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Sezione 1, La Direttiva Barnier 2014/26/UE e le sue implicazioni nel sistema italiano

1.1 La Direttiva Barnier, prodromi e disposizion

La Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dei diritti 405

d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online del mercato interno è stata emanata il 26 febbraio 2014 ed è

entrata in vigore il 9 aprile dello stesso anno, ponendo come termine per il suo recepimento da parte degli Stati Membri il 10 aprile 2016 (art. 43).

L’Unione Europea, prima di focalizzare l’intervento a tutela della proprietà intellettuale con una direttiva dedicata alle società di gestione collettiva, non era ancora dotata di uno strumento legislativo in grado di intervenire concretamente in questo specifico aspetto del settore. Al 2014 sul tema della gestione collettiva dei diritti d’autore erano stati promulgati solamente atti di soft law. Provvedimento di questo tipo è stata la raccomandazione della 406

Commissione 2005/737/CE del 18 maggio 2005 sulla gestione trans-frontaliera collettiva 407

dei diritti d’autore e dei diritti connessi nell’ambito dei servizi musicali on-line autorizzati.

Essendo una raccomandazione non ha carattere vincolante; nel caso specifico si tratta di un

In GUUE L 84 del 20 marzo 2014.

405

RICCIO, Copyright collecting societies e regole di concorrenza… cit., pp. 159-68.

406

In GUCE L 276 del 21 ottobre 2005.

documento di compromesso tra istanze diverse che non hanno trovato consenso sufficiente alla promulgazione di una direttiva. Sarà ripresa dal considerando 6 della direttiva 2014/26/ UE che stabilisce come alcuni dei fini dell’atto debbano essere quelli di permettere ai “[…] titolari dei diritti di scegliere liberamente il loro organismo di gestione collettiva […]” e di garantire “[…] la parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e l’equa distribuzione delle royalty”.

La direttiva era stata preceduta anche dalla rilevante “decisione CISAC” della 408

Commissione in merito al tema “monopolio”. Tale decisone, risalente al 16 luglio 2008, vieta a 24 collecting associate CISAC, tra cui SAIE, di limitare ulteriormente la loro offerta di servizi agli utilizzatori al di fuori dei propri territori di competenza. La decisone riguarda solamente lo sfruttamento dei diritti via satellite, internet e cavo; inoltre dichiara come gli aventi diritto debbano essere liberi di demandare la tutela del proprio repertorio alla società che preferiscono. In questa sede sono stati applicati dei divieti: alle clausole di affiliazione, che impediscono agli aventi diritto di scegliere a quale società affidarsi; alle clausole di esclusiva, che garantiscono a qualsiasi collecting una protezione territoriale assoluta nel proprio territorio sulla concessione di licenza agli utilizzatori commerciali; alla pratica concordata di cui è stata accertata la sussistenza tra le collecting, con cui ogni società limita, negli accordi di rappresentanza reciproca, il diritto di concessione di licenze relative al proprio repertorio sul territorio dell’altra società. 409

I lavori per la realizzazione della Direttiva Barnier iniziarono l’11 luglio 2012 con 410

l’approvazione della proposta da parte della Commissione europea.

I principi cardine volevano essere quelli di armonizzare la governance delle società, garantire trasparenza a iscritti e utilizzatori e promuovere ed incentivare la crescita di licenze multi-

Caso COMP/C2/38.698 – CISAC.

408

Il Tribunale, in data 12 aprile 2013, ha parzialmente annullato, per mancanza di prove, la decisione nella parte

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relativa all’esistenza della pratica concordata. La Commissione non aveva documenti sufficienti a comprovare l’esistenza di un’accordo tra le collecting sulla portata territoriale dei mandati che dette società si conferivano. In aggiunta non ha confutato la plausibilità della tesi per cui il comportamento parallelo delle società medesime non era dovuto a concertazione, necessario al contrasto di utilizzazioni non autorizzate delle opere musicali. Il Tribunale ha invece respinto i ricorsi riguardanti le clausole di affiliazione e di esclusiva. FERRETTI, PRIMICERI,

SPEDICATO, Rivoluzione d’autore… cit., pp. 51-54.

La denominazione “Direttiva Barnier” deriva dal cognome del suo promotore, il politico francese Michel

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territoriali telematiche dando “[…] vita ad un mercato unico digitale che sia al servizio di autori, consumatori e fornitori di servizi. […]”. 411

È in virtù del principio di sussidiarietà dell’Unione Europea che si è reso necessario 412

l’intervento della Commissione in quest’ambito, poiché le divergenze tra gli Stati rendevano difficili da perseguire gli obiettivi sopra evidenziati limitando le possibilità di arginare lo sfruttamento incontrollato delle opere a livello commerciale e telematico.

