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Tabella cronologica

C APITOLO III I LEGISLATORI ANTICH

1.1 Le leggi attribuite a Zaleuco

Diverse fonti fanno riferimento a leggi locresi, di cui alcune sono attribuite esplicitamente a Zaleuco28, mentre altre, riferendosi più in generale al contesto locrese senza menzionare esplicitamente il legislatore, rendono più problematico capire se esse appartenessero o meno al suo codice. Per quanto riguarda le leggi di cui ci dà testimonianza la scuola aristotelica, Eraclide Lembo29, in un frammento che probabilmente apparteneva alla Locrôn Politeia30, racconta:

“Presso costoro [i Locresi] non è lecito piangere per i morti, ma, dopo le esequie, celebrano un banchetto. Presso di loro non ci sono negozi di vendita al dettaglio, ma il contadino vende i suoi prodotti. Se uno viene sorpreso a commettere furto gli si cavano gli occhi. Fu sorpreso il figlio di Zaleuco, e, mentre i Locresi volevano lasciarlo andare, egli non lo permise, ma fece cavare un occhio a se stesso ed uno al figlio”.

Eraclide Lembo, dunque, fa riferimento a tre diverse leggi: una relativa agli usi funerari, un’altra di natura economica, l’ultima, la sola per la quale viene citato Zaleuco, concernente il reato di furto.

La prima è stata interpretata come una norma introdotta dal legislatore di Locri per limitare l’eccessiva ostentazione di alcuni cittadini. In particolare, Engels ha proposto di intravedere in questa legge la traccia di una precedente legislazione, finalizzata a limitare le lamentazioni funebri nel corso della prothesis e dell’ekphora31.

27 D

E SENSI SESTITO 2016,p. 278 n. 73.

28Ephor., FGrHist 70 F 139 ap. Strab., VI 1, 8 afferma che, mentre prima spettava ai giudici stabilire le pene

per ogni reato, Zaleuco le inserì nelle leggi stesse; Ael., HV 13, 24 ricorda una legge che prevedeva che all’adultero colto in flagrante fossero cavati gli occhi; Zen., 4, 10 fa riferimento all’estrema durezza delle leggi di Zaleuco; D.S., XII 21 richiama alcune norme che volevano regolare l’eccessiva ostentazione di ricchezza; secondo Teophr., fr. 117 Wimmer, ap. Athen., X 429a al legislatore locrese andava attribuita anche una legge volta a sanzionare il consumo eccessivo di vino.

29 Heraclid. Lem., Exc. Pol., 31, 60-61 Polito. 30

GIGON 1987,p. 674.

31 E

Anche la seconda legge richiamata da Eraclide Lembo, relativa all’assenza di negozi di vendita al dettaglio e quindi al divieto di vendere attraverso un intermediario32, è stata

considerata dagli studiosi come appartenente al codice di Zaleuco33. La notizia può essere collegata con quanto afferma Aristotele nella Politica34:

“[…] C’è anche una legge presso altri popoli che proibisce di acquistare terre a piacere. Allo stesso modo le leggi proibiscono di vendere la proprietà: per es. a Locri è legge che non si può vendere, a meno che non si dimostri di aver subito una disgrazia notoria, e che si devono inoltre conservare i lotti primitivi”

Lo Stagirita, quindi, riferisce dell’esistenza a Locri di una legge che rendeva inalienabile il κλῆρος e che, pertanto, era finalizzata a salvaguardare le proprietà fondiarie35. Allo stesso modo, la legge citata da Eraclide viene interpretata come un tentativo di garantire la difesa degli interessi dell’aristocrazia fondiaria dall’espansione del commercio36. Entrambe le notizie, quindi, sia quella dell’estratto di Eraclide che quella della Politica, costituirebbero una testimonianza del carattere conservatore che si ritiene fosse caratteristico della costituzione aristocratica locrese37, che peraltro trova conferma nel fatto, ricordato da alcune fonti, che a Locri esisteva una legge che impediva la modifica delle leggi esistenti38. L’ultima legge citata dall’estratto di Eraclide Lembo, infine, riguarda, come si è detto, la pena con accecamento che andava assegnata a colui che fosse stato colto nell’atto di rubare39. Anche Eliano riporta una notizia simile, sebbene egli racconti che l’accecamento era la pena per gli adulteri; nella Varia Historia si legge che il figlio di Zaleuco era stato sorpreso in flagrante adulterio e il padre, affinché il figlio non diventasse completamente cieco, fece cavare un occhio a lui a uno a se stesso40.

32

Cfr. il commento di POLITO 2001,p. 170.

33 H

OLKELSKAMP 1999,p. 191.

34Arist., Pol., II, 1266b 17-21. 35

MUSTI 1977,p. 46 e 80, osserva che Aristotele nel passo della Politica si riferisce a Locri senza specificare se si tratti della colonia o della madrepatria e ciò lo ha portato a ipotizzare che il filosofo stesse parlando di una legge della Locride greca; PUGLIESE CARRATELLI 1987, p. 101 ritiene, però, che il tentativo di

scongiurare modifiche nel sistema aristocratico potesse essere attribuito sia alla madrepatria che alla colonia.

36 P

OLITO 2001,p. 170.

37VAN COMPERNOLLE 1981,p. 767; CAMASSA 1987,p. 628; HOLKELSKAMP 1999,p. 192. 38

Dem., in Timoc., X 139-141; Polyb., XII 16.

39 L’estrema durezza delle pene stabilite dal codice di Zaleuco è un elemento che è richiamato da Zen., IV 10. 40 Ael., VH, XIII 24; la stessa storia è raccontata anche da Val. Max. VI 5 ext.3. Anche Dem., In Timocr.,

140-141, sebbene non la attribuisca a Zaleuco, ricorda una sanzione che prevedeva l’accecamento del colpevole: l’oratore afferma che in duecento anni la costituizione di Locri modificò una sola legge e ciò accadde quando un uomo cieco da un occhio, che aveva subito la minaccia di essere privato dell’unico occhio rimastogli, ottenne per colui che l’aveva minacciato l’accecamento di entrambi gli occhi e non di uno solo, che era la punizione prevista in precedenza.

I due passi, pertanto, si riferiscono alla stessa pena, l’accecamento, per due reati, però, diversi. È difficile stabilire che legame intercorra tra il frammento di Eraclide Lembo e il passo di Eliano, ma va tenuto in considerazione il fatto che nelle legislazioni arcaiche il furto e l’adulterio, cioè la violazione di un bene materiale e della donna di un altro, erano reati equivalenti e, pertanto, soggetti alla stessa pena41.

2. Caronda