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Sezione 1, Diritto d’Autore e Copyright: origini, differenze, sviluppo storico e tecnologico

1.2 Lo sviluppo delle fonti internazionali, regionali e italiane del diritto d’autore

Come visto nel capitolo precedente, sono numerose le fonti del diritto d’autore. La loro 94

gerarchia attuale è dovuta ai diversi gradi di effettiva efficacia ed incidenza sociale che hanno avuto. Ad ogni modo a livello gerarchico il diritto internazionale e il diritto comunitario prevalgono su quello nazionale. Il rapporto tra i diritti internazionale e comunitario sono regolamentati dall’articolo 351 del TFUE ed è convinzione generale che la lex mercatoria 95

sia subordinata a tutte le fonti del diritto. Sono poi i giudici che hanno in ultima analisi facoltà di interpretazione e applicazione delle varie fonti. 96

Gli interessi degli autori sono riscontrabili a livello teorico anche in alcuni trattati internazionali sui diritti dell’uomo. L’articolo 27.2 della Dichiarazione Universale dei Diritti

dell’Uomo del 1948 dichiara per ogni individuo “il diritto alla protezione degli interessi

morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui sia autore”. Analogamente l’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e

culturali del 1966 vincola gli Stati parte a riconoscere ad ogni individuo il diritto “di godere 97

FALCE, La modernizzazione del diritto d’autore… cit., pp. 23-37.

93

Le tre sezioni del capitolo 1 contengono le fonti internazionali, regionali europee e nazionali del diritto

94

d’autore.

TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Versione consolidata) in GUUE C 326 del 26

95

dicembre 2012.

UBERTAZZI LUIGI CARLO, La proprietà intellettuale, volume dodicesimo, Torino, G. Giappichelli Editore,

96

2011, pp. 8-9.

Per approfondimenti sul Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali si veda il capitolo 1

97

della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore”. È da segnalare come già nel 1883 la 98

Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale diede peso al tema della 99

proprietà intellettuale, introducendo in materia il concetto di “trattamento nazionale” per il quale i Paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini degli altri Stati membri della Convenzione di Parigi gli stessi diritti riconosciuti ai propri cittadini (art. 2).

Le convenzioni specifiche sul diritto d’autore nacquero a fine ’800 da una comune esigenza degli Stati di uniformare a livello internazionale la tutela della proprietà intellettuale. I Paesi aderenti hanno quindi dovuto adeguare le loro normative interne a tali trattati. La logica di fondo è quella dell’ “armonizzazione” degli Stati ad accordi multilaterali “aperti” a cui ogni Paese può aderire o meno. 100

Non meno rilevante è stata inoltre la parallela spinta in capo agli autori nel rivendicare la tutela dei diritti relativi alle proprie opere, all’interno del proprio Stato d’origine così come negli altri Paesi. Come vedremo, questo impulso diede vita già a fine ’800 alla formazione delle prime società di gestione collettiva del diritto d’autore. La progressiva maggior 101

diffusione delle opere, e delle loro copie, comportò infatti la necessità che negli Stati fossero riconosciuti i diritti degli autori stranieri ai quali dovevano essere garantite misure minime di tutela.

I vari accordi susseguitisi sono stati conseguenti agli sviluppi sociali e volti a risolvere le problematiche sorte dalle innovazioni tecnologiche, che hanno mutato le modalità di produzione, distribuzione e fruizione delle opere dell’ingegno creativo. Oggi la crescente velocità di sviluppo e innovazione della società dell’informazione rende necessario ancor di più un quadro generale volto al superamento degli ostacoli generati dalla presenza di differenze normative tra gli Stati. L’aggiornamento continuo, in favore di un miglioramento 102

complessivo della tutela e delle modalità di controllo, è dunque sempre necessario di fronte

UBERTAZZI, AMMENDOLA, Il diritto d’autore… cit., pp. . 11.

98

La Convenzione per la Protezione della Proprietà Industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883 da 11

99

stati tra cui l’Italia.

VISCO, GALLI, Il diritto della musica… cit., pp. 11-12.

100

Per approfondire la storia delle società di gestione collettiva si veda il capitolo 2 sezione 2.

