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Insegnante di sostegno e responsabilità del Ministero dell’Istruzione

5. Molestie e violenze sessuali ad opera di dipendenti della P.A.: un campionario

5.2 Insegnante di sostegno e responsabilità del Ministero dell’Istruzione

Si tratta di una sentenza interessante in relazione a due punti354: alla ricostruzione

“letterale” del nesso di occasionalità, anche in relazione alla responsabilità della p.a.

ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito dei propri dipendenti; alla valenza “estensiva” che

viene data alla nozione di rapporto di preposizione, che viene ritenuto sussistente alla luce di un mero rapporto “fattuale”.

352 Cass. pen., 05 giungo 2013, n. 40613, in Rep. Foro it., 2013, voce Responsabilità civile, n. 340. 353 In particolare, il Ministero sottolineava “l’interruzione del rapporto di immedesimazione

organica tra lo Stato e il proprio dipendente, deducendo, in particolare, l’inammissibilità del quinto motivo di ricorso del P. (riguardante la responsabilità dello Stato) per difetto di interesse, non avendo l’imputato spiegato nessuna domanda di rivalsa”. La parte civile, invece, riteneva “fuori luogo la giurisprudenza richiamata- Cassazione penale sez. V - 09/12/1998, n. 1386- e rilevava che “le mansioni svolte dall’imputato hanno grandemente agevolato la condotta criminosa e addebita allo Stato una culpa in vigilando per aver posto l’imputato ad un compito delicato (quale è la custodia degli arrestati) benché fosse già stato condannato per episodi di violenza gravissima contro soggetti fermati (in occasione del G/8), osservando che la mancanza di una sentenza definitiva su tali vicende avrebbe consigliato, se non imposto, in base alle più elementari regole di buona amministrazione, di affidare al P. un incarico diverso”.

In particolare, i genitori di uno studente, che all’epoca frequentava la quinta elementare presso un istituto scolastico pubblico di Roma, agiscono in sede civile per vedersi attribuire il risarcimento del danno in proprio e in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, citando in giudizio il Ministero dell’Istruzione, della Provincia di Roma e delll’E.N.S. (Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi). In particolare, lamentano che il figlio era stato oggetto di molestie sessuali (molestie già accertate in sede penale355) da parte di un insegnante di sostegno

assegnato a una bambina sordomuta di un’altra classe, fatto che aveva causato al minore un disturbo post-traumatico da stress e ai genitori, in particolare alla madre, un disturbo di tipo depressivo.

I primi problemi ricostruttivi sorgono in relazione alla sussistenza o meno del rapporto di preposizione: il MIUR, da parte sua, si ritiene estraneo alla vicenda, in quanto si era limitato a richiedere un assistente alla comunicazione alla Provincia; inoltre, ritiene che le condotte poste in essere avessero il carattere di “assoluta

imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai fini istituzionali” e che l’art. 2049 c.c. presupponeva

necessariamente la conoscenza da parte dei superiori delle condotte poste in essere dall’insegnante. In maniera analoga gli altri Enti si dichiarano estranei alla vicenda, la Provincia dicendo di essersi limitata a stipulare un appalto di servizi in esito a una procedura di evidenza pubblica, l’Ente in quanto non riteneva sussistente un rapporto di occasionalità necessaria tra mansioni e condotta di molestie sessuali.

Nel ricostruire la responsabilità della p.a. per il fatto illecito dei propri funzionari, la Corte riprende giustamente l’art 28 Cost., alla luce del quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato. Inoltre, ribadisce che la p.a. può incorrere nella responsabilità oggettiva ex art. 2049 c.c., quando ne ricorrono i presupposti, ovvero un fatto illecito del preposto, un rapporto tra preponente e preposto che implichi un potere di vigilanza o controllo del primo sul secondo e un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte e il fatto illecito. In particolare, ai fini che a noi interessano, “in tema di responsabilità diretta

della P.A. per fatto lesivo derivante dall’operato dei suoi dipendenti, non può essere esclusa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l’attività del dipendente e l’evento lesivo in presenza dell’eventuale abuso compiuto da quest’ultimo o dall’illegittimità del suo operato, qualora la condotta del dipendente medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente. Ne consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P.A. può venire meno solo quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri

355 In particolare, “nel corso dell’incidente probatorio, il minore aveva riferito di aver

cambiato scuola perché erano successe “cose brutte”, in quanto per uno o due mesi era accaduto che un maestro della III elementare (classe diversa da quella frequentata dal B. ma attigua alla sua), seguendolo mentre andava in bagno e tenendolo con una mano contro il muro o sulla bocca per non farlo gridare, lo aveva accarezzato più volte per quindici-venti secondi sul sedere, sotto le mutande, intimandogli poi di non raccontare la cosa a nessuno”.

dell’ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito”356. Quindi, il nesso di occasionalità viene

ricostruito alla lettera, in quanto proprio perché assistente all’interno della scuola l’insegnante aveva potuto compiere tali molestie a danni del minore357, e “né la condotta

dolosa, il fine privato e il reato commesso sono idonei a recidere il collegamento di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte e il danno e comunque la ricollegabilità della sua azione all’amministrazione preponente”.

Interessante anche la ricostruzione del rapporto di preposizione: infatti, il datore di lavoro era L’E.N.S., in quanto l’insegnante era stato appunto prescelto da tale ente in esito a procedura svolta dalla Provincia su richiesta del Ministero. Tuttavia, la Corte, pur non riconoscendo la sussistenza di un rapporto lavorativo diretto tra l’uomo e il Ministero o la Provincia, ritiene sufficiente l’esistenza di un mero “rapporto effettuale”: è committente anche chi si avvale dell’attività lavorativa di una persona che, seppure nominalmente figurante alle dipendenze di altri, deve rispondere verso di lui del proprio operato, senza che sia necessario accertare la natura del rapporto intercorrente tra l’effettivo committente ed il datore di lavoro solo nominale dell’ausiliario. In particolare, il soggetto era inserito all’interno del plesso scolastico, quindi sussisteva un rapporto di vigilanza della direzione scolastica sul soggetto stesso; analoghi poteri risultavano in capo alla Provincia, che aveva una serie di possibilità di interventi implicanti, di conseguenza, una vigilanza sulla prestazione del servizio, dunque sull’insegnante. Sussiste, quindi, una responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. in capo a tutti i convenuti. Di rilievo anche la quantificazione dei danni risarcibili così come effettuata dai giudici: no al danno biologico, in quanto difettano “conseguenze

negative di carattere permanente sulla complessiva integrità del minore”; si al danno morale, in

quanto la condotta aveva integrato una fattispecie di reato lesiva del diritto alla salute e ne aveva determinato un “grave disagio, tanto da non voler frequentare la scuola e da

manifestare atteggiamenti relazionali di chiusura, apatia e ritiro, con umore triste o irritabile”, che

l’aveva portato a dover intraprendere sedute psicoterapeutiche. Non vengono, invece, riconosciuti i danni ai genitori per lesioni all’integrità psico-fisica, si un danno morale. Tuttavia, vengono risarciti 103.910,00 euro a fronte dei 600.000 richiesti.

356 Principio ex Cass. civ., 30 gennaio 2008, n. 2089, in Giust. civ. Mass., 2008, 1, 117; nella

specie, la Corte di Cassazione aveva confermato la sentenza di merito che aveva affermato la diretta responsabilità del Ministero della difesa per le lesioni che un Carabiniere aveva subito a causa di un proiettile proveniente dall’arma di un altro militare che, anche se in libera uscita, stava illustrando ad un gruppo di commilitoni il funzionamento dell’arma; in particolare, tale attività di addestramento occasionale è stata ricondotta nell’ambito dei fini istituzionali propri dell’Arma dei Carabinieri.

357 In particolare, “sussiste certamente il rapporto di occasionalità necessaria, atteso che le

molestie operate dal M. sono state rese possibili e quindi agevolate proprio dal fatto che il primo svolgesse il proprio operato in qualità di assistente alla comunicazione all’interno della scuola frequentata dal B., ancorché quest’ultimo non fosse il minore che gli era stato affidato per il sostegno didattico. D’altro canto, se il M. non avesse svolto tali funzioni, non avrebbe mai potuto accedere alla scuola in questione e molestare un alunno della medesima”.

