IL CREDITO COOPERATIVO: VERSO UNA STRATEGIA ORIENTATA ALLA SODDISFAZIONE DEL SOCIO
Tavola 39 Le organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo
ORGANIZZAZIONI MOTIVI ISPIRATORI, RUOLO E IDEOLOGIA
Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative)
E’ la principale organizzazione, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali. Promuove la crescita e la diffusione del movimento cooperativo ispirandosi ai principi fissati e aggiornati dall’ACI (Alleanza Cooperativa Internazionale). L’organizzazione è di ispirazione cattolica, difatti l’articolo 1 dello Statuto riconosce che l’azione di Confcooperative si ricollega ai principi e alla tradizione della dottrina sociale della Chiesa. Confcooperative ha una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.
Lega delle Cooperative (Legacoop)
E’ l’associazione di tutela e rappresentanza delle cooperative aderenti sulle quali esercita le funzioni di vigilanza e di revisione conferitele dalla legge. È organizzata in Associazioni di settore e in Leghe Regionali, a loro volta articolate in Comitati Provinciali. L’ispirazione originaria è di matrice socialista.
Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI)
E’ una organizzazione senza fini di lucro, libera ed indipendente, che ha come fine istituzionale la rappresentanza, l'assistenza, la tutela e la vigilanza del movimento cooperativo. Nata dall’incontro fra cooperative laiche ed ispirata all’ideologia socialdemocratica e repubblicana.
Unione Nazionale delle Cooperative Italiane (UNCI)
Nasce per dare vita ad una centrale di promozione ed attuazione degli ideali di libertà, giustizia e solidarietà che devono caratterizzare la presenza dei cattolici nel sociale, all’insegna della valorizzazione delle persone. Il sistema di azione è basato sulla volontà di fare cooperazione ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa enunciata nelle encicliche Laborem Exercens, Quadrigesimus Anno, e Rerum Novarum.
Unione delle Cooperative (UNICOOPER)
E’ un’associazione Nazionale riconosciuta per la promozione, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo. L’intento è quello di essere una struttura di assistenza, rappresentanza, vigilanza e tutela delle cooperative associate attraverso l’elaborazione di strategie tese a favorire la cooperazione, la promozione di leggi e normative di interesse cooperativo, l’assistenza alla negoziazione per la sigla dei CCNL, la concertazione ai tavoli di rappresentanza istituzionale nazionale e regionale.
Fonte: ns elaborazione
Per quanto detto sin qui il movimento cooperativo, alimentato dai rapporti di collaborazione fra le cooperative, presenta dei caratteri unici ed irripetibili. Le cooperative, soprattutto nei tempi attuali, svolgono una forte attività di tutela del socio, cercando di mantenere sostenibili nel tempo le condizioni per la qualificazione ed il rafforzamento del sistema cooperativo nel suo complesso, fornendo una valida alternativa per lo sviluppo di business non ispirati ai crismi dell’impresa tradizionalmente intesa, ma egualmente in grado di mantenere elevati livelli di efficienza e competitività.
4.2 L’impresa cooperativa e le sue caratteristiche distintive
“Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata”. Questa è la definizione di cooperativa presente all’interno della Dichiarazione di identità cooperativa approvata dal XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA), a Manchester nel 1995.