101

VISCO, GALLI, Il diritto della musica… cit., p. 14.

alla costante evoluzione in atto sul campo economico, sociale, culturale e tecnico/ tecnologico. 103

La Convenzione di Berna del 1886 costituisce lo strumento multilaterale più antico e importante per la regolamentazione internazionale. Ancor oggi rappresenta la fonte più autorevole e citata di un “diritto internazionale d’autore” poiché offre efficaci garanzie agli autori, ha un alto livello di tutela e lavora per l’uniformità delle normative interne dei Paesi contraenti. Ha quindi contribuito in larga parte a delineare i principi della materia, divenuti dei cardini fondamentali nel corso del XX secolo, che sono: il trattamento nazionale o “principio di assimilazione” (art 5.1); la “protezione automatica” visto che la protezione non è subordinata ad alcuna formalità (art. 5.2); l’“indipendenza” della protezione (art. 5.2). 104

Le opere sono protette dalla convenzione se fissate su un supporto materiale, quindi sono di fatto tutelate le prove tangibili dell’atto creativo e non la creatività in sé. L’Unione nata 105

dalla Convenzione è un organismo aperto a tutti gli Stati del mondo, con l’intento di creare una società di Paesi che sia in grado di evolversi, per adeguarsi ai mutamenti sociali ed economici, grazie a revisioni periodiche del trattato. La conferenza di Stoccolma del 1967, oltre a sancire la nascita dell’OMPI/WIPO World Intellectual Property Organization che 106

prenderà nella stessa sede le funzioni amministrative del Segretariato dell’Unione, definì gli organi dell’Assemblea dei Paesi Aderenti alla Convenzione e il Comitato Esecutivo. Le operazioni di revisione della Convenzione di Berna, necessarie per far fronte al maggior peso che la tecnologia e i suoi mezzi hanno introdotto, non sono state portate a compimento e la WIPO/OMPI ha preferito concentrarsi sulla stesura di nuovi trattati nel 1996, con l’obbiettivo di colmare le lacune presenti.

CHIMIENTI LAURA, Lineamenti del nuovo diritto d’autore, aggiornato con d.lgs. 118/2006 e con d.lgs.

103

140/2006, settima edizione, Milano, Giuffrè editore, 2006, p. 355.

Per approfondire la Convenzione di Berna si veda il capitolo 1 sezione 1.

104

NESPOR STEFANO, DE CESARIS ADA LUCIA, Internet e la legge, seconda edizione, Milano Hoepli, 2001, p.

105

132.

Quanto disposto dalla WIPO in merito alla gestione collettiva del diritto d’autore è trattato al capitolo 3

106

La Convenzione Universale sul diritto d’autore, è stata promossa dall’UNESCO e siglata a Ginevra il 6 settembre 1952. Essa è stata promulgata per far fronte alla necessità di 107

dover avvicinare a livello normativo gli Stati dell’Unione di Berna e i Paesi che non vi avevano aderito poiché, come gli USA, avrebbero dovuto effettuare modifiche rilevanti alla propria legislazione interna basata sul principio del copyright. Questi Paesi non davano infatti lo stesso peso ai beni immateriali rispetto alla rilevanza concessa ai beni materiali. Gli unici Stati contraenti alla Convenzione di Berna del continente americano furono Canada e Brasile. Il forte astensionismo di fine ’800, dovuto principalmente alla differenza tra i sistemi di tutela nord-americano e latino-germanico a cui si ispirava l’Unione di Berna, si fece gravoso con il crescere di importanza degli USA nella prima metà del ’900 nel commercio globale come esportatori di opere dell’ingegno. Altra complicazione sorta a partire dagli anni ’30, che ha 108

spinto la formulazione di questa nuova Convenzione, era dovuta all’istituto della “riserva alla legislazione dei Paesi” (previsto dalla revisione dell’Atto di Berlino 1908 della Convenzione di Berna). L’articolo 27, dell’Atto di Berlino, concedeva infatti agli Stati Membri di ratificare le modifiche “riservandosi” di mantenere alcuni articoli uguali ai testi precedenti. Ciò comportava la presenza di una pluralità di testi contemporaneamente in vigore difficile da gestire, che paradossalmente rappresenta un controsenso all’esigenza di uniformità di protezione degli autori. 109

La Convenzione di Ginevra del ’52 è stata caldeggiata nello spirito del sopra citato articolo 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del ’48, e ha finalità di favorire lo sviluppo delle scienze, delle arti e della letteratura assicurando il diritto alla cultura e il rispetto degli interessi economici e morali degli autori. Dai suoi articoli emerge ancora una volta, con forza dirompente, quanto la tutela del diritto d’autore sia una disciplina che deve far convivere interessi contrapposti, coerentemente alla sua triplice funzione culturale, di distribuzione delle opere e sociale.