La Commissione ha vagliato i vari ordinamenti nazionali in materia di società di gestione collettiva per individuare problematiche e punti di forza di ognuno, per poi ponderare le modalità di armonizzazione da intraprendere. La proposta di direttiva non ha dunque messo fondamenta, come spesso accade, in specifiche legislazioni nazionali previgenti ma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, nella prassi della Commissione e nella raccomandazione 2005/737/CE. Gli ordinamenti nazionali sono comunque stati d’ispirazione per specifiche disposizioni. Infatti la risoluzione delle controversie tra titolari dei diritti e società di gestione collettiva, e tra collecting societies e utilizzatori, sembra pervenire dal modello inglese del Copyright Tribunal. Mentre invece la trasparenza richiesta alla 413

governance delle società è modellata in base all’esperienza tedesca e francese.

Ciò che muove l’azione comunitaria può dunque essere sintetizzata come la volontà di livellare i metodi di gestione collettiva a standard elevati ed uguali in tutti gli Stati, combattendo gli abusi relativi a comportamenti monopolistici o dominanti nel mercato. Ampia discrezionalità è comunque lasciata alle collecting per quanto riguarda l’attività di gestione dei proventi dei diritti; sono infatti date regole generali per cui le società non devono agire nell’uso dei proventi contro gli interessi dei suoi membri e con efficienza nella distribuzione di quanto spetta loro. Inoltre il controllo delle società di gestione collettiva è stato affidato ad enti preposti, per evitare che si presenti presto la necessità di rimettere mano allo strumento legislativo. 414

Dichiarazione di Michel Barnier.

411

Articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea.

412

Il Copyright Tribunal è stato istituito dal “Copyright, Designs and Patents Act” del 1988, risolve le

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controversie in materia di licenze commerciali tra i titolari di copyright o le loro collecting societies e gli utilizzatori del loro materiale protetto da copyright. Solitamente risolve controversie relative ai termini e alle condizioni delle licenze o al rifiuto da parte di una società di gestione collettiva di fornire una licenza. La sua giurisdizione è valida in tutto il Regno Unito.

RICCIO, Copyright collecting societies e regole di concorrenza… cit., pp. 159-68.

Gli obiettivi perseguiti erano quindi sostanzialmente quelli di:

• favorire trasparenza nella gestione dei proventi e migliorare la governance delle società di gestione collettiva;

• concedere in modo agevole licenze multi-territoriali;

• regolamentare taluni aspetti della gestione dei servizi di intermediazione ancora eccessivamente disomogenei;

• decidere quali siano le modalità d’accesso alla gestione collettiva da parte delle società e successive osservanze da tenere per rimanere operativi;

• lasciare al titolare del diritto arbitrio su quale organismo di gestione collettiva debba gestire il proprio repertorio;

• coinvolgere i membri delle società nei processi decisionali fatti dalle assemblee dei delegati;

• far valere la voce degli associati nelle decisioni inerenti le modalità di ridistribuzione degli importi a loro dovuti e all’uso di quanto invece non viene ripartito e investito in altre attività. 415

La volontà del legislatore europeo è dunque quella di mantenere livelli qualitativi elevati in merito alla governance, alla gestione finanziaria, alla trasparenza nelle rendicontazioni affinché gli ordinamenti nazionali trovino armonizzazione, pur comunque rimanendo liberi di applicare criteri più rigidi qualora essi non collidano con quanto disposto dal diritto dell’Unione Europea. Ad ogni modo la finalità principe della direttiva è la salvaguardia del “vantaggio collettivo”, a tal fine le società che vogliano affacciarsi al mercato devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: essere controllate direttamente dai suoi membri; non avere fine di lucro. 416

Per quanto riguarda le intenzioni rivolte al mercato digitale, l’obiettivo della direttiva è quello di creare un mercato unico del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle opere musicali accessibili online attraverso piattaforme di streaming e download. La concessione di licenze multi-territoriali per la diffusione online delle opere musicali dovrebbe: predisporre una volontaria aggregazione dei repertori musicali rivolti all’utilizzo online in tutta l’UE; favorire

D’AMMASSA GIOVANNI, “La raccomandazione UE del 18 ottobre 2005 e i suoi riflessi nella gestione

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collettiva del diritto d’autore”, Diritto d’Autore.it, 1 gennaio 2006, https://www.dirittodautore.it/dante/la- raccomandazione-ue-del-18-ottobre-2005-e-i-suoi-riflessi-nella-gestione-collettiva-del-diritto-dautore/?cn- reloaded=1 .

SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore… cit., pp. 142-44.

un sistema concorrenziale virtuoso che quindi faciliti lo sviluppo di licenze efficienti; preannunciare lo sviluppo di sitemi analoghi per diverse categorie di opere.

Guardando lo scenario del mercato italiano, preso atto di quanto disposto dalla direttiva e di quanto dichiarato dal Governo con l’atto di recepimento (decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017), c’è già dunque la possibilità per le società di gestione collettiva straniere di concedere licenze multi-territoriali nel nostro Paese togliendo da allora il ruolo da monopolista a SIAE nella distribuzione delle licenze per l’online. L’articolo 180 della Legge italiana sul Diritto d’Autore non è comunque interdetto dalla direttiva e SIAE, come vedremo al momento dell’entrata in vigore della nuova legislazione europea, non poteva quindi essere contrastata da concorrenti italiani. 417

La direttiva è costituita da 58 considerando e 45 articoli. Quanto dispone, in termini di governance e trasparenza, dev’essere applicato da tutte le società di gestione collettiva che sono stanziate all’interno dell’UE. Inoltre “non interferisce con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri” (cons. 12) poiché le diversità culturali sono altresì tutelate dall’Unione Europea (cons. 3). Agli Stati membri è richiesto di garantire agli aventi diritto la possibilità di partecipare al processo decisionale dell’ente (cons. 21).

