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La nullità di protezione come strumento di riequilibrio del contratto.

Nel documento Poteri del giudice e nullità di protezione. (pagine 142-145)

Dalla inefficacia parziale alla nullità parziale necessaria.

6. La nullità di protezione come strumento di riequilibrio del contratto.

Nel concludere questa prima sezione di ricostruzione sistematica della disciplina delle nullita di protezione, pare opportuno soffermarsi anche su un concetto finora rimasto sullo sfondo, sebbene costituisca, in realta, il perno attorno al quale funziona il rimedio in esame. Il riferimento è al concetto di equilibrio del contratto che, nella contrattazione asimmetrica, finisce per diventare il requisito implicito, ma essenziale, del regolamento, in quanto è ad esso che tende il rimedio della nullita parziale necessaria.

La riflessione sulla tutela contro le clausole abusive non può prescindere dal considerare che uno degli elementi di novita più forte di questa disciplina è rappresentato dall'introduzione di una forma di controllo sul contenuto e, dunque, sull'equilibrio del contratto.

Tipicamente, il controllo sul contenuto di un contratto di consumo riguarda l'equilibrio normativo. L'art. 33 cod. cons. lega, infatti, l'indagine sulla vessatorieta della clausola all'accertamento dello squilibrio, che deve essere “significativo”, dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto.

Nel contempo, l'art. 34, primo comma, cod. cons., come gia l'art. 1469 ter, comma secondo, c.c., esclude che la valutazione di vessatorieta della clausola possa riguardare l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, sempre che i relativi elementi «siano individuati in modo chiaro e comprensibile»218.

Questo significa che, quando le condizioni dell'affare sono esplicitate chiaramente, il sindacato del giudice può riguardare solo l'equilibrio normativo del contratto, cioè le clausole che determinano un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33, comma primo, cod. cons.. Resta, invece, esclusa, dal giudizio di vessatorieta, la valutazione dell'equilibrio di tipo economico, cioè della convenienza dell'affare.

Questa prima e approssimativa interpretazione della disposizione trova fondamento nella concezione tradizionale del contratto, cioè nella visione liberale della liberta contrattuale, la quale non riconosce rilevanza all'iniquita delle prestazioni, a meno che questa non sia legata a un vizio della volonta. Da qui, la necessita della previsione di istituti tipici e, quindi,

218 La disposizione citata, d'altra parte, richiama alla lettera l'art. 4, comma secondo, della Direttiva n. 93/13, benché, in origine, questa regola non fosse stata prevista nelle precedenti proposte del testo. L'assunto alla base di questa disposizione sta nella considerazione che, di solito, il consumatore è in grado di esprimere scelte consapevoli e razionali sugli elementi afferenti al prezzo e all'oggetto del contratto, mentre è sui profili normativi che si nascondono i maggiori rischii di abusi da parte del professionista. Sul punto si vedano le considerazioni di: V. RIZZO, Trasparenza e “contratti del consumatore”: la novella al Codice Civile, Napoli, 1997, p. 106 ss.; G. VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, cit., p. 27 ss.; E. GABRIELLI, A. ORESTANO, Contratti del consumatore, Torino, 2000, p. 249 ss..

eccezionali, che attribuiscono rilevanza alla congruita dello scambio contrattuale: si pensi alla rescissione per lesione di cui all'art. 1448 c.c. o alla risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c. o, ancora, all'annullamento per incapacita naturale di cui all'art. 428 c.c.219.

In questa prospettiva, lo squilibrio contrattuale rileva ai fini della validita ed efficacia del contratto solo in quelle ipotesi eccezionali, per questo tipizzate, in cui una delle parti non si è trovata nella condizione di apprezzare liberamente i termini economici dell'affare. Al di fuori di queste fattispecie di stretta interpretazione, torna a imperare il tradizionale dogma della volonta, cioè il riconoscimento della piena e assoluta liberta dei privati di valutare la convenienza dell'operazione economica, sull'assunto dell'eguaglianza formale e, quindi, della parita assoluta dei paciscenti.

Come accennato, anche nel testo del codice del consumo, apparentemente, lo squilibrio economico non sembra essere elemento idoneo a condizionare la validita del contratto.

In realta, alla luce dell'evoluzione oggi in atto nel modo di concepire la liberta contrattuale, è possibile fornire una lettura parzialmente diversa del concetto di equilibrio e del suo ruolo nel giudizio di validita del contratto. È dato cogliere, anche in ambito sovranazionale e internazionale, una tendenza a riconoscere all'equilibrio contrattuale un valore che non è possibile ignorare in relazione all'assetto di interessi divisato dalle parti.

Basti ricordare la innovativa previsione contenuta nell'art. 3.10 dei Principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali, significativamente rubricata “Eccessivo squilibrio”: «Una parte può annullare il contratto o una singola clausola se, al momento della sua conclusione, il contratto o la clausola attribuivano ingiustificatamente all'altra parte un vantaggio eccessivo». La disposizione in esame si segnala per aver messo in luce la nozione di equilibrio rilevante ai fini del giudizio di disvalore, richiedendo che le pattuizioni determinino uno squilibrio che deve essere eccessivo e ingiustificato. In tal modo, la normativa internazionale sembra individuare nella ragionevolezza il criterio cardine sul quale fondare la valutazione sull'equilibrio delle prestazioni.