Nel 1989 gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione di Berna provocando di conseguenza un indebolimento dell’importanza della Convenzione di Ginevra. 110

Per approfondire la Convenzione Universale sul Diritto d’Autore si veda il capitolo 1 sezione 1.

107

VISCO, GALLI, Il diritto della musica… cit., pp. 12-13.

108

UBERTAZZI, I diritti d’autore e connessi… cit., p. 175.

109

VISCO, GALLI, Il diritto della musica… cit., pp. 13.

In seno al GATT General Agrement of Tariffs and Trade, nello specifico all’Uruguay Round, nel 1994 è stato firmato l’Accordo TRIPS Trade Related Aspects of Intellectual 111

Property Rights. Tale Accordo è stato caldeggiato dagli USA volonterosi nel fronteggiare il 112

problema della pirateria che, sempre più diffuso, proveniva in modo massiccio dai paesi in via di sviluppo penalizzando la posizione concorrenziale dello Stato nord americano. Per fare ciò oltre alle disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale, i TRIPS contengono inedite e puntuali normative per aumentare le misure di enforcement dei diritti stessi. Lo stretto 113

legame tra proprietà intellettuale e commercio internazionale crea quindi un nuovo tipo di rapporto tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo. 114

All’interno del TRIPS la proprietà intellettuale è infatti analizzata in tutti gli aspetti commerciali, cosa che la Convenzione di Berna non fa poiché prende in esame la tutela del diritto d’autore non considerando la successiva utilizzazione economica delle opere. Essendo il diritto di proprietà intellettuale un “diritto privato di interesse pubblico”, il fine dell’Accordo è dunque quello di ridurre le difficoltà burocratiche per i rapporti di scambio internazionale facendo sì che lo opere circolino anche in Stati dove siano presenti tutele giuridiche diverse rispetto a quelle dello Stato originario. Un altro principale scopo dell’Accordo è quello di fornire delle procedure di risoluzione rapide ed efficaci nel caso di controversie tra governi. Le sue disposizioni sono inoltre volte a contrastare la circolazione di opere contraffatte. 115

Nelle disposizioni del TRIPS:

• sono fissate delle regole minime verso le quali tutti gli Stati membri sono tenuti a conformarsi per quanto riguarda la proprietà industriale e intellettuale, incentivando così l’armonizzazione a livello internazionale;

Iniziato a Punta del Este il 20 settembre 1986 e concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

111

Consiste nell’Annesso 1 C dell’Accordo di Marrakesh istitutivo della WTO World Trade Organization del 15

112

aprile 1994.

Parte III artt. 41-61 dell’Accordo.

113

DI COCCO CLAUDIO, PELINO ENRICO, RICCI ANDREA MARCO, Il diritto d’autore nella società

114

dell’information technology: software, database, multimedia. Volume I, I diritti sulle opere digitali, copyright statunitense e diritto d’autore italiano, Bologna, Gedit Edizioni, 2005, pp. 208-10.

CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore… cit., pp. 370-72.

• sono stabilite regole facoltative che gli Stati membri hanno diritto ma non dovere di applicare, ad esse fanno parte le regole che ampliano la tutela al di sopra degli standard minimi;

• l’Accordo interessa tutti gli aspetti della proprietà intellettuale, tra cui anche i semiconduttori, le indicazioni geografiche e le informazioni confidenziali;

• è cercato un equilibrio tra le esigenze contrapposte di paesi più e meno avanzati, preferendo soluzioni flessibili;

• il meccanismo per la risoluzione delle controversie deve garantire l’adempimento agli obblighi assunti dagli Stati. 116

L’Accordo prevede che gli Stati aderenti si adeguino a quanto previsto dalla Convenzione di Berna agli articoli 1-21, nella sua versione di Parigi ’71. La dimensione internazionale dell’Accordo ha sviluppato le clausole del “trattamento nazionale” (art. 3) e di “nazione più favorita” (art. 4). La prima prevede che ciascun Membro garantisca ai cittadini degli altri Stati membri una protezione non meno favorevole di quella concessa ai propri cittadini, salvaguardia che per effetto della seconda clausola deve essere concessa nel suo grado massimale in ugual modo a tutti i cittadini degli altri Membri senza condizioni.

