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L’inizio della discussione parlamentare e le prime controversie legali relative alla “musica d’ambiente”

Sezione 2, Le controversie scaturite e i concorrenti di SIAE

2.1 I contrasti sorti durante le fasi legislative del recepimento italiano della Direttiva Barnier

2.1.1 L’inizio della discussione parlamentare e le prime controversie legali relative alla “musica d’ambiente”

Il punto di partenza della trattazione risale al 7 agosto 2013, data in cui in Parlamento è stata presentata una mozione volta a superare il monopolio SIAE e ad adeguare l’Italia agli standard presenti negli altri Stati Membri dell’Unione Europea. L’iniziativa parlamentare in questione è stata promossa dall’onorevole Andrea Romano, allora deputato di Scelta Civica per l’Italia, e co-firmata da dodici parlamentari del suo gruppo. Romano, aspirando alla 435

liberalizzazione del mercato del diritto d’autore, auspicava già in suddetta sede la separazione dei compiti di SIAE attraverso la formazione di due enti distinti: uno, ente pubblico economico con funzioni di vigilanza e controllo sul sistema di rispetto, raccolta e

Mozione 1/00168, Legislatura 17, Seduta di annuncio 67 del 7 agosto 2013, http://aic.camera.it/aic/

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distribuzione dei diritti; l’altro, privatizzato e preposto alle attività di gestione collettiva dei diritti d’autore in concorrenza con altre società. La mozione inoltre avvertiva che, di lì a 436

breve, l’Unione Europea avrebbe promulgato una direttiva ad hoc sull’argomento collecting, con il fine di promuovere principi di trasparenza, equità e non discriminazione. Romano ha 437

dichiarato, sempre durante la presentazione della mozione, come l’obiettivo del Parlamento debba essere “quello di tutelare i produttori di cultura” e il loro diritto ad ottenere proventi economici dalle opere realizzate. Vista la valutazione negativa in termini di utilità e efficenza dell’operato di SIAE, i firmatari della mozione proponevano con essa l’abolizione del monopolio condividendo dunque la tesi del libero mercato. Quella di Scelta Civica è stata la prima di cinque mozioni sull’argomento che hanno raccolto le firme di quasi cinquanta 438

parlamentari di cinque schieramenti diversi (Scelta civica, Sinistra Ecologia e Libertà, Movimento 5 Stelle, Nuovo Centro Destra e Lega Nord). 439

A seguito di quanto preannunciato nella mozione, il 28 gennaio 2014 Andrea Romano ha formulato una proposta di legge per la modifica degli articoli 172, 180 e 180-bis della Legge italiana sul Diritto d’Autore. Lo scopo era quello di determinare dei requisiti minimi per le 440

società di intermediazione e gestione collettiva, e di delegare il Governo alla revisione della disciplina ponendo dei criteri paritari nelle condizioni che i soggetti operanti nel settore devono osservare.

Nel frattempo però a livello comunitario, l’Unione Europea aveva emanato, il 26 febbraio 2014, l’annunciata Direttiva Barnier sulle collecting con fini, visti nella sezione precedente,

Questa ipotesi è una delle più accreditate anche attualmente da altri sostenitori. Per approndire si veda il

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capitolo 3 sezione 4.3.

http://www.sceltacivica.it/doc/885/diritto-dautore-andrea-romano-mozione-parlamentare-per-abolire-

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monopolio-siae-e-adeguarci-a-regole-ue.htm (ultima consultazione 26 luglio 2018).

Le altre quattro mozioni concernenti iniziative per la riforma della normativa in materia di diritti d’autore e

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per la disciplina del relativo mercato sono: Costantino ed altri n. 1/00315, Battellli ed altri n. 1/00316, Tancredi e Dorina Bianchi n.  1/00317 e Caparini ed altri n.  1/00318 (http://www.camera.it/leg17/410? idSeduta=0155&tipo=documenti_seduta&pag=allegato_a#mozioni.01).