In un caso analogo358, la Cassazione Penale ha riconosciuto la responsabilità della p.a.

in base al nesso di occasionalità necessaria, dando ad esso un valore di “condicio sine

qua non”, tra il fatto illecito, abusi sessuali su minori, e le mansioni esercitate da una

maestra della scuola materna. In particolare, l’insegnante, approfittando della sua posizione, aveva compiuto molestie sessuali nei confronti dei minori mentre li aiutava in bagno: il nesso è stato individuato in quanto, tra le mansioni alla stessa affidata, rientrava anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell’igiene personale, dunque proprio in quanto “nell’esercizio delle proprie funzioni” è stata riconosciuta la responsabilità solidale dell’Istituto ex art. 2049 c.c.

Merita un cenno in questa sede quanto previsto dall’art 29 CNNL, rubricato “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo” e relativo al personale del comparto di Istruzione e Ricerca del triennio 2016-2018; in particolare, viene prevista la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso in cui un docente delle Istituzioni scolastiche ed educative359, ponga in essere “atti, comportamenti o molestie a carattere

sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti”360.

Un ulteriore caso a mio avviso interessante è quello relativo alle violenze subite da una bambina della scuola elementare da parte di un operaio addetto a lavori di manutenzione all’interno della scuola361. In questo caso, la Corte di Cassazione

358 Cass. pen., 11 giugno 2003, n. 33562, in Foro it., 2004, II, 522; nella ricostruzione del nesso

di occasionalità necessaria è interessante notare come la Corte ricorra al concetto di condicio sine qua, che evidenza la natura in un certo di but for test del nesso di occasionalità necessaria: “nel caso di specie la C., che in qualità di maestra d’asilo aveva anche i compiti di insegnare ai piccoli alunni gli elementi essenziali dell’igiene personale, proprio nell’ambito di questi ha sconfinato dalle sue attribuzioni, ponendo in essere quegli atti sessuali, rispetto ai quali l’esplicazione delle mansioni d’istituto (i cui fini l’insegnante, secondo la propria distorta visione, comunque riteneva di perseguire contemporaneamente al compimento degli atti sessuali) si è posta quale condicio sine qua non della verificazione degli illeciti”.

359 Si intendono con esse le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni

educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.

360 Tale comma viene aggiunto all’articolo 498, Destituzione, del Decreto Legislativo 16 aprile

1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

361 Cass. civ., 29 maggio 2013, n. 13457, in Foro It., 2013, I, 1821: “l’accoglimento della

domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché nei locali scolastici non si introducano persone o animali che possano arrecare danno agli alunni; ne consegue che, al fine di adempiere tale obbligazione di vigilanza, la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto: da quello ordinarie, tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica; a quelle eccezionali tra le quali deve comprendersi l’esistenza di lavori di manutenzione dell’immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose

specifica il principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il titolo della responsabilità del MIUR, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero essere sorvegliati dal personale della scuola, può essere di due tipi: contrattuale, se la domanda è fondata sull’inadempimento all’obbligo specificatamente assunto dall’autore del danno di vigilare, ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri. In tal caso, la responsabilità è contrattuale in quanto fondata sull’inadempimento dell’obbligo di vigilanza su di essa contrattualmente gravante: infatti, l’assenza di sorveglianza, che era dovuta dal personale docente ex art. 2048, 2, ha agevolato l’azione criminosa pur se “imprevedibile”. In particolare, la Cassazione stabilisce che, al fine di adempiere l’obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni, la predisposizione delle misure necessarie in tal senso deve essere adeguata alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l’età degli allievi che impone una vigilanza decrescente all’aumentare dell’età (culpa in vigilando cd. relativa), a quelle eccezionali, “tra le quali può certamente ricomprendersi, come nella specie, l’esistenza di lavori di manutenzione

dell’immobile, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose (cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività”. Dunque, il MIUR viene ritenuto

responsabile in quanto il personale docente non aveva messo in atto quelle misure necessarie richieste dalla situazione eccezionale rappresentata dalla presenza di uomini estranei all’istituto. In tal senso, anche se l’abuso di minori da parte di adulti è un caso “patologico” e, come tale, imprevedibile, l’evento si è sicuramente potuto verificare in quanto non era stata organizzata una sorveglianza nei pressi dei bagni ove si è verificato l’abuso.