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Sezione 2, Le controversie scaturite e i concorrenti di SIAE

2.1 I contrasti sorti durante le fasi legislative del recepimento italiano della Direttiva Barnier

2.1.3 Il recepimento della Direttiva Barnier e altre problematiche sorte

Il recepimento della Direttiva Barnier è infine avvenuto ma con modalità che hanno eluso la questione monopolio. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 458

2017, è infatti ribadita l’esclusiva di SIAE nell’intermediazione dei diritti d’autore sul 459

territorio italiano. Le società concorrenti già allora attive sono quindi sostanzialmente equiparate alle società estere, non risolvendo dunque la questione della “convivenza” tra diversi intermediari né tantomeno decretando il libero mercato. Con il decreto legislativo altre società potrebbero sì affacciarsi al mercato ma devono relazionarsi con SIAE, che continua ad essere l’unico intermediario per la riscossione dei diritti. Vista questa disposizione

http://www.lastampa.it/2017/01/27/spettacoli/la-battaglia-sui-diritti-dautore-si-sposta-a-sanremo-

455

JhbaapDeazpNDoB2Eafv1I/pagina.html (ultima consultazione 10 agosto 2018).

CALVINI ANGELA, “E a Sanremo si combatte la guerra dei diritti (in cerca d’autore)”, Avvenire.it, 8 febbraio

456

2017, https://www.avvenire.it/agora/pagine/e-a-sanremo-si-combatte-la-guerra-dei-diritti-in-cerca-dautore . SANTINELLI FILIPPO, “Siae contro Soundreef, il caos dei diritti d'autore arriva a Sanremo”, Repubblica.it, 27

457

gennaio 2017, http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2017/01/27/news/siae_vs_soundreef-156941046/ . Articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017: […] 2. I titolari dei diritti possono affidare ad un

458

organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore. […].

Per approfondire il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si veda il capitolo 3 sezione 1.2.

nessun’altra collecting avrebbe potuto essere competitiva dato che le tempistiche per le remunerazioni sarebbero comunque state dettate da SIAE.

Preso atto di ciò Soundreef ha comunque deciso di non demordere ottenendo anzi l’aiuto di Endeavor, organizzazione internazionale no-profit con sede a New York che supporta imprese e imprenditori in espansione. L’operazione di finanziamento prospettava un aumento del capitale di Soundreef di 20 milioni tra debito ed equity, dato in buona parte dallo stesso fondo Endeavor Catalyst, con il fine di acquistare nuovi repertori da tutelare. 460

Per giustificare la cautela dei provvedimenti presi dal decreto legislativo, il 2 maggio 2017, l’allora ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha stretto un accordo con il ministro francese della Cultura Audrey Azoulay. Con tale atto i due ministri si impegnavano a trovare posizioni comuni per la promozione della creatività e la salvaguardia del diritto d’autore. I loro sforzi sarebbero stati finalizzati all’incentivo di una vera riforma europea sulla tematica, che ritenevano sarebbe dovuta derivare da un’attenta strategia in chiave digitale per favorire l’accesso degli utenti/utilizzatori e salvaguardare gli aventi diritto. I ministri hanno dichiarato di voler preservare il principio della territorialità in merito al diritto d’autore, visto come uno strumento importante per lo sviluppo, il finanziamento e la diffusione della cultura. Dall’incontro è emerso inoltre come la minaccia online al diritto d’autore sia rappresentata dalle violazioni del copyright che invece dovrebbe essere preservato attraverso “l’equa ripartizione del valore tra i creatori e gli intermediari che caricano in modo massivo materiale protetto da copyright, senza contribuire al relativo finanziamento”. I due ministri hanno auspicato anche attenzione da parte dell’Unione Europea nella scrittura di direttive contenenti norme applicabili alle nuove piattaforme digitali per la condivisione di video. Inoltre per quanto riguarda l’effettiva tutela del copyright nel mercato unico digitale hanno dichiarato la necessità di un quadro unico efficace. 461

In ogni caso però, SIAE ha dovuto rispettare quanto disposto dalla Direttiva Barnier adeguando i suoi modi di operare agli standard europei, garantendo una maggior partecipazione alla vita associativa e offrendo una più puntuale rendicontazione dei diritti.

PRISCO FRANCESCO, “«Esclusiva Siae, nun te temo». Soundreef viaggia verso un aumento di capitale da 20

460

milioni”, Money, it’s a gas! L’economia della musica ai tempi dello streaming, blog online de Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2017, http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2017/03/30/esclusiva-siae-nun-te-temo-soundreef- viaggia-verso-un-aumento-di-capitale-da-20-milioni/ .

LE METRE GIANMARIA, “Dichiarazione congiunta sul diritto d’autore tra Italia e Francia”, Musicoff, 4 maggio

461

2017, https://www.musicoff.com/news/news-musica/dichiarazione-congiunta-sul-diritto-d-autore-tra-italia-e- francia .