SCORZA GUIDO, “Siae, il Parlamento al Governo: è ora di cambiare musica”, Il Fatto Quotidiano, 21 gennaio

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2014, https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/21/siae-il-parlamento-al-governo-e-ora-di-cambiare-musica/ 851854/ .

Proposta di legge n. 2011, XVII legislatura, http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/

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similari a quelli prospettati dall’onorevole Romano. Entrata in vigore il 9 aprile dello stesso anno, la direttiva poneva come data termine per il suo recepimento il 10 aprile 2016. 441

Il principale ente di gestione collettiva concorrente a SIAE è attualmente Soundreef, 442

realtà fondata da Davide D’Atri e Francesco Danieli a Londra nel 2011. La società, con sede legale in UK, dal gennaio 2012 ha reso disponibile in Italia un suo catalogo per la musica di sottofondo all’interno degli esercizi commerciali. È proprio in relazione all’erogazione delle licenze per “musica d’ambiente” che è sorta la prima controversia legale di interesse per la trattazione. Significativo è stato infatti l’esito dell’udienza emessa dal tribunale di Milano il 12 settembre 2014. Il provvedimento cautelare emanato dal giudice ha legittimato l’attività 443

di Soundreef in Italia dicendo che “Non vi sono allo stato sufficienti elementi per ritenere che la diffusione di musica da parte di Soundreef nel territorio italiano sia illecita in forza della riserva concessa alla SIAE dall’art. 180 L.aut. né sembra infatti potersi affermare che la musica, per lo più, se non esclusivamente, inglese, statunitense o comunque di autori ed interpreti stranieri, gestita da Soundreef e da questa diffusa in Italia in centri commerciali GDO e simili, debba obbligatoriamente essere affidata all’intermediazione di SIAE. Una simile pretesa entrerebbe in conflitto con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza”. Il Tribunale si era espresso inoltre dicendo che non esiste obbligo per le collecting straniere, come di fatto risultava essere Soundreef Ltd, di operare in Italia solamente attraverso accordi di reciprocità con SIAE. Gli accordi di reciprocità sono infatti una facoltà ma non un obbligo. La start-up, con 444

comunicato stampa del 15 ottobre 2014, ha commentato positivamente la decisione del

Per approfondire la Direttiva Barnier si veda il capitolo 3 sezione 1.1.

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Soundreef è stata fondata da Davide D’Atri nel 2011, si veda il capitolo 3 sezione 2.2 per approfondimenti

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sulla sua storia e funzionamento.

Il procedimento di reclamo è stato avanzato il 15 luglio 2014 dalla cantautrice Laura Piccinelli e dalla radio

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in-store Ros & Ros (specializzata nel produrre playlist per i centri commerciali). I reclamanti esortavano le istituzioni ad inibire Soundreef dal continuare la propria attività, chiamando in causa la presunta violazione dell’esclusiva di SIAE ed una condotta di concorrenza sleale da parte della società di Davide D’Atri. Il Collegio ha alla fine rigettato il reclamo, condannato Laura Piccinelli a rimborsare di 5.200 € Soundreef per le spese del giudizio dichiarato “la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante soccombente del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all’art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni”.

Tribunale di Milano Sezione Feriale RG. 48903/2014 https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/

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giudice, ribadendo come fosse auspicabile la libera concorrenza anche per incentivare il miglioramento dell’efficienza nella gestione del diritto d’autore. 445

Nel corso del 2014 Soundreef ha introdotto in Italia anche il servizio di riscossione dei diritti derivanti da eventi live diventando inizialmente di richiamo per artisti indipendenti ed emergenti. Nell’aprile 2016 il primo “big” a sposarne la causa è stato il rapper Fedez, nome d’arte di Federico Leonardo Lucia, il quale aveva dichiarato come la scelta fosse nata dal suo interesse verso la tematica start-up e la prospettiva di una “rendicontazione trasparente e analitica”. Di fronte a questa decisione SIAE ha risposto, per voce dell’allora presidente 446

