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Premessa: le molestie sessuali, un fenomeno dai confini sfuggenti

di lavoro – 2.1 La definizione di “molestia sessuale” nell’ordinamento internazionale, comunitario e interno: la Direttiva 2006/54/CE e il D. lgs. 198/2006 – 2.1.1 Un caso particolare di discriminazione fondata sul sesso: la minigonna in ufficio – 2.2. Le molestie sessuali sul luogo di lavoro: un problema di diritti umani – 2.3 Epidemiologia del fenomeno – 2.4 Gli elementi tipici che determinano il fenomeno – 2.5 Cenni al sistema USA e alle tipologie di sexual harassment – 2.6 Molestie sessuali sul lavoro e mobbing: similitudini e differenze – 2.6.1. Il rapporto di para- familiarità e i suoi limiti – 3. Il deficit di tutela penale nei confronti delle molestie sessuali – 4. I mobili confini del nesso di occasionalità nelle molestie sessuali – 4.1 Limite: finalità coerenti con quelle del preponente – 4.2 La distinzione nel caso in cui il comportamento molesto sia posto in essere dal collega o dal dirigente – 4.3 Un’ ulteriore presa di posizione: il principio dell’apparenza del diritto circa la corrispondenza della condotta alle mansioni ed incombenze – 5. Molestie e violenze sessuali ad opera di dipendenti della P.A.: un campionario – 5.1 Agenti di polizia e responsabilità del Ministero degli Interni – 5.2. Insegnante di sostegno e responsabilità del Ministero dell’Istruzione – 5.3 Personale medico e paramedico e ASL – 6. Le molestie sessuali in ambito universitario: Alexander v. Yale – 7. Le molestie sessuali a sfondo religioso: i casi Spotlight in salsa italica – 8. Le molestie sessuali in ambito sportivo: il caso Larry Nassar – 9. Sharing economy e molestie sessuali: il caso di Uber.

1. Premessa: le molestie sessuali, un fenomeno dai confini sfuggenti

Iniziando la trattazione delle molestie sessuali, emerge chiaramente come la stessa espressione “molestia sessuale” si presti alle più diverse definizioni. Infatti, a seconda degli ambiti nei quali si viene a concretizzare, i confini tra comportamenti socialmente accettabili e non, variano e si prestano, pertanto, a essere fonte di spiacevoli incomprensioni e irrigidimenti nell’ambito delle relazioni interpersonali. Possiamo intanto fornire una prima definizione generale, considerando tale complesso fenomeno come quell’insieme di comportamenti indesiderati a connotazione sessuale idonei ad offendere la dignità di una persona. Si tratta di una definizione parziale, ma che permette di comprendere quello che è il carattere che caratterizza necessariamente una condotta qualificabile come molesta, ovvero quello dell’indesideratezza da parte della persona che la riceve. È per questo motivo che risulta difficile individuare il confine che ci possa indicare quando si è in presenza di un comportamento molesto o meno. Generalmente, la posizione assunta dalla giurisprudenza italiana, su spinta degli interventi europei in merito, è nel senso che si deve guardare alla vittima, ovvero al semplice effetto della condotta, ma non mancano ricostruzioni, soprattutto da parte della dottrina nordamericana, che ricercano un criterio di “ragionevolezza” al fine di poter considerare un comportamento come riprovevole o meno. E queste incertezze

possono portare, appunto, ad una tensione in quelli che sono i rapporti, per esempio, in ambito lavorativo, in ambito universitario, nel mondo del cinema, con il rischio di una “caccia alle streghe” 227, e una mistificazione sia delle ragioni delle vittime sia degli

argomenti portati a difesa da parte dei presunti aggressori. Possono portare, inoltre, a intrusioni da parte del datore di lavoro, possono trasformare comportamenti “scherzosi” in occasioni di disagio per l’altra parte228. Pertanto, è evidente

l’importanza di ricostruire tali limiti anche attraverso la previsione di una tassonomia chiara in merito, al fine di consapevolizzare i vari soggetti. E in tal senso, come visto, possono intervenire i codici di condotta aziendali o i codici universitari.

Nel ricostruire il fenomeno farò una distinzione tra le molestie sessuali sul lavoro, che possono essere “verticali”, quando si instaurano tra datore di lavoro e dipendente, e “orizzontali”, quando si verificano tra dipendente e dipendente, dalle altre molestie sessuali che si possono verificare in altri contesti. Infatti, pur costituendo in ogni caso comportamenti estremamente offensivi di diritti fondamentali, in primis della dignità del soggetto, non vi è dubbio che una presa di posizione internazionale, europea e nazionale sul fenomeno si sia avuta maggiormente in relazione alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, in quanto costituenti una lesione di quel rapporto che condiziona economicamente la nostra stessa esistenza229. Occorre, infine, sottolineare fin da

227 Con tale espressione, ripresa da

https://www.lastampa.it/2018/01/09/spettacoli/molestie-sessuali-la-deneuve-stop-alla- caccia-alle-streghe-provarci-un-diritto-delluomo-E65L39Sas9cwhXEFwb7qiP/pagina.html si è espressa, tra le altre, Catherine Deneuve, firmataria di una lettera aperta pubblicata da Par Collectif, Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle, in https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/09/nous-defendons-une-liberte-d-

importuner-indispensable-a-la-liberte-sexuelle_5239134_3232.htm.

228 Per esempio, in Trib. Bologna, 21 febbraio 2018, n.150, in Redazione Giuffrè 2018, si può

vedere la tensione tra comportamenti volgari e integrazione o meno di molestie sessuali: “in tema di presunte molestie sessuali sul luogo di lavoro, esaminando il carattere persecutorio o meno delle condotte, si può dire che le mere volgarità non possono essere qualificate molestie o violenze sessuali, oggettivamente e soggettivamente, quantomeno per totale assenza di dolo; ciò a maggior ragione se la vittima non abbia mostrato alcun serio dissenso se non un consenso. In sostanza, attenzioni non indesiderate, atteggiamenti non aggressivi e non graditi non fanno riscontrare tensione, timore, paura, esasperazione. E non si ravvisa alcun intento doloso (…)”.

229 In tali termini si esprime anche A. Pizzoferrato, Molestie sessuali sul lavoro, cit., p. 14: “la

particolare pericolosità sociale del fenomeno delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro deriva da alcuni elementi incontestabili di carattere empirico: l’uno consistente nella contiguità fisica dei soggetti attivi e passivi dei soprusi; l’altro nella frequente condizione di subalternità della vittima, che la rende particolarmente vulnerabile sotto il profilo psicologico prima ancora che materiale; un altro ancora nella presenza di una posta in gioco più alta della stessa dignità personale, rappresentata dalla sopravvivenza alimentare o dalla conservazione di uno standard di vita sostenibile, molto spesso insite nella conservazione dell’impiego (…); tali elementi connotano in maniera del tutto peculiare le molestie perpetuate nell’ambiente di lavoro rendendole più odiose e più difficilmente fronteggiabili dalla vittima e quindi

subito che un ambiente di lavoro ostile e degradante ha effetti negativi non solo a livello del singolo soggetto che subisce le vessazioni, ma incide negativamente anche a livello di produttività e di immagine dell’impresa o azienda stessa nella quale vengono condonate tali pratiche. Le disposizioni legislative in merito evidenziano questa connessione, prevedendo che la lotta alle molestie sessuali avvenga attraverso la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, dai lavoratori ai datori di lavoro fino alle parti sociali e ai sindacati.