Filippo Sugar, allora presidente di SIAE, a commento di quanto deciso dal decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017, ha portato in evidenza come sebbene all’interno dell’UE il monopolio legale fosse ancora vigente solamente in Italia e Repubblica Ceca, nel resto degli Stati Membri vi sia un monopolio di fatto. Confronti con il sistema concorrenziale in vigore negli USA non sono, a suo parere, rilevanti poiché il 30% dei ricavi totali del sistema statunitense provengono dalla raccolta dei diritti in altri territori; percentuale che il mercato italiano, principalmente interno, non può avere. Inoltre la liberalizzazione, insiste Sugar, non interesserebbe la raccolta di diritti appartenenti a settori di nicchia come il teatro e la lirica poiché la loro amministrazione va contro le logiche del profitto essendo alti i costi di gestione a fronte dei ricavi. 462

Una problematica rilevante, non ancora risolta da un’apposita normativa, sorge nel momento in cui autori e co-autori di uno stesso brano musicale sono iscritti a diverse società di gestione. A tal proposito, i diritti del rapper Fedez sono stati oggetto di una controversia legale nel luglio 2017, quando l’organizzatore Show Bees Srl ha pagato solo SIAE e non Soundreef, collecting detentrice della quota dei diritti appartenenti al rapper. Il Tribunale di Milano con un decreto ingiuntivo, emesso il 19 luglio, ha ordinato all’organizzatore di versare a Soundreef il compenso dovuto all’artista per la sua quota di diritto d’autore. Show Bees ha avuto quaranta giorni per pagare la collecting di D’Atri o opporsi al decreto ingiuntivo promuovendo un giudizio ordinario. La decisione, per Soundreef, ha costituito un 463

importante precedente contribuendo “[…] a far chiarezza: chi utilizza i diritti d’autore di un artista o di un editore è tenuto a pagare direttamente i titolari dei diritti o chi abbia ricevuto da questi ultimi il mandato alla gestione dei diritti e non può pagare sempre e comunque la SIAE anche in relazione a diritti estranei al repertorio dei propri mandanti e associati”. In replica SIAE si è limitata a ribadire come allora la legislazione italiana non fosse ancora stata modificata e che come società di gestione collettiva “ha il dovere di incassare per tutte le

BALESTRIERI GIULIANO, “J-Ax e Ruggeri seguono Fedez. Ma la SIAE serve a tutelare tutti, anche i piccoli.

462

Soundreef invece fa gli interessi dei fondi speculativi”, Business Insider Italia, 3 luglio 2017, https:// it.businessinsider.com/il-monopolio-siae-serve-a-tutelare-tutti-gli-autori-anche-i-piu-piccoli-fedez-fa-gli- interessi-dei-fondi-speculativi/?refresh_ce .

ANSA, “Giudice su Fedez, non basta pagare Siae. Società ottiene decreto ingiuntivo contro gli organizzatori”,

463

Ansa.it, 24 luglio 2017, http://www.ansa.it/lombardia/notizie/2017/07/24/giudice-su-fedez-non-basta-pagare-

opere che ha in tutela, a protezione di quel diritto d’autore che si cerca di scardinare e quindi a salvaguardia di tutto il mondo degli autori ed editori”. 464

Che il recepimento italiano fosse incompleto è parso evidente anche ai vertici europei, i quali hanno inviato una lettera al Governo per avere chiarimenti. Il 5 settembre 2017 in occasione del Festival del Cinema di Venezia, il ministro Franceschini ha incontrato la commissaria europea per l’economia digitale Mariya Gabriel alla quale ha sottoposto una revisione completa della disciplina italiana. Il MIBACT al termine dell’incontro ha divulgato una nota che riassume quanto stabilito dal ministro sulle società di gestione collettiva, esse “devono essere senza scopo di lucro e/o controllate dai propri associati autori ed editori; non devono operare alcuna discriminazione nei confronti dei titolari di diritti, sia gestiti direttamente che attraverso accordi di rappresentanza; devono pubblicare bilancio d’esercizio, relazione di trasparenza, condizioni di adesione e tariffe; devono essere in grado di concedere licenze multi-territoriali, ovvero strumento di one-stop-shop di offerta legale di contenuti. Gli organismi di gestione collettiva devono quindi fondarsi e operare sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori”. 465

Con il decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 l’Italia ha successivamente stabilito 466

espressamente la “liberalizzazione in materia di diritti d’autore” e il conseguente superamento del monopolio SIAE limitando però la concorrenza a enti senza fine di lucro e a base associativa. L’esultanza dei sostenitori del libero mercato è quindi stata bloccata sul nascere. Soundreef, società privata, è al momento ancora estromessa dall’intermediazione diretta del suo catalogo nel territorio italiano. 467

È opportuno inoltre precisare come sia stata liberalizzata la gestione collettiva dei diritti esclusivi, e non la gestione dei diritti a compenso come l’equo compenso per copia privata e

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/17_luglio_24/milano-fedez-concerto-giudice-pagare-diritti-d-autore-

464

all-artista-non-basta-siae-6470fbe0-705e-11e7-be1b-246fdcb5746c.shtml (ultima consultazione 9 agosto 2018). BIONDI ANDREA, PRISCO FRANCESCO, “Il governo prepara l’addio all’esclusiva della Siae”, Il Sole 24 Ore, 17

465

settembre 2017, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-09-17/il-governo-prepara-l-addio-all- esclusiva-siae-154217.shtml?uuid=AEUVPOUC .

Poi convertito nella legge n. 172 del 4 dicembre 2017 dal Parlamento, entrambi approfonditi al capitolo 3

466

sezione 1.2.

CRISAFI CRISTINA, “Addio definitivo alla Siae. Il decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri sancisce

467

la liberalizzazione in materia di diritti d’autore”, Studio Cataldi. Il diritto quotidiano, 15 ottobre 2017, https:// www.studiocataldi.it/articoli/27833-addio-definitivo-alla-siae.asp .

la reprografia, che rimangono un’esclusiva di SIAE. Il Governo, modificando così 468

l’articolo 180 della legge 633/41, ha dunque indubbiamente optato per l’ennesima 469

soluzione prudente e di compromesso. Il superamento del monopolio SIAE in materia di 470

raccolta dei diritti d’autore ha esteso a tutti gli organismi di gestione collettiva (senza fine di lucro e a base associativa) operanti sul territorio dell’UE la possibilità di intermediare direttamente la gestione del diritto d’autore sul territorio italiano.

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