La durata della protezione non deve essere inferiore a 50 anni qualora debba essere conteggiata non sulla vita di una persona fisica. La decorrenza inizia dalla fine dell’anno di pubblicazione autorizzata dell’opera o, se ciò non avvenisse, dalla fine dell’anno civile di realizzazione. 117

È indubbio come dall’Accordo TRIPS derivi un affievolimento del diritto d’autore del creatore a favore di quello d’impresa. Viene infatti escluso l’articolo 6-bis della Convenzione

SANDRI STEFANO, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS, seconda edizione,

116

Padova, CEDAM, 1999, pp. 8-9.

SIROTTI GAUDENZI ANDREA, Il nuovo diritto d’autore. La tutela ella proprietà intellettuale nella società

117

di Berna concernente il diritto morale dell’autore dall’articolo 9 dell’Accordo. Ne 118 119

consegue che gli Stati già firmatari della convenzione del 1886 siano comunque tenuti ad osservare la sua normativa. È infine precisato in questo nuovo Accordo che la protezione 120

del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee. 121

Il WCT World Copyright Treaty stipulato dalla WIPO/OMPI nel 1996 ha introdotto norme che vanno ad integrare la Convenzione di Berna adeguandole all’evoluzione tecnologica di informazione e comunicazione, così come previsto dall’articolo 20 della stessa. Gli articoli dal 2 al 6 di quest’ultima devono inoltre essere applicati da tutti gli stati 122

che intendono aderire alla Trattato WCT - WIPO, come previsto all’articolo 3.

Di particolare interesse è il “diritto di distribuzione e suo esaurimento” per cui gli autori hanno diretta facoltà ad autorizzare la messa a disposizione delle loro opere, originali o copie, per mezzo vendita o altro tipo di cessione. Inoltre è previsto che i legislatori dei vari Stati abbiano la facoltà di scegliere modalità e limiti da apporre all’esaurimento del diritto in questione.

Il Trattato WCT amplia quanto fatto dalla Convenzione di Berna riguardo il “diritto di comunicazione al pubblico”. La definizione data di tale diritto è più ampia per accogliere tutte le diverse ipotesi di diffusione, anche se mancando una definizione precisa di “comunicazione

Articolo 6-bis della Convenzione di Berna: 1. Indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche

118

dopo la cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 2. I diritti riconosciuti all’autore in forza dell’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del Paese in cui la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente Atto o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell'autore. 3. I mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente articolo sono regolati dalla legislazione del Paese dove la protezione è richiesta.

Articolo 9 dell’Accordo TRIPS “Rapporto con la Convenzione di Berna”: 1. I Membri si conformano agli

119

articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’art. 6-bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti. 2. La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

SANDRI, La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPS… cit., pp. 32-34.

120

SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritti della concorrenza… cit., p. 73.

121

Articolo 20 Convenzione di Berna: “I Governi dei Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra

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loro accordi particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni che non siano in contrasto con la presente Convenzione. Rimangono applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che soddisfino le condizioni precitate”.

al pubblico” ai legislatori nazionali è concessa ampia discrezionalità. Sostanzialmente è garantita una protezione maggiore rispetto a quella minimale prevista dalla Convenzione del 1886, introducendo normative che non la contrastino. 123

La revisione alla Convenzione di Berna prevista dalla WIPO, poi sfociata in un nuovo trattato, prevedeva il riesame dei diritti di: messa in circolazione, importazione, destinazione, prestito privato e pubblico, noleggio di esemplari e opere, distribuzione attraverso l’uso delle tecnologie digitali, copia privata. Inoltre si voleva dare specifica regolamentazione unionista ai programmi per elaboratore e alle banche dati.