Prima di approfondire i valori ed i principi fondanti di una cooperativa occorre soffermarsi sugli aspetti che definiscono la “natura diversa”,o comunque particolare, di questo tipo di impresa. Va chiarito innanzitutto che la diversità non attiene alla condizione classica di economicità necessaria a garantire la prosecuzione dell’attività d’impresa (ovvero, di base, almeno il pareggio tra costi e ricavi), ma riguarda la destinazione del reddito prodotto. Mentre per le imprese di capitali gli utili vengono divisi tra i soci-azionisti in funzione del capitale sottoscritto, i redditi di una
cooperativa vengono quasi totalmente reinvestiti nello sviluppo della cooperativa stessa e nel rafforzamento del patrimonio cooperativo, attraverso le cosiddette “riserve indivisibili”181. La coerenza del sistema vuole inoltre che, in caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale debba essere donato ai fondi di promozione cooperativa, che si occuperanno di promuovere la nascita e lo sviluppo di altre cooperative. Ciò comporta che, mentre gli azionisti di un’impresa ordinaria risultano essere i veri proprietari dell’azienda, i soci di un’impresa cooperativa sono soltanto i gestori di un patrimonio, di norma fortemente legato ad un territorio, e che può essere trasmesso alle future generazioni. In questo senso le cooperative sono imprese che mettono al primo posto le persone rispetto al denaro ed il lavoro rispetto al capitale. Di norma, il vantaggio economico che i soci realizzano attraverso la loro partecipazione in società si concretizza in un risparmio di spesa ovvero in una maggiore remunerazione, in definitiva, in condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. La limitazione alla remunerazione del capitale investito è conseguenza della natura e della funzione sociale delle aziende cooperative, dove ciò che assume maggiore importanza è la persona e l’opera degli associati più che i conferimenti in denaro. Sembra corretto dire, in definitiva, che la cooperativa finisce per collocarsi a metà strada fra l’impresa for profit e l’impresa non profit182. Dalla prima eredita la caratteristica di agire economicamente per determinare le condizioni di una efficace gestione e dunque garantirsi sopravvivenza, durabilità, autonomia e sviluppo attraverso un confronto con il mercato e la concorrenza. Dalla seconda eredita l’agire sociale e solidale.
Diversi giuristi hanno dibattuto in merito alla natura peculiare dell’impresa cooperativa e i risvolti normativi di questa riflessione sono stati molteplici183.
In ambito nazionale rientrano tra le fonti normative della cooperazione:
- la Costituzione italiana, che riconosce la natura sociale della cooperazione (art. 45 e art. 117); - la Legge n. 656/1932, prima disciplina organica sul credito agrario, che ha interessato le
cooperative bancarie;
- il Regio Decreto n. 1706/1937, che istituisce il Testo Unico delle Casse Rurali ed Artigiane; - il Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947, cosiddetta Legge “Basevi”,
che definisce una serie di provvedimenti fondamentali per la cooperazione distinguendo il concetto di mutualità ai fini civilistici da quello richiesto ai fini fiscali, in modo che la cooperativa possa godere di agevolazioni fiscali o altri sostegni pubblici;
- Legge n. 59/1992, che definisce nuove norme in materia di società cooperative con riferimento ai diritti dei soci, alle quote azionarie, alla distribuzione degli utili, ai fondi mutualistici e al sistema di vigilanza;
- Decreto Legislativo n. 385/1993, Testo Unico Bancario (disciplina specifica per il Credito Cooperativo 33-37);
- Decreto Legislativo n. 220/2002, in materia di vigilanza cooperativa;
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Per approfondimenti si veda LOLLI R. (2010), Le riserve divisibili e indivisibili nelle società cooperative, Milano, Wolters Kluwer Italia. Il testo approfondisce il tema delle riserve sotto il profilo civilistico e fiscale con riferimento alle imprese cooperative e riporta spesso esempi relativi alle banche del Credito Cooperativo.
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Cfr. MATACENA A. (1990), Impresa cooperativa. Obiettivi finalizzanti. Risultati di gestione e bilanci d’esercizio, Bologna, Clueb; si veda anche SALANI P.M. (2005), La responsabilità sociale e la cooperazione, Rivista della Cooperazione, n° 3. Quest’ultimo Autore afferma che “la cooperazione nasce con un sistema di valori, nell’interpretare e nell’agire economico, difformi da quello del capitalismo da un parte e con una dimensione imprenditoriale inesistente nel modello dell’autogestione dall’altro. La dimensione imprenditoriale piena si distingue dal non profit anche se la contiguità con questo settore, rappresentata dalla cooperazione sociale, è fonte di qualche incertezza nella teoria e nella prassi, ma anche elemento di grande potenzialità se, proprio evitando l’omologazione, l’una forma diviene simbolo e contagio dell’altra”.
183
Fra i giuristi VERRUCOLI P. (1958), La società cooperativa, Milano, Giuffrè; BUONOCORE V. (1971), La nuova
legge sulle società Cooperative, Rassegna economica; BASSI A. (1992), La riforma delle società cooperative, Milano,
Giuffrè; BONFANTE G. (2003), La società cooperativa, in “La riforma del diritto societario”, a cura della Fondazione Centro Internazionale, Milano, p. 287.
