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di Marco Cossutta

2. Intuizionismo ed esperienza giuridica

Ritornando a Capograssi 8, innegabili appaiono le influenze del-

la corrente dell’intuizionismo sul suo pensiero 9; Bergson, in pri-

mis, e Blondel, i quali esortano ad assecondare il fluire dell’espe-

rienza senza rimanere imbrigliati in una (falsa) conoscenza con- cettuale della stessa: l’intuizione, quindi, contrapposta alla ragio- ne scientifica. Per inciso, questo cenno ci permette di compren- dere come Capograssi giunga al pensiero degli intuizionisti, suoi quasi contemporanei, attraverso la riflessione di Giambattista Vi- co, che all’evidenza del razionale contrappone il criterio dell’iden- tità del vero col fatto.

Al di là di questa chiosa, ritengo che si possano correttamente leggere alcuni passaggi capograssiani attraverso lo spettro messoci

6 Così in P.GROSSI, L’Europa del diritto, Roma-Bari 2007, p. 6.

7 N. IRTI, Società civile. Elementi per una analisi del diritto privato, Milano

1992, p. 133.

8 Per un primo approccio al pensiero di Capograssi cfr., oltre al volume F.

MERCADANTE (a cura di), Due Congressi su Giuseppe Capograssi. L’individuo, lo

stato, la storia. G. Capograssi nella storia religiosa e letteraria del novecento, Mi-

lano 1990, i lavori di G. ZACCARIA, Esperienza giuridica, dialettica e storia nel

pensiero di Giuseppe Capograssi, Padova 1976, e di U. PAGALLO, Ambiguità del-

lo stato sociale, Padova 1990. Sul concetto di esperienza giuridica nel pensiero di

Capograssi si rimanda a E. OPOCHER, sub voce Esperienza giuridica, in Enc. dir.,

1966; ID., Lezioni di filosofia del diritto, cit., pp. 231-237, nonché a R. MENE- GHELLI, Riflessioni sul significato metafisico dell’esperienza giuridica, in Riv. in-

ternaz. fil. dir., XXIX, 1952, n. 4, pp. 425-444. Cfr. altresì il volume collettaneo

AA.VV., La filosofia dell’esperienza comune di Giuseppe Capograssi, Napoli 1976.

9 Cfr. F. TODESCAN, Compendio di storia della filosofia del diritto, cit., pp.

a disposizione da questa prospettiva di pensiero, da Bergson in particolare.

Pare, infatti, che Capograssi veda nel processo 10 il luogo/mo-

mento in cui la legge, il frutto della pressione sociale, si incontra con la giustizia, l’aspirazione oltre la pressione sociale; non tanto, quindi, luogo/momento di applicazione meccanicistica della leg- ge, che schiaccerebbe ogni anelito di giustizia secondo il cicero- niano summus ius, summa iniuria (De officiis, I, 10, 33), quanto luogo/momento in cui, bergsonianamente, le legge si incontra con l’aspirazione alla giustizia fondendosi attraverso l’incedere dialet- tico azionato dalle parti (attore, convenuto, giudice, pubblica opinione – éndoxa), e dando in questo modo vita al diritto (sulla cosa controversa). Un diritto che prima del processo non è pre- sente; vi è, infatti, soltanto la legge, le opposte pretese delle parti ed i valori sociali che incarnano l’aspirazione alla giustizia. Un di- ritto che dopo il processo, per quanto da questo istituito nella sentenza che chiude il caso in specie, si dissolve, dato che deve essere nuovamente esperito (intuito, potremmo anche dire) a fronte di nuovi fatti che conducono ad un nuovo processo.

Vi è pertanto nel diritto un’anima entimematica, che lo porta a venire costantemente ricercato in un inesauribile processo fra il

chiuso e l’aperto, ove il diritto non appartiene interamente al chiuso,

in quanto, pur legato alla pressione (la legge), è informato dalla aspi-

razione (alla giustizia), ma non appartiene interamente all’aperto, in

quanto istituzionalizzato nella sentenza che chiude la controversia. Questa trama, che vede dunque sullo sfondo l’intuizionismo bergsoniano (nella sua particolare declinazione offerta da Blon- del), non è certamente estranea alla più antica riflessione vichiana sul fenomeno giuridico, caratterizzatasi, per il filosofo parteno- peo, attraverso il contrasto fra l’elemento universale, assoluto (ve-

ro) – la giustizia – e l’elemento particolare (certo), storicamente

determinato, della lettera della legge 11. Va rammentata in propo-

10 Cfr. i già richiamati saggi Intorno al processo e Giudizio processo scienza ve-

rità.

sito la visione di Vico della legge quale dato empirico storicamen- te variabile, in quanto frutto dell’arbitrio umano, che pur tuttavia deve realizzare il valore razionale assoluto (la giustizia), che fuori dal diritto posto non avrebbe alcuna realtà concreta. Il diritto per

Vico è perciò la realizzazione storica di un valore assoluto 12.

La prospettiva capograssiana non può svilupparsi che attraver- so il riconoscimento della storicità del diritto; anche qui il diritto è il frutto della storia, di una storia intesa in senso ampio, il cui protagonista è l’uomo comune; è la storia che offre significati (mu- tevoli in senso diacronico e sincronico) ai luoghi comuni (o éndo-

xa), che animano il processo nel suo essere luogo/momento del

dire e del dire contro, ma che anche (e soprattutto) informano quella adspiration (o senso di giustizia) che interagendo con la

pression (in vero istituita in formule rigide – quindi, in un certo

qual modo, a-storiche) permette il manifestarsi del diritto.

Anche su questi tratteggi si manifesta l’ombra del pensiero di Vico, della sua Scienza nuova, ove riscontriamo una concezione di un diritto “naturale”, sì universale ed eterno, che si realizza però nella storia manifestandosi nei “costumi delle nazioni”, che varia- no e progrediscono; di un vero immanente al certo, di un “diritto eterno che corre in tempo”.

Un’idea di diritto “naturale”, condotto nel suo incedere dalla

Provvidenza, che permette la realizzazione dell’universale razionale

(ove la razionalità non è quella cartesiana – osteggiata dal Vico, né quella razionalità scientifica contro cui l’intuizionismo sorge). Que- sto diritto “naturale”, lontanissimo dalle teorizzazioni dei giusnatu- ralisti classici e moderni, ritroverà, come noto, assieme all’idea di

Provvidenza, cittadinanza nel corpus dottrinale capograssiano.

Ritornando a quanto sopra tratteggiato, ovvero a quella intera- zione tra adspirazion e pression, la quale permetterebbe il manife-

starsi del diritto, va sottolineata proprio questa formulazione che

del diritto, cit., pp. 206-211 e F. TODESCAN, Compendio di storia della filosofia

del diritto, cit., p. 401 ss.

12 Anche qui, non potendo sviluppare in maniera adeguata tale tema riman-

diamo, per un primo approccio, a G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, vol.

non ci appare equivalente al dire “al diritto di manifestarsi”, per- ché, come già rilevato, per Capograssi, prima del processo il dirit- to non c’è.