Filippo Sugar, dicendosi dispiaciuta per la perdita di uno dei suoi 80 mila associati, e sottolineando l’incremento dei numeri delle proprie iscrizioni nel biennio 2015/16 e gli sforzi in atto per migliorare i servizi attraverso la digitalizzazione dei servizi e una maggior trasparenza nell’operato. 447

Rilevante ai fini della trattazione è la causa, anch’essa relativa al servizio di musica d’ambiente, tra SIAE e una società cliente di Soundreef. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 27 maggio 2016, ha sospeso l’esecuzione promossa da SIAE contro la suddetta società accusata di aver pagato i diritti d’autore a Soundreef e non al vecchio monopolista. Era infatti la società concorrente ad essere incaricata alla tutela del repertorio

Comunicato stampa di Soundreef del 15 ottobre 2014, http://getfile.soundreef.com/

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Soundreef_Comunicato_Stampa_15_ottobre_2014.pdf .

PRISCO FRANCESCO, “Diritto d’autore, Fedez diventa l’icona della liberalizzazione: lascia Siae e passa a

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Soundreef”, Money, it’s a gas! L’economia della musica ai tempi dello streaming, blog online de Il Sole 24 Ore, 29 aprile 2016, http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/04/29/diritto-dautore-fedez-e-per-la- liberalizzazione-lascia-siae-e-passa-a-soundreef/ . Fedez, in termini economici, è un rilevante artista dell’industria musicale italiana; nel 2015 ha raccolto il maggior numero di biglietti venduti per concerti e la sua discografia ha venduto oltre 100.000 copie nello stesso anno. Successivamente altri “big” hanno annunciato il loro passaggio a Soundreef. In particolare Gigi D’Alessio nel maggio 2016 è passato alla collecting di Davide D’Atri dichiarando di preferire tempistiche di ripartizione ben più brevi al fatto che l’aggio di Soundreef sia del 25%, quindi maggiore rispetto a quello del 21% di SIAE. Successivamente, dall’1 gennaio 2018, anche Enrico Ruggeri e il rapper J-Ax (pseudonimo di Alessandro Aleotti) hanno affidato la gestione dei loro diritti a Soundreef. Oltre ai “big” passati a Soundreef, è doveroso però segnalare come autori SIAE abbiano sentito la necessità di esprimere la propria posizione favorevole nei confronti della Società attraverso una lettera firmata il 14 luglio 2016. Pippo Baudo, Jovanotti, Tiziano Ferro, Adriano Celentano, Nina Zilli e Emis Killa e molti altri hanno dichiarato: “Senza tutela del diritto d'autore sarebbe il caos, che costituirebbe un insormontabile ostacolo per il progresso”, aggiungendo la loro posizione a difesa di “valori e diritti in una casa comune che non grava sulle finanze pubbliche: la Società italiana degli autori e degli editori”.

PRISCO FRANCESCO, “Dopo il gran rifiuto di Fedez, arriva la replica di Siae: «Rapper male informato»”,

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Money, it’s a gas! L’economia della musica ai tempi dello streaming, blog online de Il Sole 24 Ore, 29 aprile

2016, http://francescoprisco.blog.ilsole24ore.com/2016/04/29/dopo-il-gran-rifiuto-di-fedez-arriva-la-replica-di- siae-rapper-male-informato/ .

diffuso dall’imputato, SIAE non aveva dunque alcun mandato per i brani diffusi oggetto della contesa. Preso atto di ciò, il Giudice ha pertanto interrotto l’atto d’accusa in attesa della definizione del giudizio. SIAE non ha potuto provvedere alla dimostrazione di essere mandataria del repertorio conteso, inoltre le penali che richiedeva risultarono del tutto improprie. Da tale caso si può evincere come il Tribunale di Milano abbia disposto che SIAE non possa rivendicare la riscossione del diritto d’autore senza disporre del mandato per la gestione e l’intermediazione dei diritti. 448

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