- Nuovo diritto societario, che ha riguardato anche le società cooperative (Legge Delega n. 366/2001; Decreti Legislativi nn. 5 e 6 del 2003; Decreto Legislativo n. 37/2004; Decreto Legislativo n. 310/2004);
- Statuto-tipo delle BCC-CR del 2005 (spec. Art. 2).
Chiarita in parte la natura dell’impresa cooperativa ed introdotte le principali fonti normative sul tema della cooperazione occorre approfondire le caratteristiche dell’impresa cooperativa attraverso l’enunciazione dei principi e dei valori che la fondano e che la rendono una realtà den identificata e ben distinta rispetto all’impresa capitalistica.
Nella Dichiarazione di identità cooperativa si fa menzione dei valori primari che regolano le cooperative: autosufficienza, auto responsabilità, democrazia, eguaglianza, equità, solidarietà.
Questi principi, insieme ai valori etici di onestà, trasparenza, responsabilità sociale e attenzione verso gli altri di cui sono sostenitori i soci cooperatori, vengono ripresi dallo statuto dell’ICA, riconosciuto durante il Congresso di Tokyo nel 1992, e assumono il ruolo di linee guida cui attenersi anche per conciliare le differenze che continuano ad esistere tra le cooperative. Tali principi fissati dall’ICA sono stati adottati da tutte le Associazioni nazionali che ad essa aderiscono, ed inoltre diverse Associazioni hanno aggiunto o declinato ulteriormente valori e regole184. In linea di massima è possibile affermare che su tre principi in particolare (democraticità, solidarietà, mutualità) si fonda ogni particolare caratteristica delle cooperative.
Il principio democratico comporta che l’assunzione delle decisioni avvenga su base capitaria e non in base alle quote di capitale sociale. Ciò significa che ogni socio ha diritto ad un solo voto (“una testa, un voto”) a prescindere dal valore del capitale sottoscritto, al contrario di quanto accade nelle imprese di capitali. Nella cooperativa ogni socio ha un uguale potere decisionale e condivide diritti e doveri con l’intera base sociale185. La democraticità caratterizza l’impresa cooperativa internamente facendo sì che la stessa costituisca una forma di imprenditorialità collettiva: i soci esercitano la funzione imprenditoriale e controllano l’operato dell’impresa. I risvolti pratici della struttura democratica della cooperativa sono però anche negativi: se da un lato c’è garanzia di democraticità e di dialogo interno, dall’altro aumenta la complessità organizzativa con riflessi evidenti sulla lentezza del processo decisionale dovuta alla numerosità dei soci186.
La solidarietà va letta come sentimento comune di vicendevole aiuto che può assumere, all’estremo, i connotati di vera e propria attività connessa e contigua a quella dello stato sociale187. In particolare il carattere solidale e sociale dell’attività cooperativa si sostanzia in attività di tutela delle attività economiche marginali, in una presenza attiva sul territorio di riferimento a sostegno del lavoro, dei bisogni degli individui, dunque si sostanzia in una forte attenzione verso la “persona”. In questo momento storico le cooperative contribuiscono a fornire una risposta al bisogno di “socialità” proveniente da cittadini, lavoratori, consumatori, risparmiatori. Viviamo
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Ad esempio, in Italia la Lega delle Cooperative ha puntato alla ridefinizione delle caratteristiche distintive del cooperativismo, disegnando un chiaro quadro normativo come punto di riferimento dell’intero movimento; in particolare, nella “Carta dei Valori“ vengono identificati i capisaldi sui quali lanciare il progetto cooperativo del XXI secolo, secondo questi quattro principi fondamentali:
1. tra componenti privati e componenti pubblici non può esserci separazione: l’attività strettamente imprenditoriale e l’impegno sociale sono inscindibili;
2. la cooperativa è un soggetto economico che, nel rispetto dell’economia di mercato, opera per l’abolizione di rendita e di privilegio;
3. la qualità delle iniziative e il loro significato sociale deve essere riconosciuta e valutata in una dimensione operativa; 4. la funzione della cooperazione va valorizzata attraverso un uso più intenso della rappresentanza.
