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Misure di prevenzione tipiche nel contrasto al bullismo: le Linee di Orientamento

Come nella prevenzione delle molestie sessuali, anche la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo si basa, essenzialmente, sulla presa di coscienza del problema da parte dei soggetti posti nelle condizioni di intervenire mediante l’adozione di misure organizzative e preventive in merito. Si tratta, in questo caso, di soggetti facenti parte dell’organizzazione scolastica, quali personale docente e Dirigenti, nonché di soggetti facenti parte del nucleo famigliare degli alunni.

di infortuni sul lavoro (Cass. pen., 15 maggio 2014, n. 36452, in Rep. Foro it., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 1024”.

222 Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio dell'Università

In tal senso, il MIUR ha espressamente adottato le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo223, la cui analisi si pone

come elemento essenziale per poter comprendere quali sono le misure preventive adottabili nei casi di vessazioni tra minori all’interno degli istituti scolastici. In particolare, l’impostazione assunta dal Ministero dell’Istruzione è quella di prevedere un coinvolgimento di tutti i soggetti, anche dei cosiddetti “testimoni”, come i compagni di classe, prevedendo espressamente che, nel caso in cui le vessazioni si concentrino su un soggetto “debole e diverso”, “interventi mirati vanno attuati da un lato

sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di attenzione; dall’altro sugli insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza di questa come di altre “diversità””. Le Linee del 2015 fanno, inoltre, espresso riferimento

a quello che è il Patto di Corresponsabilità Educativa224, alla luce del quale “la scuola è

chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione; la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli, ma anche vigilando sui loro comportamenti”.

Tra le misure preventive che vengono previste, spiccano quelle volte alla prevenzione del cyberbullismo: si prevede, in tal senso, l’adozione di una serie di “norme di buon

comportamento in Rete”, tra le quali viene prevista “l’educazione all’utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social network”; l’istituzione di un Safer Internet Center e di

un Safer Internet Day225. Le scuole dovranno essenzialmente “realizzare interventi mirati

di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie”.

Tra le azioni espressamente previste dalle Linee a capo degli istituti scolastici possiamo citare, inoltre, il “coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella

previsione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei

223 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, aprile

2015; Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo- Aggiornamento, ottobre 2017.

224 Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R. n. 249/1998 (novellato dal D.P.R. 235/2007). 225 Si tratta di un programma comunitario istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio

dell’Unione Europea ex Decisione n. 1351/2008/CE e che prevede “la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani; il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: “Safer Internet Center- Centri nazionali per la sicurezza in Rete”. In Italia, è previsto con il nome di “Generazioni Connesse” ed è coordinato dal MIUR, con il partenariato di numerose istituzioni che si occupano di sicurezza in Rete (Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino), occupandosi, come riporta la Linea di Orientamento 2015 a pp. 12 ss. della “realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull’utilizzo sicuro di Internet; attività\ di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete”.

genitori”; “la comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio”; “somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, anche attraverso piattaforme online con pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola, che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell’efficacia degli interventi attuati”. Accanto a

tali previsioni, si prevede quindi l’obbligo di formazione (dal contenuto psico- pedagogico nonché informatico) degli insegnanti, previsione “cardine per assicurare

l’adeguatezza della professionalità docente ai bisogni formativi ed educativi degli studenti”, affinché

gli stessi possano diventare “antenne in grado di captare i segnali anomali”.

Gli aggiornamenti previsti dalle Linee di orientamento del 2017 concernono, essenzialmente, le modifiche introdotte a seguito dell’emanazione della Legge 2017 in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. Si prevede, pertanto, da un lato la necessità che la scuola responsabilizzi gli studenti ad un uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali, mettendo in atto “interventi formativi, informativi e partecipativi” in tal senso, al fine di consentire loro l’esercizio di una “cittadinanza digitale” consapevole. Inoltre, vengono riprese le tutele che, come vedremo, sono offerte dalla Legge del 2017, tra le quali la richiesta di oscuramento e di rimozione di contenuti lesivi rivolta al “titolare del trattamento, al gestore del sito internet, al gestore del social media”; l’identificazione di un docente referente e il ruolo fondamentale del dirigente scolastico nella prevenzione del fenomeno226; la previsione della procedura dell’ammonimento da

parte del Questore, con chiaro intento educativo e non repressivo-sanzionatorio del fenomeno.

226 Alla luce dell’articolo 5 della Legge n. 71/ 2017 è previsto che: “salvo che il fatto costituisca

reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”; sempre alla luce delle Linee di Orientamento del MIUR del 2017, al Dirigente scolastico, inoltre, spetta il compito di definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTFO) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché vengano espressamente contemplate delle misure volte alla prevenzione del fenomeno del cyberbullismo.

CAPITOLO SECONDO

II. LE MOLESTIE SESSUALI NEI RELATIVI “LUOGHI DI

RISCHIO”