Autori e artisti interpreti ed esecutori hanno il diritto di scegliere di aderire a diverse

collecting societies per la gestione di diverse tipologie di opere e per diversi tipi di

utilizzazioni (art. 5). Gli organismi di gestione collettiva devono avere requisiti di adesione basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e consentire ai propri associati di essere partecipi dei processi decisionali (art. 6). I titolari dei diritti devono dunque essere maggiormente coinvolti nella gestione diretta dell’ente collettivo a cui sono associati, prendendo parte all’Assemblea Generale che si deve riunire almeno una volta l’anno (art. 8). I controlli sui conflitti d’interesse sono aumentati ed è lo Stato che controlla che gli enti prendano le misure necessarie affinché chi lo gestisce lo faccia “in maniera sana, prudente e appropriata” (art. 10). La ridistribuzione dei compensi agli aventi diritto è da effettuare da parte delle collecting entro un tempo massimo, stabilito in nove mesi dalla fine dell’anno

CIVITELLI CHIARA, “La direttiva 2014/26/UE: verso un mercato unico digitale delle opere musicali e nuove

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regole per gli organismi di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi”, JEI - Jus e Internet, 1 giugno 2014, http://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/417-la-direttiva-2014-26-ue-verso-un-mercato-unico- digitale-delle-opere-musicali-e-nuove-regole-per-gli-organismi-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore-e-dei- diritti-connessi .

finanziario in cui i proventi sono raccolti (art. 13). È stabilito che le collecting non trattengano somme dai proventi raccolti grazie agli accordi di rappresentanza, e ancora i pagamenti all’altro organismo di gestione collettiva devono essere fatti entro nove mesi che decorrono dalla fine dell’esercizio finanziario durante il quale sono stati riscossi i proventi dei diritti (art. 15).

Vengono applicati sistemi di controllo e trasparenza sui bilanci ed è previsto che le collecting comunichino le proprie politiche di gestione utilizzando il proprio sito web (dall’art. 18 all’art. 22). In particolare devono fornire (art. 19), almeno una volta l’anno, agli altri organismi con cui hanno un accordo di reciproca rappresentanza informazioni: sui proventi dei diritti attribuiti e gli importi pagati per ciascuna categoria di diritti gestiti e tipo di utilizzo; sulle datazione per le spese di gestione e altri utilizzi; sulle licenze concesse o rifiutate; sulle decisioni prese dall’Assemblea Generale rilevanti ai fini dell’accordo di rappresentanza. Devono essere previsti meccanismi di reclamo e di risoluzione alternativa delle dispute che le società di gestione collettiva mettono a disposizione dei propri associati (artt. 33 e 34). Ai titoli I, II, IV e V sono dunque espressi gli standard di governance e transparency ai quali devono adeguarsi le collecting europee.

Le licenze multi-territoriali sono trattate al Titolo III, le cui disposizioni vanno applicate solamente alle collecting che trattano opere musicali (art. 23). Ciò che è disposto, vuole avvantaggiare i sistemi di distribuzione musicale europea via web poiché, per attuare le loro intenzioni, potranno interagire e negoziare con un unico interlocutore dal quale ricevono una licenza pana-europea. Per agevolare ciò esiste la possibilità per le varie società collettive di stringere accordi di reciproca rappresentanza affinché i rispettivi cataloghi siano tutelati e riscossi reciprocamente nei territori di competenza. La reciproca rappresentanza non deve avere base discriminatoria o imporre esclusive per la concessione di licenze multi-territoriali e multi-repertorio (artt. 29 e 30). Ai titolari dei diritti è concesso di svincolare i propri repertori dalle collecting che al 10 aprile 2017 non forniscano le licenze suddette o non le possano erogare per mancanza di accordi di reciprocità. I mandati per le utilizzazioni online potranno quindi essere gestiti autonomamente o venire affidati ad un altro intermediario (art. 31). Sempre al Titolo III, sono segnalati quali debbano essere gli obblighi e i requisiti affinché gli intermediari siano sufficientemente in grado di agire telematicamente con efficacia e trasparenza, al fine la gestione dei dati per l’erogazione delle licenze multi-territoriali (artt.

24-28). Vige una deroga (art. 32), agli obblighi e requisiti del Titolo III, relativa ai diritti musicali online richiesti per programmi radiofonici e televisivi. Nel momento in cui i programmi sono trasmessi online le emittenti dovrebbero avere licenza concessa non solo dalla società nazionale ma anche da innumerevoli collecting estere. Grazie alla deroga però, anche radio e tv possono avere accesso a licenze multi-territoriali concesse dagli organismi di gestione collettiva senza l’obbligo di osservanza di quanto disposto dal Titolo III.

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