Nella stessa sede del WIPO WCT venne concluso il WPPT WIPO Performances and

Phonograms Treaty il quale, come successivamente sarà analizzato, risulta innovativo 124

rispetto alle disposizioni della Convenzione di Roma, accordo che comunque non è da esso abrogata. Importante è l’apporto lessicale dato dal suo articolo 2, dove vengono definiti 125

chiaramente i termini essenziali per una comune discussione sulla materia. 126

La tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi sono stati incentivati grazie ai trattati WIPO/ OMPI e, la creazione artistica è stata promossa grazie alle norme innovative introdotte. Gli Stati oltre ad adorare dispositivi tecnici per la protezione delle opere devono vigilare sulla loro non rimozione o manomissione (art. 11 WCT e art. 18 WPPT).

Nonostante tali innovazioni non può ancora esser considerata sufficiente la materia della trasmissione digitale così com’è stata sviluppata all’interno dei trattati WIPO, poiché in tal senso il quadro normativo è stato adeguato solo in parte. Durante la conferenza tenutasi a Ginevra, che ha portato all’approvazione delle due Convezioni, si è a lungo parlato di trasmissione digitale portando a delineare due posizioni: una sostenuta dagli USA che mira all’ampliamento del diritto di riproduzione e una capeggiata dalla Comunità Europea che promuove un novo diritto di comunicazione al pubblico. Dalle due posizioni si è arrivati al compromesso che prevede che ogni Stato membro debba concedere un diritto di autorizzazione ad ogni sfruttamento dell’opera tramite trasmissioni on demand (a richiesta), o

CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore… cit., p. 352.

123

Per approfondire il rapporto tra Convenzione di Roma e WIPO WPPT si veda il capitolo 2 sezione 1.3.

124

VISCO, GALLI, Il diritto della musica… cit., p. 13.

125

CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore… cit., pp. 355-356.

in alternativa possa riconoscere il diritto di autorizzare gli atti che consentono le trasmissioni digitali su reti telematiche. 127

In materia di diritto d’autore, come per brevetti e marchi, l’Unione Europea ha attuato normative volte all’armonizzazione. Considerando l’evoluzione tecnologica che sviluppa nuove modalità di sfruttamento e fruizione delle opere, sempre più diffuse nelle loro forme immateriali, un’attenta e continua revisione normativa è stata inevitabile per continuare a garantire tutela alle opere e diritti ai suoi autori. 128

L’Unione Europea si basa sostanzialmente su tre principi cardine: la non discriminazione tra cittadini (art. 18 del TFUE), la libera circolazione delle merci (art. 28 del TFUE) e la libertà di prestazione dei servizi (art. 56 del TFUE). La Corte di Giustizia e la Commissione europea sono intervenute nei casi in cui le società di gestione collettiva del diritto d’autore abbiano discriminato negando i loro servizi ad autori non cittadini o non domiciliati nel territorio di loro appartenenza. In merito al principio di non discriminazione, l’italiana SIAE è dovuta 129

intervenire modificando il suo Statuto nel 1973 per permettere ai cittadini appartenenti ad altri Paesi membri di iscriversi come associati ordinari. La libera circolazione delle merci applicata al campo musicale dà la possibilità ai supporti fonografici di essere messi in commercio, previo consenso del titolare dei diritti, e circolare liberamente in tutto il territorio dell’Unione Europea. Infine per quanto riguarda la libertà di prestazione dei servizi in ambito di diritti d’autore e connessi, diversi dalla distribuzione, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che essi non si esauriscono con il primo atto di disposizione verso gli stessi, per cui l’utilizzatore rimane obbligato ad ottenere l’autorizzazione al loro uso. 130

La risoluzione del parlamento europeo del 13 maggio 1974 sulla salvaguardia del patrimonio

culturale europeo invitava gli organi comunitari a pensare a delle procedure rivolte ad 131

armonizzare le varie normative degli stati Membri in merito alle materie culturali. Negli 132

Ivi, pp. 27-28

127

CHIMIENTI, Lineamenti del nuovo diritto d’autore… cit., pp. 4-11.

128

Esemplificativa è la decisione 71/224/CEE della Commissione europea del 2 giugno 1971 nei confronti della

129

GEMA (società tedesca di gestione collettiva dei diritti d’autore) per cui dev’essere garantita la possibilità di

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