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5. Molestie e violenze sessuali ad opera di dipendenti della P.A.: un campionario

5.3 Personale medico e paramedico e ASL

Può succedere, purtroppo, che dipendenti delle strutture ospedaliere pongano in essere condotte illegittime nei confronti dei pazienti362. A dimostrazione delle

difficoltà che s’incontrano nella ricostruzione di un nesso di occasionalità “letterale” in tali situazioni, prenderò in considerazione due casi vertenti su reati di violenza sessuale perpetuati da operatori sanitari: nel primo caso si ha una ricostruzione adeguata a quelli che sono i fini della responsabilità ex art. 2049 c.c., finalità, come abbiamo visto, di prevenzione e allocazione dei rischi in capo a colui che è in grado di gestire le condizioni di rischio; nel secondo caso, invece, i giudici ricorrono al

(cantiere aperto) e da persone estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività”. In senso conforme, tra le altre, Cass. civ., 19 settembre 2017, n. 21593, in Diritto & Giustizia.

362 Così come è vero il contrario: in tal senso, si veda nel Comunicato stampa del Consiglio

dei Ministri n.14 dell’8 agosto 2018 il Disegno di legge proposto dal Ministro della salute Giulia Grillo e che introduce diposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

criterio della finalità “personalissima” e abnorme del comportamento tenuto dal soggetto, come tale incompatibile con le finalità dell’ente.

La prima sentenza verteva su un caso di violenza sessuale363, integrante il reato di cui

all’articolo 609-bis cod. pen., commesso da parte di un anestesista nei confronti di una paziente (tra l’altro sua parente), ricoverata presso la struttura ospedaliera nella quale costui esercitava la professione.

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano ritenuto sussistere la responsabilità solidale dell’ASL ex art. 2049 c.c. alla luce del rapporto di preposizione e del nesso di occasionalità necessaria; per tale motivo, l’ASL faceva ricorso, ritenendo illogica la statuizione avutasi in secondo grado: poiché indirizzo costante e affermato dalla stessa Corte d’Appello è quello per cui il nesso di occasionalità necessaria è interrotto dalla finalità esclusivamente personale ed egoistica dell’azione, unica conseguenza logica da trarre sarebbe quella dell’esclusione della responsabilità dell’azienda sanitaria. Infatti, la violenza sessuale “è di certo la massima espressione di un fine strettamente personale ed

egoistico” ed il ruolo rivestito dall’autore del fatto illecito costituiva solo “l’occasione naturale” per compiere un fatto che “nulla aveva a che vedere con le funzioni di medico anestesista affidategli dalla struttura ospedaliera”.

Giustamente la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ripercorrendo l’istituto alla luce di nesso di occasionalità quale semplice “agevolazione”: l’episodio criminoso, infatti, si era potuto verificare in quanto “il medico stava proprio svolgendo il suo lavoro di anestesista

all’interno dell’ospedale, avendo a sua disposizione sale operatorie, medicamenti specifici e tutto l’apparato connesso alla sua attività all’interno della struttura”. Quindi, i reati erano stati

realizzati proprio in quanto svolgeva la professione di anestesista, anzi, la condotta aveva avuto addirittura luogo “all’interno dell’ospedale, in orario di servizio ed addirittura

durante lo svolgimento dello stesso, nell’adempimento di specifiche mansioni di medico anestesista, dopo aver narcotizzato la vittima in vista dell’intervento chirurgico”. Sulla base di questi elementi

fattuali e contingenti viene integrato il nesso di occasionalità necessaria: è chiaro, infatti, che la realizzazione del fatto illecito, ovvero la violenza sessuale, sia stata possibile e facilitata proprio in quanto il soggetto esercitava la funzione di medico anestesista presso la struttura. Pur riconoscendo il comportamento tenuto dal medico quale “totale distorsione della finalità istituzionale in vista dell’esclusivo tornaconto personale ed

egoistico”, il 2049 c.c. si instaura in quanto le mansioni esercitate sono state presupposto

(quasi una vera e propria condicio sine qua non) del fatto illecito.

In un caso analogo364, invece, la ricostruzione del nesso di occasionalità necessaria

viene svolto in maniera totalmente differente, venendo ad escludere la sussistenza

363 Cass. civ., 22 settembre 2017 n. 22058, in Rep. Foro it., 2017, voce Responsabilità civile, n.

130.

364 Trib. L'Aquila, 23 agosto 2016, n. 724, in Leggi D’Italia: “nel caso in cui il fatto illecito,

anche costituente reato, sia commesso dal lavoratore, secondo l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, sussiste la responsabilità del datore di lavoro purché sia ravvisabile un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni svolte. In particolare, si è precisato che l’esercizio delle mansioni assegnate al lavoratore, anche al di là della competenza, debba aver almeno agevolato la produzione dell’illecito, ovvero che il

della responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’ASL. Analogo, ma non troppo, in quanto, mentre nel primo caso le condotte illecite si erano limitate a “strusciamenti” su parti erogene, in questo caso si ha una violenza sessuale completa ai danni di una paziente, ricoverata per problemi neurologici, da parte di un infermiere, che aveva approfittato delle debolezze psichiche e fisiche della donna. In particolare, il Tribunale esclude la responsabilità dell’ASL ex art. 2049 c.c. in quanto la condotta del dipendente “esulava

completamente dalle mansioni a lui affidate, cui non era ricollegabile neanche in termini di abnormità, dovendosi inoltre negare il perseguimento di finalità coerenti con l’interesse dell’ente, essendo le stesse a queste contrastanti” e condanna il solo responsabile a pagare 146.635,60 euro.

È palese il contrasto giurisprudenziale in merito, tra una lettura oggettiva del nesso di occasionalità necessaria, com’è giusto che sia in quanto responsabilità oggettiva, e una lettura che, invece, ricerca, in un fatto doloso costituente reato, una finalità compatibile con i fini istituzionali dell’ente. Inoltre, la lesione dei diritti della donna vittima di tali abusi si vede concretizzata anche nel fatto che difficilmente il singolo infermiere sarà in grado di risarcire una somma tanto elevata.