Ma vi è di più. Ancor più importante è la conseguenza che la disposizione riconnette all'accertamento dello squilibrio come descritto, ossia l'annullamento del contratto. Questo

219 È possibile ravvisare una analogia tra la disciplina della rescissione e la disciplina delle clausole vessatorie. La disciplina codicistica si basa sulla presunzione di simmetria delle parti, che viene meno quando un contraente si trova in stato di pericolo o di bisogno. Quella debolezza è determinata da una situazione fattuale e si riflette sull'equilibrio economico del contratto. Il rimedio contro lo squilibrio sindacabile dal giudice è la caducazione del contratto mediante rescissione, salva l'offerta di riduzione a equita della controparte. Nella disciplina consumeristica la regola è ribaltata, ma il meccanismo è analogo. Qui, infatti, il presupposto del sindacato del giudice è una diversa forma di debolezza, non contemplata dal codice civile, ma suscettibile di ripercuotersi sull'equilibrio del contratto. Il presupposto implicito di questa disciplina è la presunzione di asimmetria delle parti poiché una di loro è un consumatore e, per ciò solo, si presume parte debole. Il conseguente squilibrio normativo è sindacabile dal giudice e conduce alla nullita unicamente della clausola squilibrante.

significa che l'equilibrio contrattuale assurge a valore da proteggere; di talché, la sua alterazione, ove ingiustificata ed eccessiva, costituisce causa di invalidita del regolamento convenzionale.

Il mutamento di prospettiva appare evidente e denso di effetti dirompenti.

Non a caso, anche nel nostro ordinamento, si assiste a una rilettura del problema dell'equilibrio contrattuale, condotta valorizzando, sistematicamente, i principi costituzionali e alcune disposizioni codicistiche.

In particolare, si ritiene, ormai, pacifico, che la liberta di iniziativa economica privata, riconosciuta e tutelata dall'art. 41 Cost., debba esplicarsi nel rispetto di valori cardine inviolabili, quali la solidarieta sociale, di cui all'art. 2 Cost., e l'eguaglianza in senso sostanziale, di cui all'art. 3 Cost.. Questa impostazione implica, ulteriormente, la possibilita che gli atti di autonomia negoziale vengano sottoposti a un giudizio volto a riscontrare la meritevolezza dell'assetto di interessi divisato dalle parti, sì da escludere la sussistenza di uno squilibrio tra le prestazioni pattuite che sia il frutto dell'approfittamento delle condizioni di debolezza di una parte, di cui l'altra abbia tratto vantaggio.

In linea con questa impostazione, vengono lette talune disposizioni codicistiche ritenute espressione, non a caso, dell'esigenza di assicurare il rispetto dell'equilibrio contrattuale. Emblematico, al riguardo, è l'art. 1384 c.c., che attribuisce al giudice il potere di ridurre equamente l'ammontare della clausola penale ogniqualvolta risulti manifestamente eccessiva. La Corte Costituzionale, nell'affrontare il problema della legittimita costituzionale di quella disposizione, che non prevede la riducibilita anche della caparra confirmatoria, ha stabilito che il giudice ha il potere di intervenire d'ufficio sul contratto, dichiarando la «la nullità totale o parziale ex art. 1418 c.c. della clausola, per contrasto con il precetto dell'art. 2 Cost. (…) che entra direttamente nel contratto»220.

La rilevanza che sta, indubbiamente, assumendo il controllo sull'assetto economico del contratto influenza anche, e a maggior ragione, la disciplina dei contratti del consumatore. A ben guardare, vi sono varie disposizioni dalle quali desumere la possibilita di un controllo persino sul contenuto economico del contratto.

Si pensi all'art. 33 cod. cons. che, nello stabilire la presunzione di vessatorieta delle clausole di cui alla c.d. lista grigia, consente di considerare il controllo sull'equilibrio economico quale strumento per affermare la vessatorieta della singola pattuizione.

220 Corte Cost., 24 ottobre 2013, n. 248, in Contr., 2014, p. 926, con nota di G. D'AMICO, Applicazione diretta

dei principi costituzionali e riduzione della caparra confirmatoria “eccessiva”; in Giur. cost., 2013, p. 3770

ss. con nota di F. ASTONE, Riduzione della caparra manifestamente eccessiva, tra riqualificazione in

termini di «penale» e nullità per violazione del dovere generale di solidarietà e di buona fede; in Foro. it., I,

p. 2039 ss., con nota di E . SCODITTI, Il diritto dei contratti fra costruzione giuridica e interpretazione

Lo stesso art. 34, comma secondo, cod. cons., se, da un lato, esclude che l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo possano essere tenuti in considerazione ai fini del giudizio di vessatorieta, dall'altro, sembra ammettere una eccezione a questa regola. La loro esclusione da quel giudizio presuppone che essi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Questo significa, a contrario, che, in presenza di clausole intrasparenti, il giudice possa spingersi anche a sindacare l'equilibrio economico del contratto, alla luce degli interessi sostanziali sottesi alla pattuizione221.

L'analisi delle disposizioni richiamate mostra, dunque, la progressiva tendenza dell'ordinamento a estendere il sindacato del giudice sul contratto, quale strumento effettivamente in grado di rendere effettiva la tutela della parte vittima dello squilibrio.

Nel documento Poteri del giudice e nullità di protezione. (pagine 142-145)

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