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In Italia tale principio è ribadito anche dall’articolo 2538 del codice civile. Si ricorda che l’impresa cooperativa è disciplinata dagli articoli 2511-2545 del Codice Civile oltre che da leggi e decreti già nominati in questo paragrafo.
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Si fa notare infatti che l’assemblea dei soci di una cooperativa viene normalmente convocata almeno una volta all’anno e se sussistono fatti gravi o comunque connessi ad una gestione straordinaria è necessario convocare più volte l’assemblea: ciò determina inevitabili conseguenze sulla velocità di risposta della cooperativa ai problemi e alle richieste del mercato, nonché sulla capacità ri-organizzativa della struttura.
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In questo caso estremo si parla di cooperative sociali cui si farà un breve cenno alla fine del paragrafo nel tentativo di classificare le imprese cooperative.
infatti in un’epoca caratterizzata da una profonda crisi economica e sociale del modello di sviluppo capitalistico fondato sull’individualismo e sulla competizione. In questo contesto il modello e l’agire cooperativo sono un’alternativa in grado quantomeno di consentire una maggiore opportunità di scelta. In questa fase di ricerca di un nuovo equilibrio del mercato a seguito dell’onda lunga della crisi statunitense il comparto cooperativo costituisce un settore fondamentale per il recupero di alcuni posti di lavoro e di molte situazioni di palese perdita del potere d’acquisto della popolazione. A latere, si può anche affermare che il modello cooperativo consente il passaggio da un puro benessere di tipo economico ad un benessere di natura sociale, che permette all’individuo di raggiungere i gradi di libertà necessari per la propria crescita personale e, al contempo, anche per lo sviluppo della comunità di appartenenza, riducendo così le disparità economiche e sociali.
Il principio mutualistico definisce la finalità dell’impresa cooperativa: mentre lo scopo delle società di capitali è il conseguimento del profitto, lo scopo delle cooperative risiede nel loro carattere mutualistico. Il termine “mutuo” ha il significato di scambievole, vicendevole, dunque la mutualità consiste in una forma di aiuto reciproco per garantire uguali diritti dopo aver adempiuto eguali doveri. La “mutualità cooperativa” ha il significato di una libera collaborazione di più persone per il raggiungimento di un fine comune attraverso lo scambievole aiuto che assicuri parità fra diritti e doveri. Nella legislazione italiana, come evidenziato dall’art. 45 della Costituzione, il valore sociale della mutualità cooperativa si connette all’assenza di fini di speculazione privata e cioè al prevalere degli interessi comuni della cooperativa sugli interessi egoistici dei singoli soci188. Il tema della mutualità ci induce a definire lo “scopo prevalentemente mutualistico delle cooperative”, consistente nel fornire beni, servizi o, ancora, occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più favorevoli di quelle che otterrebbero sul mercato (mentre lo scopo delle imprese sociali in genere è il conseguimento degli utili e la loro ripartizione). Questa nozione di “prevalenza” della mutualità ha il pregio di offrire una visione unitaria del fenomeno cooperativo, tenendo in considerazione tutte le specie di cooperative esistenti, accomunando quelle di consumo, il cui fine è di procurare un vantaggio agli associati nelle diversificate forme di risparmio di spesa, e quelle di produzione e lavoro, in cui lo scopo sta nel raggiungimento di un incremento retributivo. Si individua così un’unica definizione di cooperativa e di mutualità, finendo per ammettere che la mutualità non si atteggia diversamente al variare della tipologia d’azienda.
La definizione di mutualità cooperativa è perfettamente coerente e compatibile con la definizione che è parte integrante della Dichiarazione di identità cooperativa di cui si è detto in apertura di questo paragrafo. I valori cooperativi sono stati tradotti, nella stessa Dichiarazione, in comportamenti concreti attraverso la definizione di “sette principi cooperativi”, che generano, insieme ai principi sin qui enunciati, importanti implicazioni sugli assetti istituzionali, di gestione e controllo.
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“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” (art. 45 Cost.).