• Non ci sono risultati.

L’organizzazione amministrativa del territorio: le praefecturae

Capitolo 2: Gli strumenti della conquista

2.5 L’organizzazione amministrativa del territorio: le praefecturae

182 Sisani 2012: 581. Per il sistema delle praefecturae vedi infra paragrafo seguente 2.5. 183 Sisani 2012: 594.

184 Per i testi completi si veda Sisani 2012: 595-597.

185 Liv. XXV, 5, 5-9 (212 a.C.); Liv. XLIII, 14, 10 (169 a.C.).

186 Sisani 2012: 599-600 e nota 154 per il riferimento alla pubblicazione dei testi legislativi in ambito locale di cui il probabile ritrovamento della Tavola Bembina, copia sopravvissuta della lex Repetundarum e della lex Agraria, proprio da Forum Sempronii costituisce una conferma di questo uso per quanto concerne i fora.

187 Liv. XXIII, 14, 2-3 (216 a.C.) “...et dictator M. Iunius Pera … praeter duas urbanas legiones quae principio anni a

consulibus conscriptae fuerant et servorum dilectum cohortesque ex agro Piceno et Gallico collectas, ad ultimum prope desperatae rei publicae auxilium – cum honesta utilibus cedunt – descendit edixitque qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolvi iussurum”; Liv. XXIII, 32, 19 (215 a.C.): “C. Terenzio proconsuli negotium datum ut in Piceno agro conquisitionem militum haberet locisque iis praesidio esset”.

La breve sintesi sulle informazioni desumibili dalle fonti letterarie ed epigrafiche in merito ai fora e ai conciliabula ha messo in evidenza lo stretto rapporto con un ulteriore struttura organizzativa dell'assetto giuridico-amministrativo dell'ager Romanus: la praefectura.

La sua creazione rappresenta la soluzione adottata da Roma per la gestione dell'amministrazione della giustizia in zone dove mancavano le strutture necessarie, ovvero in particolare nei territori dove alla presenza di un numero consistente di cittadini romani non corrispondeva un centro urbano che fungesse da punto di riferimento per le esigenze d'ordine civile e amministrativo. Tale istituto era particolarmente necessario nelle zone abbastanza lontane da Roma, dove i cittadini non potevano recarsi nelle capitale per ogni minima questione davanti al magistrato188.

Si tratta dunque di distretti giudiziari in cui venivano inviati dei commissari investiti di poteri giurisdizionali, i praefecti iure dicundo, nominati annualmente dal pretore urbano189.

Il termine praefectura, un astratto a partire dal titolo magistratuale, in origine non designa quindi una comunità ma il mandato annuale dei praefecti e per traslato i singoli comparti territoriali sottoposti alla loro giurisdizione, come viene testimoniato dalle uniche due menzioni del termine presenti nella letteratura latina anteriore alla guerra sociale, due passi di Plauto. L'uso del termine a indicare la comunità sottomessa all'autorità del prefetto si affermerà nelle fonti letterarie ed epigrafiche solo nel corso del I sec. a.C., quando, in opposizione a colonia e a municipium, indicherà i centri privi della autonomia giurisdizionale. La definizione presente invece nei testi gromatici, dove praefectura descrive un distretto territoriale pur nella limitata accezione degli agri

ex alienis territoriis sumpti (territori attributi alle coloniae da centri vicini), conserva un senso

simile all'originario190.

La presenza di queste strutture nel Piceno è direttamente testimoniata da un passo di Cesare del

Bellum civile191, dove egli ricorda il sostegno ricevuto al suo passaggio da tutte le praefecturae ivi

dislocate e in particolare anche da quella di Cingulum, il cui originario status di praefectura viene confermato da un passo di Cicerone192. La loro creazione nel Piceno e nell'ager Gallicus viene

comunemente legata alle distribuzioni viritane della lex Flaminia del 232 a.C. con la necessità di gestire l'apparato giudiziario in questi territori lontani da Roma. Sulla base della costituzione duovirale dei municipi creati nel corso del I sec. a.C. nell'agro Gallico e Piceno, anomala rispetto alla costituzione quattuorvirale normalmente applicata alle comunità promosse all'indomani della guerra sociale, gli studiosi hanno dedotto e connesso questa anomalia con la presenza di realtà

188 Paci 2008: 204-205. 189 Humbert 1978: 355-402. 190 Sisani 2012: 703-705. 191 Caes. b.c. I, 15, 1-2.

prefettizie, come conferma il caso di Cingulum193.

Fino all'inizio del I sec. a.C. le praefecturae costituiscono quindi unicamente dei comparti giudiziari che comprendono tutte le comunità di cittadini romani sottoposti all'autorità dei prefetti inviati da Roma sia nelle aree rurali con insediamenti non urbani a carattere sparso sia nei distretti municipali e coloniali, come testimonia l'elenco fornito da Valerio Flacco194. Ogni prefettura poteva quindi

riunire più comunità che, tuttavia, mantenevano la propria individualità istituzionale e territoriale, indipendentemente della loro inclusione a fini giurisdizionali in un unico comparto prefettizio. Con il processo di municipalizzazione delle comunità italiche questo quadro cambia. Municipia e

coloniae civium Romanorum acquisiscono piena autonomia amministrativa con magistrati

responsabili anche della giurisdizione eletti in loco195, mentre solo in questa fase il titolo di praefectura indica una comunità con magistrati locali e comparti censitari autonomi come le coloniae e i municipia, ma ancora legata ai prefetti inviati da Roma per quanto concerne la potestas

giurisdizionale. Il quadro dell'organizzazione istituzionale delle aree rurali viene completato, come testimoniato dalla lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia (59 a.C.) sulle possibilità istituzionali in funzione di nuove deduzioni, da fora e conciliabula196.

Nel corso del I sec a.C. prafecturae, fora e conciliabula rappresentano comunità con organi amministrativi locali privi del potere giurisdicente ancora prerogativa dei praefecti. Accomunati dalla mancanza dei poteri giurisdicenti, la distinzione tra prafecturae, fora e conciliabula avviene sul piano formale dei magistrati, che nel caso di fora e conciliabula non possono candidarsi nei

municipia e coloniae e prafecturae, e sul piano censitario. Fora e conciliabula non costituiscono

comparti censitari autonomi, ovvero il censimento dei cittadini residenti in tali comunità non può essere svolto da magistrati locali e deve avvenire all'interno di un centro vicino, sia esso

municipium, colonia o prafectura197.