa esserci alcuna discriminazione nei

confronti dei titolari dei diritti per cui la gestione avviene a seguito di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto riguarda tasse, spese di gestione, condizioni per riscossione e ripartizione. E sono proprio gli accordi di rappresentanza a stabilire le modalità di riscossione da parte di enti stabiliti all’estero. L’articolo 21 ribadisce come oltre alle

Assemblea Generale, organo di amministrazione, organo di sorveglianza e organo di controllo contabile sono

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detrazioni dovute alle spese, gli organismi di gestione collettiva non effettuino altri trattenimenti dai proventi dei diritti che gestiscono grazie ad accordi di rappresentanza.

Il comma 1 dell’articolo 22 riguarda la negoziazione tra organismi e utilizzatori i quali trattano in buona fede per l’ottimizzazione delle licenze, scambiandosi tutte le informazioni necessarie. Le licenze devono essere date sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli. Il comma 4, dello stesso articolo, stabilisce che le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti un’adeguata remunerazione e mantenere un’equa proporzione in rapporto al valore economico dei diritti negoziati e del servizio fornito dall’organismo di gestione collettiva.

Il Capo III Concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multi-

territoriali per l’esercizio di diritti su opere musicali diffuse su reti di comunicazione elettronica online, è relativo ai requisiti che gli organismi devono utilizzare per rilasciare

licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali online. Sono licenze che consistono nella “[…] riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un’opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell’Unione Europea. […]” come enunciato dall’articolo 2 del decreto. Significativi di questo Capo sono l’articolo 30, che esplica la necessità di strutture adeguate e trasparenti per una corretta e controllabile trasmissione telematiche di tali licenze, e l’articolo 31 (a recepimento dell’articolo 25 della direttiva), che prevede piena trasparenza da parte delle società nel fornire in modo telematico, ai titolari dei diritti e alle altre società e ai fornitori di servizi online dopo richiesta motivata, le informazioni necessarie ad individuare le opere musicali, i diritti rappresentati e i territori interessati. I successivi articoli 33 e 34 trattano rispettivamente il corretto uso delle opere online e la correttezza nei pagamenti dei titolari dei diritti.

Il Capo IV riguarda le Risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni. L’articolo 38 dispone come gli organismi debbano mettere a disposizione dei propri membri e degli organismi stranieri che rappresentano, modalità efficaci ed efficienti per la risoluzione di reclami interventi la gestione dei diritti, ritiro e revoca di mandati, condizioni di adesione, riscossione degli importi, detrazioni e distribuzioni. Vengono inoltre forniti termini specifici per la risposta ai reclami.

L’articolo 39 (a recepimento dell’articolo 35 della direttiva 2014/26/UE) introduce all’articolo 156 della legge 633/41 il comma 3-bis con cui chiarisce che tutte le controversie previste dalla

Legge sul Diritto d’Autore debbano essere sottoposte alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, previste dal decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003. Importante è il ruolo attribuito all’AGCOM dall’articolo 40, l’ente acquista facoltà di ispezione e controllo sull’operato delle società di gestione collettiva. Come vigilante agisce secondo quanto disposto dal decreto, inoltre i membri degli organismi di gestione, i titolari dei diritti e gli utilizzatori possono segnalare, in modo telematico, all’AGCOM “[…] attività o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del […] decreto”.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall’articolo 41; sanzioni amministrative e pecuniarie sono disposte dal decreto. Sono previste anche sospensioni fino a sei mesi o la cessazione delle attività (provvedimenti a cui però SIAE non è soggetta). È demandata ad un successivo regolamento, che sarà adottato con decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in concerto con il ministro della giustizia, la definizione delle procedure colte all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni.

I titolari dei diritti, gli organismi di gestione, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori possono rivolgere all’AGCOM, nell’ambito delle sue finalità, proposte per migliorare quanto attuato e disposto dal decreto (art. 44). 427

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